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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01860/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. iscritt o al n. 24363/2024R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato; –controricorrente – avverso l ’ordinanza della Corte di Cassazione n. 27057 /2024, depositata in data 18 ottobre 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 9 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente impugna per revocazione straordinaria ex art. 391-bis c.p.c., in relazione all’art. 395 n. 4) cod. proc. civ., l’ordinanza n. 27057/2024resa dalla Corte di Cassazione nel giudizio [OSCURATO:PERSONA] -Sentenza di cassazione - Errore di fatto revocatorio -Nozione rubricato al n.r.g. 23853 /20 1 7 , con la quale era stato rigettato il ricorso per cassazione proposto dallacontribuente (ed affidato a tre motivi) avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, n. 1633/2017.

Il giudizio aveva ad oggetto l’impugnativa di un a vviso di rettifica e liquidazione delle imposte di registro ed ipoca tastali , emesso in relazione alla registrazione di un contratto di compravendita immobiliare (del 16 novembre 2009), e dietro rideterminazione del valore (in € 1.380.000,00, a fronte di quello dichiarato in € 1.025.000,00) di un’unità immobiliare e (in € 863.101,00, a fronte di quello dichiarato in € 450.000,00) di un’annessa area inedificata.

Il ricorso alla CTP veniva accolto con decisione riformata in appello dalla CTR. [OSCURATO:PERSONA] t ributaria r egionale dell ’Emilia - Romagna accoglieva l'appello dell’Ufficio, ritenendo legittimo l’utilizzo, ai fini della determinazione del valore dei beni, della perizia di stima redatta con riferimento alla concessione di un mutuo bancario.

2. La domanda di revocazione è affidata ad‘eccezioni in sede rescindente’ (pag. 2 del ricorso).

Resiste con controricorso l’Agenzia delle e ntrate, eccependo l’inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza.

È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 9 gennaio 2026.

La contribuente ha depositato, in data 19 dicembre 2025, memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.La contribuente deduce due errori di fatto in cui sarebbe incorsa questa Corte nell’ordinanza gravata.

1.1. Sotto un primo profilo lamenta che la Corte, nel trattare congiuntamente (e rigettare) i primi due motivi di ricorso, avrebbe affermato l’inammissibilità delle censure relative al difetto di motivazione dell’atto impositivo per non avere la ricorrente dato conto della relativa riproposizione nel giudizio né dedotto la inidoneità ex sedel contenuto dell’avviso impugnato.

1.2. Sotto altro profilo la contribuente lamenta, in relazione alla declaratoria di inammissibilità del terzo motivo del ricorso per cassazione, che il detto addebito ‘consegue da un errore di fatto, indotto da una errata, in ogni caso, superficiale disamina degli atti assunti a prova di quanto addotto’ (pag. 15 del ricorso).

Invero, la società, pur non avendo allegato al ricorso per cassazione la perizia di parte, ne aveva richiamati i tratti salienti e aveva affermato di averla allegata al ricorso di primo grado.

2. Le doglianze, ricondotte al motivo di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.(cfr. pag. 10 del ricorso), sono inammissibil i .

2.1. Il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. è consentito solo se la sentenza o l’ordinanza della Corte di Cassazione siano affetti da ‘errore di fatto’ ai sensi dell’art. 395, n. 4) cod. proc. civ., ovvero quando l’errore risulti dagli atti o dai documenti della causa.

Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.

Questa Corte ha precisato che «l’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali» (Cass. 25/06/2008, n. 17443).

2.2. L’erronea percezione degli atti di causa, nella quale si sostanzia l’errore in parola, postula l’esistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamente l’una dalla sentenza impugnata (purché non sia il frutto di valutazione o giudizio) e l’altra dagli atti processuali.

2.3. Nella specienessun errore di fatto revocatorio affigge la sentenzaimpugnata.

2.3.1. Il primo errore, in realtà, non sussiste fenomenicamente per come rappresentato dalla contribuente atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, nell’ordinanza richiamata l’addebito consistente nella mancata riproposizione dell’eccezione relativa al difetto di motivazione dell’atto impugnato si riferiva, temporalmente, al giudizio di appello e non già al ricorso per cassazione.

Inoltre, pur volendo ipotizzarsi l’errore di fatto come lamentato dalla ricorrente lo stesso non sarebbe affatto decisivo, impingendo una delle due rationes decidendi poste a sostegno del rigetto dei primi due motivi del ricorso per cassazione, ovvero quella in rito (inammissibilità).

Pertanto, pur volendo ritenere l’ordinanza viziata in parte qua l’errore non avrebbe alcuna valenza decisiva, rimanendo la decisione di rigetto dei motivi sorretta dall’altra ratio decidendi(di infondatezza nel merito).

2.3.2. Il secondo errore si sostanzia, invece, nella censura di una valutazione operata da questa Corte circa l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso, per la mancata allegazione al ricorso (nemmeno contestata dall’odierna ricorrente) degli atti sui quali esso si fondava (in particolare, la perizia di parte); non è, pertanto, riconducibile all’errore di fatto di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c.

3. In base alle considerazioni svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez.

U. n. 4315/2020).

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 7.700,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. iscritt o al n. 24363/2024R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato; –controricorrente – avverso l ’ordinanza della Corte di Cassazione n. 27057 /2024, depositata in data 18 ottobre 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 9 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente impugna per revocazione straordinaria ex art. 391-bis c.p.c., in relazione all’art. 395 n. 4) cod. proc. civ., l’ordinanza n. 27057/2024resa dalla Corte di Cassazione nel giudizio [OSCURATO:PERSONA] -Sentenza di cassazione - Errore di fatto revocatorio -Nozione rubricato al n.r.g. 23853 /20 1 7 , con la quale era stato rigettato il ricorso per cassazione proposto dallacontribuente (ed affidato a tre motivi) avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, n. 1633/2017. Il giudizio aveva ad oggetto l’impugnativa di un a vviso di rettifica e liquidazione delle imposte di registro ed ipoca tastali , emesso in relazione alla registrazione di un contratto di compravendita immobiliare (del 16 novembre 2009), e dietro rideterminazione del valore (in € 1.380.000,00, a fronte di quello dichiarato in € 1.025.000,00) di un’unità immobiliare e (in € 863.101,00, a fronte di quello dichiarato in € 450.000,00) di un’annessa area inedificata. Il ricorso alla CTP veniva accolto con decisione riformata in appello dalla CTR. [OSCURATO:PERSONA] t ributaria r egionale dell ’Emilia - Romagna accoglieva l'appello dell’Ufficio, ritenendo legittimo l’utilizzo, ai fini della determinazione del valore dei beni, della perizia di stima redatta con riferimento alla concessione di un mutuo bancario. 2. La domanda di revocazione è affidata ad‘eccezioni in sede rescindente’ (pag. 2 del ricorso). Resiste con controricorso l’Agenzia delle e ntrate, eccependo l’inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 9 gennaio 2026. La contribuente ha depositato, in data 19 dicembre 2025, memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.La contribuente deduce due errori di fatto in cui sarebbe incorsa questa Corte nell’ordinanza gravata. 1.1. Sotto un primo profilo lamenta che la Corte, nel trattare congiuntamente (e rigettare) i primi due motivi di ricorso, avrebbe affermato l’inammissibilità delle censure relative al difetto di motivazione dell’atto impositivo per non avere la ricorrente dato conto della relativa riproposizione nel giudizio né dedotto la inidoneità ex sedel contenuto dell’avviso impugnato. 1.2. Sotto altro profilo la contribuente lamenta, in relazione alla declaratoria di inammissibilità del terzo motivo del ricorso per cassazione, che il detto addebito ‘consegue da un errore di fatto, indotto da una errata, in ogni caso, superficiale disamina degli atti assunti a prova di quanto addotto’ (pag. 15 del ricorso). Invero, la società, pur non avendo allegato al ricorso per cassazione la perizia di parte, ne aveva richiamati i tratti salienti e aveva affermato di averla allegata al ricorso di primo grado. 2. Le doglianze, ricondotte al motivo di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.(cfr. pag. 10 del ricorso), sono inammissibil i . 2.1. Il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. è consentito solo se la sentenza o l’ordinanza della Corte di Cassazione siano affetti da ‘errore di fatto’ ai sensi dell’art. 395, n. 4) cod. proc. civ., ovvero quando l’errore risulti dagli atti o dai documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare. Questa Corte ha precisato che «l’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali» (Cass. 25/06/2008, n. 17443). 2.2. L’erronea percezione degli atti di causa, nella quale si sostanzia l’errore in parola, postula l’esistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamente l’una dalla sentenza impugnata (purché non sia il frutto di valutazione o giudizio) e l’altra dagli atti processuali. 2.3. Nella specienessun errore di fatto revocatorio affigge la sentenzaimpugnata. 2.3.1. Il primo errore, in realtà, non sussiste fenomenicamente per come rappresentato dalla contribuente atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, nell’ordinanza richiamata l’addebito consistente nella mancata riproposizione dell’eccezione relativa al difetto di motivazione dell’atto impugnato si riferiva, temporalmente, al giudizio di appello e non già al ricorso per cassazione. Inoltre, pur volendo ipotizzarsi l’errore di fatto come lamentato dalla ricorrente lo stesso non sarebbe affatto decisivo, impingendo una delle due rationes decidendi poste a sostegno del rigetto dei primi due motivi del ricorso per cassazione, ovvero quella in rito (inammissibilità). Pertanto, pur volendo ritenere l’ordinanza viziata in parte qua l’errore non avrebbe alcuna valenza decisiva, rimanendo la decisione di rigetto dei motivi sorretta dall’altra ratio decidendi(di infondatezza nel merito). 2.3.2. Il secondo errore si sostanzia, invece, nella censura di una valutazione operata da questa Corte circa l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso, per la mancata allegazione al ricorso (nemmeno contestata dall’odierna ricorrente) degli atti sui quali esso si fondava (in particolare, la perizia di parte); non è, pertanto, riconducibile all’errore di fatto di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c. 3. In base alle considerazioni svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 7.700,00, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs
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