CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 1992
Cassazione n. 14037/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/02/1992 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 28 maggio 2021, con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 18 gennaio 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rideterminava in anni 2 di reclusione ed euro 6.000 di multa la pena irrogatagli in primo grado, all'esito di rito abbreviato, con riferimento al reato di cui all'art. 73 commi 1 e 4 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver ceduto a tale [OSCURATO:PERSONA] un quantitativo di 0,85 grammi di hashish, nonché per aver detenuto altri 11 grammi di hashish suddivisi in altrettante dosi avvolte da un involucro occultato nella cintola dei pantaloni; in [OSCURATO:PERSONA] la Strada il 31 ottobre 2020. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale la difesa contesta il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, non avendo la Corte territoriale considerato che, in circa tre anni, il ricorrente è stato sorpreso dagli agenti solo tre volte nel compimento della condotta illecita, peraltro nelle stesse zone di spaccio (Caserta e [OSCURATO:PERSONA]) dove era già conosciuto. Peraltro, il corrispettivo della dose ceduta era pari a soli 10 euro e il suo quantitativo (solo 0,85 grammi di hashish) e gli ulteriori 11 grammi rinvenuti sulla persona dell'imputato erano indici di una modesta capacità delinquenziale, dovendosi escludere che si fosse in presenza di un'attività abituale di spaccio. 3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché manifestamente infondato. Il diniego da parte della Corte territoriale dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 in favore del ricorrente non presta infatti il fianco alle censure difensive, avendo la sentenza impugnata ragionevolmente valorizzato le dichiarazioni dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA], il quale, escusso il 31 ottobre 2020 a sommarie informazioni, ha dichiarato di aver acquistato sostanza stupefacente da [OSCURATO:PERSONA] già in svariate altre occasioni, risultando significativa altresì la circostanza che, in occasione del controllo di P.G., oltre alla stecchetta di hashish ceduta a Nocera e alle altre 11 stecchette trovate sulla persona del ricorrente, sono stati rinvenuti, negli slip dell'imputato, 835 euro in banconote di vario taglio; rispetto alla detenzione di tale somma non è stata fornita alcuna giustificazione, per cui la stessa è stata qualificata quale provento di un'attività di spaccio che, anche alla luce delle denunce per condotte analoghe a carico di [OSCURATO:PERSONA] nei due anni precedenti, è stata ritenuta abituale e non di lieve entità. Ora, l'impostazione seguita dalla Corte territoriale appare coerente con gli elementi probatori disponibili e con il costante e condiviso orientamento di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529 e Sez. 3, n. 6871 dell'08/07/2016, Rv. 269149), secondo cui, in tema di stupefacenti, la Lg- valutazione dell'offensività della condotta non deve essere ancorata al solo dato della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, avuto riguardo, in particolare, alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. In definitiva, l'ipotesi della lieve entità può essere riconosciuta solo nei casi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri (cfr. Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651). Di qui la manifesta infondatezza della doglianza difensiva, sollevata in termini non adeguatamente specifici a fronte di un apparato argomentativo non illogico. 4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza della doglianza sollevata, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,