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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 14475/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32779/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] D'ARACOELI 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 4266/2018depositata il 07/05/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. l’ Agenzia delle Entrateproponeva, sulla base di un unico motivo, ricorso per cassazione avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 4266/07/2018 che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto il ricorso della contribuente [OSCURATO:PERSONA] annullando un avviso di accertamento in materia di trust;

2. la contribuente resisteva con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato; [OSCURATO:PERSONA]

1. la contribuente ha depositato memoria con la quale ha evidenziato che èintervenuta rinunzia al ricorso da parte dell’ufficio (depositata in atti), ritualmente accettata, conseguentemente chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;

2. per effetto della intervenuta rinunzia al ricorso in atti oggetto di accettazione va dichiarata l’estinzione del giudizio;

3. stante l’accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.); P.Q.M. dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32779/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] D'ARACOELI 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 4266/2018depositata il 07/05/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. l’ Agenzia delle Entrateproponeva, sulla base di un unico motivo, ricorso per cassazione avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 4266/07/2018 che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto il ricorso della contribuente [OSCURATO:PERSONA] annullando un avviso di accertamento in materia di trust; 2. la contribuente resisteva con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato; [OSCURATO:PERSONA] 1. la contribuente ha depositato memoria con la quale ha evidenziato che èintervenuta rinunzia al ricorso da parte dell’ufficio (depositata in atti), ritualmente accettata, conseguentemente chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite; 2. per effetto della intervenuta rinunzia al ricorso in atti oggetto di accettazione va dichiarata l’estinzione del giudizio; 3. stante l’accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.); P.Q.M. dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezio
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