Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 450/1989
ECLI:IT:COST:1989:450
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Nel corso di un giudizio civile promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'I.N.P.S. per ottenere la
pensione di riversibilità del defunto marito [OSCURATO:PERSONA], dal quale
viveva separata per sua colpa con diritto a un assegno mensile a
titolo di alimenti, il Pretore di Roma ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 31 della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla
previdenza del personale di volo, nella parte in cui esclude il
diritto del coniuge superstite alla pensione di riversibilità
"quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale
per sua colpa".
Ad avviso del giudice a quo, essendo la norma denunciata
sostanzialmente identica a quella contenuta negli artt. 7 della legge
n. 1338 del 1962 e 23, quarto comma, della legge n. 1357 del 1962,
ricorrono le medesime ragioni per cui queste disposizioni sono state
in parte qua dichiarate costituzionalmente illegittime da questa
Corte con la sentenza n. 286 del 1987.
Nel giudizio davanti alla Corte non vi è stata costituzione di
parti private, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
1. - [OSCURATO:PERSONA] di Roma ritiene contrastante con gli artt. 3 e 38
della Costituzione l'art. 31 della legge 13 luglio 1965, n. 859,
sulla previdenza del personale di volo, nella parte (primo comma,
lett. a) in cui esclude il diritto del coniuge superstite alla
pensione di riversibilità "quando sia passata in giudicato sentenza
di separazione personale per sua colpa".
2. - La questione è fondata per le medesime ragioni svolte nelle
sentenze n. 286 del 1987 e n. 1009 del 1988 di questa Corte, che
hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale di altre norme di
contenuto uguale a quella impugnata.
I dispositivi delle due sentenze devono essere interpretati alla
luce delle motivazioni che li reggono. In esse è precisato che la
dichiarazione di incostituzionalità delle norme impugnate, nella
parte in cui qualificano la colpa per se sola come causa di
esclusione del coniuge superstite dal diritto alla pensione di
riversibilità, non comporta la spettanza del diritto in ogni caso,
ma soltanto in quanto il coniuge separato per sua colpa avesse
diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto.
Invero, poiché il trattamento di riversibilità ha la funzione di
assicurare la continuità dei mezzi di sostentamento che il titolare
della pensione era obbligato a fornire al coniuge, il relativo
diritto presuppone come suo fondamento indefettibile o l'obbligo del
defunto di contribuire ai bisogni della famiglia a norma dell'art.
143, terzo comma, cod.civ., oppure, venuto meno tale obbligo nei
confronti del coniuge per colpa del quale la separazione è stata
pronunziata (o al quale è stata addebitata), l'obbligo di prestargli
gli alimenti ai sensi dell'art. 156, quarto comma.
3. - Considerata la presenza nelle leggi previdenziali relative ad
altre categorie di lavoratori di norme analoghe a quella oggetto del
presente giudizio, la Corte ritiene opportuno estendere a tali norme
la dichiarazione di illegittimità costituzionale nei termini sopra
indicati, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, primo comma,
lettera a), della legge 13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza
per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea),
nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di riversibilità
anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la
separazione è stata addebitata, con sentenza passata in giudicato,
che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto;
In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma,
n. 1, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'art. 4
della legge 13 luglio 1967, n. 583 (Miglioramenti del trattamento
posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale
addetto ai pubblici servizi di telefonia); dell'art. 21, primo comma,
n. 1, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di
previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto);
dell'art. 21, primo comma, lettera a, della legge 23 novembre 1971,
n. 1100 (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore
dei consulenti del lavoro); dell'art. 5, primo comma, n. 1, della
legge 1 luglio 1975, n. 296 (Modifiche al trattamento pensionistico
del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo),
nella parte in cui escludono dal diritto a pensione di riversibilità
anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la
separazione è stata addebitata, con sentenza passata in giudicato,
che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA]
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.
Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA]