Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:C:2020:227
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0860_INF
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 26 marzo 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa C‑860/19 P)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ricorso per carenza, per risarcimento danni e di annullamento – Libera circolazione dei lavoratori – Libertà professionale – Accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la [OSCURATO:PERSONA], dall’altra, sulla libera circolazione delle persone – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Motivo sprovvisto di precisione – Irricevibilità
[Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]
(v. punti 26, 29)
2.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Violazione di una norma giuridica – Carenza della Commissione – Motivo manifestamente infondato – Rigetto
(Art. 17, § 1, TUE; artt. 263 e 265 TFUE)
(v. punti 38, 39)
3.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Errore di diritto commesso dal giudice del procedimento sommario – Motivi in parte manifestamente irricevibili, in parte manifestamente inoperanti e in parte manifestamente infondati – Rigetto
(Art. 17, § 1, TUE; artt. 256 e 265 TFUE; Accordo CE-[OSCURATO:PERSONA] sulla libera circolazione delle persone)
(v. punti 44, 46‑49)
4.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Errore di diritto commesso dal giudice del procedimento sommario – Motivo in parte manifestamente irricevibile e manifestamente infondato – Rigetto
(Art. 256 TFUE)
(v. punti 52‑54)
5.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Errore di diritto commesso dal giudice del procedimento sommario – Non riconoscimento della responsabilità oggettiva dell’Unione – Motivo in parte manifestamente irricevibile e manifestamente inoperante – Rigetto
(Artt. 256, 268 e 340 TFUE)
(v. punti 57‑59)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporta le proprie spese.