CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 44115/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 20/12/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. con recidiva reiterata e infraquinquennale. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura genericamente la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione logica, persuasiva e del tutto priva di aporie con la quale il ricorrente non si confronta, proponendo una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (si veda, in proposito, pag. 2 sull'inverosimile versione del fatto resa tardivamente dall'imputato e sulla consapevolezza, o quanto meno accettazione del rischio, della provenienza delittuosa dei beni da lui conservati, trattandosi di assegni intestati al conto corrente di un terzo che, come tali, conservano chiari i segni esteriori del legittimo possesso altrui). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ent