CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 11621/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30082-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]3ERTO ANTENUCCI; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 668/2020 della CORTE D'APPELLO di 9( L'AQUILA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: il Tribunale di Chieti, con sentenza n. 590/2015, del 16 ottobre 2015 - sul rilievo che: a) l'attrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva ottenuto nei confronti della convenuta [OSCURATO:PERSONA] il d.i. n. 1081/10; b) proposta opposizione avverso tale decreto, con sentenza n. 546/13 l'ingiunta era stata condannata al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro 79.281,75 per sorte, oltre euro 9.000,00 per spese legali, e relativi accessori; c) nelle more di tale giudizio di opposizione a d.i., la Renzi, con atto a rogito notaio [OSCURATO:PERSONA] dell'Il novembre 2011 aveva costituito un trust autodichiarato "a titolo gratuito", denominato "il Futuro nel presente", in cui rivestiva il ruolo di trustee e, unitamente ai suoi due figli Cristina e [OSCURATO:PERSONA], di beneficiaria; d) scopo dichiarato del trust era quello, emergente dall'atto pubblico, di assicurare ai beneficiari "un eccellente tenore di vita"; e) la convenuta si era costituita in giudizio solo due giorni prima dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., sicché la tardività di tale costituzione non consentiva di valutare eccezioni non rilevabili d'ufficio né di valutare i mezzi di prova documentalmente offerti né era consentito ammettere detta parte a provare che il proprio patrimonio residuo fosse tale da soddisfare pienamente le ragioni del creditore; f) sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda - accolse la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di revocatoria del detto trust; avverso la sentenza di primo grado la Renzi propose gravameidel quale la società appellata chiese il rigetto; la Corte di appello di L'Aquila, con sentenza n. 668/2020 dell'Il maggio 2020, rigettò l'impugnazione, dispose la correzione e Ric. 2020 n. 30082 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -2- l'integrazione del dispositivo della gravata sentenza come richiesto dall'appellata e condannò l'appellante alle spese di quel grado; avverso la sentenza della Corte di merito [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo; la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.; rilevato che: con l'unico motivo, rubricato «Nullità della sentenza impugnata per contrasto tra violazione e falsa applicazione dell'art. 2910 [recte 2901] c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.c.», la ricorrente sostiene che dalla motivazione della sentenza impugnata emergerebbe «l'erronea e contraddittoria convinzione della ipotetica configurazione, nel caso all'esame, dei due presupposti fondanti l'azione revocatoria, ovvero reventus damni e la scientia damni»; in particolare, la predetta parte deduce che, nel ritenere che i documenti depositati in appello (e già prodotti, tranne uno, in primo grado) dalla Renzi nulla aggiungano rispetto alle visure complete depositate dalla [OSCURATO:PERSONA] da cui emerge che nelle more del procedimento civile di opposizione a d.i., parte dei beni della Renzi erano stati sottoposti a sequestro penale, né dimostrino la sufficienza del valore dei beni non rientranti nel trust e sottoposti ad ipoteca, da parte della stessa appellata, a garantire il credito di quest'ultima, la Corte di merito avrebbe «liquida[to] l'accertamento de/reventus damni in maniera nettamente sommaria ed incomprensibile», senza tener conto di quanto chiarito dalla Renzi in riferimento a fatti decisivi per il giudizio che avrebbero dimostrato che non si sarebbe realizzato alcun evento pregiudicante le ragioni creditorie della società attuale controricorrente; Ric. 2020 n. 30082 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -3- a tale ultimo riguardo la ricorrente deduce che la compravendita del 26 luglio 2013 «tra la Renzi e la Liberati» non avrebbe determinato alcuna variazione patrimoniale idonea a mettere a rischio o comunque a rendere più gravosa la soddisfazione del creditore e che la [OSCURATO:PERSONA], a garanzia del suo credito derivante dal d.i. del Tribunale di Chieti n. 1018/2010 e dalla sentenza emessa nel relativo giudizio di opposizione, aveva provveduto a iscrivere in data 10 agosto 2013 e 16 aprile 2014, in estensione della precedente, ipoteca giudiziale su svariati beni immobili della Renzi, sicché il credito dell'attuale controricorrente sarebbe pienamente e totalmente garantito dalle ipoteche dalla medesima iscritte sui beni della ricorrente; il motivo è inammissibile; ed invero con lo stesso si propongono contestazioni in sostanza generiche e, comunque, neppure viene colta la ratio decidendi della sentenza impugnata, che, oltre ad aver ritenuto infondata la doglianza relativa pure alla tardività della produzione documentale in primo grado, ha, altresì, precisato che è onere del debitore che intenda sottrarsi agli effetti della revocatoria provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore e ha ritenuto che, nella specie, «tale prova non è stata offerta dall'appellante, non consentendo l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale da parte della [OSCURATO:PERSONA] srl sui beni non conferiti nel trust, di ritenere gli stessi capienti e tali da garantire il credito dell'appellata, stante, per altro, anche la loro, non smentita, sottoposizione a pregressa ipoteca volontaria, nonché a sequestro penale», non correlandosi il motivo proposto, con specifiche censure, con tali statuizioni; infine, va posto in rilievo che il riferimento alla compravendita tra la Renzi e la Liberati, non meglio precisata, non incide sulla costituzione del trust su cui si fonda l'azione e sembra debba Ric. 2020 n. 30082 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -4- attribuirsi piuttosto ad un refuso e, in ogni caso, si pone come elemento del tutto eccentrico rispetto ai fatti di causa, come riportati in ricorso e nella sentenza impugnata; alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civil