CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 luglio 1957
Cassazione n. 35478/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/07/1957 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e- Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, Sez. Distaccata di Taranto, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 81, 314, 61 n.7 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di due anni di reclusione, condizionalmente sospesa. Rilevato che la violazione di legge dedotta con il ricorso, relativa ad un preteso e comunque insussistente errore di determinazione della pena da parte del giudice di primo grado, risulta preclusa dalla mancata formulazione di un corrispondente motivo di appello (v. esposizione motivi nella sentenza impugnata) giusta la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 luglio 2022 Il consigliere es e sore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] cuoio