CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 28254/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG M. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Bergamo; iy [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 31 agosto 2020, il G.I.P. del Tribunale di Bergamo, ha revocato il decreto penale di condanna emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., ha fissato l'udienza preliminare per il giudizio abbreviato e ha dichiarato de plano l'inammissibilità dell'istanza di ammissione alla messa alla prova per mancata presentazione del pro- gramma previsto dall'art. 464 bis, comma 4, cod. proc. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso il suindicato provvedimento per violazione degli artt. 464, comma 3, e 464 quater, comma 1, cod. proc. pen.. Si deduce che la mancata presentazione del programma non costituisce causa di inammissibilità e che non è possibile provvedere de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. L'art. 464 bis, comma 2, cod. proc. pen. consente di avanzare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova con l'atto di opposizione a de- creto penale. Ai fini della decisione, l'organo giudicante può acquisire le informazioni ritenute necessarie e deve portare tempestivamente le stesse a conoscenza del pubblico mi- nistero e del difensore dell'imputato (art. 464 bis, comma 5, cod. proc. pen.). Ne consegue che il giudice deve necessariamente consentire previamente alle parti di interloquire prima di provvedere sulla richiesta di messa in prova (per analoga soluzione, in fattispecie similare relativa a richiesta di messa in prova formulata nel corso delle indagini preliminari, Sez. 4, n. 12982 del 07/12/2015, dep. 2016, Zucca- telli, non massimata). Nel caso in esame, il G.I.P. ha adottato la sua decisione de plano, senza neanche indicare nel provvedimento se avesse acquisito il parere del P.M.. La violazione delle regole del contraddittorio, così come disciplinate dalle norme richiamate, impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la restituzione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso. Resta assorbita la seconda doglianza formulata. t P. Q. M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo. Così deciso in Roma il 28 ge