CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43327/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03LMJR0) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 034IL21) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02DXXMM) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ii& [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; atteso che il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo presentato da [OSCURATO:PERSONA], con i quali è stata dedotta violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione all'art. 512 cod.proc. pen. in ordine all'intervenuta acquisizione della querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] non appaiono manifestamente infondati; rilevato che proprio tali questioni di diritto, e le conseguenti deduzioni devolute, che presentano profili critica non manifestamente infondata nei confronti della sentenza impugnata, con conseguente valida instaurazione di rapporto processuale, consentono di rilevare l'intervenuta prescrizione dei reati ascritti in considerazione dell'epoca del commesso reato in assenza di periodi di sospensione (15/11/2016 per il capo 2, 2a e 3 per entrambi, 07/09/2016 per i capi 7 e 7a per il solo [OSCURATO:PERSONA]); considerato che, pertanto sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il quale è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa è del tutto reiterativo, ma anche generico ed aspecifico, essendosi il ricorrente limitato ad allegare circostanze di fatto, in assenza di confronto con la motivazione (con particolare riferimento alla credibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese) all'evidente fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), a fronte di una motivazione immune da illogicità, che ha ricostruito le modalità di contatto tra il ricorrente e le persone offese, le caratteristiche della azione, il luogo degli incontri, che non può certamente dirsi apparente; ritenuto, pertanto, che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché i reati sono estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data eg ottobre 2024