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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 10684/2026

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ERSITA' E DELLARICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e2026 difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;1070 - controricorrente –avverso la sentenza n. 169/2021 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 10/06/2021 R.G.N. 31/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24400/20211.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello dNi umero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 10684/2026Genova rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]Dsait a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del Tribunale di Genova che aveva rigettatola sua domanda diretta a sentir condannare il Ministerodell’Istruzione, che gli aveva proposto l’assunzione attingendoalla graduatoria permanente per il personale ATA, ad assumerloa tempo parziale, posto che egli già lavorava part time alledipendenze della società Autostrade dei Fiori.2.

Il Tribunale aveva condiviso la tesi del Ministero secondola quale i rapporti di lavoro pubblico erano retti dal principiogenerale di esclusività e rispetto a tale principio l’art.1, co.58,della legge n.662/1996, nel consentire la trasformazione delrapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, salva lapossibilità dell’Amministrazione di respingere la richiesta dellavoratore per determinate ragioni, costituiva una eccezione,non estensibile in via analogica o estensiva all’instaurazione delrapporto.3.

Il lavoratore aveva proposto appello contestandol’assunto:a) sul rilievo che esso fosse contrario al tenore testuale delladisposizione, che prevedeva l’indicazione della «eventualeintende svolgere»;b) sull’ulteriore rilievo che, se l’assunto fosse stato esatto, ilcomma 58 non avrebbe previsto che la trasformazione potesseessere negata solo nel caso in cui l’attività esterna fosse statain conflitto di interessi o potesse determinare altro pregiudizioall’Amministrazione.4.

La Corte di merito disattendeva la tesi perché: perprincipio generale i rapporti con la p.a. erano a tempo pieno(Cost.98; art. 60 DPR n.3/57) sicché le eccezioni erano di strettaNumero registro generale 24400/2021interpretazione; il comma 58 parlava di “trasformazione” e neNl umero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 10684/2026fare riferimento al caso in cui «...la trasformazione comporti, iDnat a pubblicazione 22/04/2026relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa ricopertadel dipendente, pregiudizio alla funzionalitàdell’amministrazione stessa» chiariva ulteriormente che lavalutazione del pregiudizio era legata alle condizioni di unrapporto già in atto; l’aggettivo «eventuale» era riferito al nuovorapporto che il dipendente aveva intenzione di instaurare e nona quello di impiego già in atto; l’argomento secondo il qualel’assunto avrebbe condotto al risultato irragionevole di vietare achi, avendo già un rapporto a tempo parziale conl’amministrazione, intendesse porne in essere un altro attenevaa caso non pertinente in causa, il che rendeva ultroneodiscettarne; l’attore, comunque, si era candidato per unrapporto a tempo pieno.5.

Per la cassazione della sentenza ricorre il Puglionisi con6.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

E’ denunciata, in relazione al n.3 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art.4,comma 1, della legge n.97/2001, in relazione agli artt. 3, 4, 24,27, 35, 36 e 97 della Costituzione.Il ricorrente deduce che la regola generale di esclusività delrapporto di pubblico impiego trova deroga, ai sensi dell’art. 53del d.lgs. n. 165/2001, anche nell’art.6, co.2, del DPCMn.117/89, richiamato dallo stesso art. 53, che prevede che «alpersonale interessato è consentito, previa motivataautorizzazione dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza,l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechinoNumero registro generale 24400/2021pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili conN umero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 10684/2026le attività di istituto della stessa amministrazione o ente»Da.t a pubblicazione 22/04/2026Inoltre, l’art.56, punto 6 del CCNL Istruzione e Ricerca del19/4/2018 prevede che «I dipendenti con rapporto di lavoro atempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa eprofessionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigentinorme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi».Per converso nessuna norma di legge richiede che l’attivitàesterna non possa essere preesistente rispetto all’instaurazionedel rapporto.

Da ciò deduce l’esistenza di un principio generaledi cumulabilità dell’impiego pubblico con quello privato aprescindere dal caso di trasformazione del rapporto; tanto piùproprio in ragione del fatto che l’incompatibilità non può essereverificata che in concreto, coi due rapporti in atto, comeconclamato anche dall’art. 63 del DPR n.3/57, che sanziona laviolazione delle regole sull’incompatibilità con la decadenza dalrapporto di pubblico impiego.

L’Amministrazione avrebbepertanto dovuto, per legittimare il rifiuto, valutare la sussistenzadelle condizioni previste dall’art. 56.6 del CCNL.La Corte territoriale avrebbe altresì errato nell’affermare che glifosse stato offerto un posto a tempo pieno, non essendocialcuna specificazione nella proposta sul punto.Ancora, lo stesso CCNL prevedeva all’art. 56 la possibilità diassumere a tempo parziale, nel rispetto di un certo contingente,nella specie esistente.2.

Il ricorso è infondato.3.

Dal fatto che l’art.1, comma 58, della legge n. 662/96 nonsolo preveda la possibilità di trasformare il rapporto a tempopieno in rapporto a tempo parziale, ma condizioni il rifiutodell’Amministrazione ad un sindacato concreto di compatibilitàdella trasformazione con le proprie esigenze, o al rilievo diNumero registro generale 24400/2021conflitto di interessi; come pure dal fatto che l’art.6, comma 2N, umero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 10684/2026del DPCM n.117/1989 già prevedesse che al personale a tempDoat a pubblicazione 22/04/2026parziale «...è consentito, previa motivata autorizzazionedell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, l'esercizio dialtre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alleesigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività diistituto della stessa amministrazione o ente»; ed infine dal fattoche la regola generale di esclusività del rapporto di pubblicoimpiego trovi nell’ordinamento numerose deroghe sia legali checontrattuali, spesso regolate da disciplina analoga, non èpossibile derivare che già all’atto dell’instaurazione del rapportola volontà dell’Amministrazione di stipulare a tempo pieno possaessere condizionata dalla diversa volontà del lavoratore, nonsolo nel senso che sia configurabile un diritto soggettivo deldipendente di contrarre a tempo parziale, ma neanche sotto ilprofilo della necessità, da parte dell’Amministrazione, dimotivare il rifiuto di contrarre a tempo parziale.4.

Occorre intanto muovere dalla premessa che il rapporto diimpiego pubblico è di regola a tempo pieno ed è esclusivo.

Lo siricava già dall’art. 98 della Costituzione nel prevedere che «Ipubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione».Sebbene l’art.1, comma 57, della legge n. 662/1996 prevedache « Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituitorelativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle variequalifiche o livelli dei dipendenti delle pubblicheamministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quellodelle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigli del fuoco»,trattasi comunque di una eccezione, valendo anche nel pubblicoimpiego, in forza del rinvio operato alle leggi sul lavorosubordinato nell’impresa dall’art.2, comma 2, del d.lgs.n.165/2001 (richiamato anche dall’art. 12 del d.lgs. n.81/2015,Numero registro generale 24400/2021nel prevedere che «Ai sensi dell’art.2, comma, 2, del decretoN umero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 10684/2026legislativo 30 marzo 2001, n.165, le disposizioni della presentDeat a pubblicazione 22/04/2026sezione si applicano, ove diversamente disposto, anche airapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazionipubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 6,commi 2 e 6, e 10, e, comunque, fermo restando quantoprevisto da disposizioni speciali in materia») la regola di cuiall’art. 5 del d.lgs. n.81/2015, secondo la quale la clausola ditempo parziale richiede una speciale pattuizione, chenaturalmente postula uno speciale mutuo consenso delle parti.5.

Nel pubblico impiego, la possibilità di instaurare rapportia tempo parziale trae ulteriore carattere di eccezionalità dalregime delle incompatibilità, quale posto essenzialmentedall’art. 53 del d.lgs. n.165/2001, e dalle disposizioni alle qualiquesto fa rinvio, prime tra le quali gli artt. 60 e segg. del DPRn.3/1957, ai quali fa rinvio anche, nel settore scolastico, l’art.560 del d.lgs. n. 297/1994, ma solo in ragione del fatto chel’impiego a tempo parziale è di solito richiesto dal lavoratore perpoter svolgere anche un’altra attività lavorativa, il che imponein modo particolare un sindacato volto alla soddisfazione di unaesigenza (quella di protezione dell’interessedell’Amministrazione a che l’attività “esterna” sia compatibilecon le proprie esigenze e col rapporto), che è in realtà tutelataanche nei rapporti a tempo pieno: il che concorre a conclamarel’impossibilità di trarre argomento contrario dal regime delleincompatibilità.6.

Per l’aggiunta, la possibilità per le pubblicheamministrazioni di contrarre a tempo parziale può trovare altrogenere di ostacolo da limiti legali o contrattualcollettivi.

E’ ilcaso, proprio, dell’art. 56 del CCNL Istruzione e Ricerca2016/2018, invocato dal ricorrente, che, nel prevedere:Numero registro generale 24400/2021al comma 1, che «Le amministrazioni possono costituire rapportNi umero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 10684/2026di lavoro a tempo parziale mediante: a) assunzione, per Dlaat a pubblicazione 22/04/2026copertura dei posti categorie e dei profili a tal fine individuatinell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi dellevigenti disposizioni», richiede, perché si possa assumere atempo parziale, che ne sia stata prestabilita la necessità perposti, categorie e profili;al comma 2, che «Il numero dei rapporti a tempo parziale nonpuò superare il 25 per cento della dotazione organicacomplessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31dicembre di ogni anno.

Il predetto limite è arrotondato pereccesso onde arrivare comunque all’unità», contingenta talepossibilità.Per converso, l’art. 56 detta, ai commi 3 e seguenti, altre ediverse disposizioni in materia di trasformazione a tempoparziale di rapporti già in atto.Tanto dimostra ulteriormente che alla materia della stipula delcontratto di lavoro non sono estensibili nemmeno le regole ed isupposti princìpi generali in materia di trasformazione a tempoparziale di rapporti già in atto, essendo la stessa dominata dallalibertà negoziale dell’Amministrazione, peraltro esercitabile solonegli eventuali limiti posti dalla legge, da atti dimacroorganizzazione, o dalla contrattazione collettiva.7.

Il ricorso è infine inammissibile nella parte in cui si deduceche la Corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che alricorrente fosse stato offerto un posto a tempo pieno, nonessendoci alcuna specificazione nella proposta sul punto,trattandosi di accertamento di merito in fatto non sindacabile insede di legittimità.

La questione è peraltro irrilevante perché,posto che la regola è il tempo pieno, è solo la eventuale propostaNumero registro generale 24400/2021a tempo parziale che avrebbe potuto virtualmente assumereN umero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 10684/2026rilevanza.

Data pubblicazione 22/04/20268.

In conclusione, il ricorso va rigettato.9.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento,in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in €. 4.000,00 per compensi, oltre alrimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 3 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 24400/2021Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 10684/2026Data pubblicazione 22/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERSITA' E DELLARICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e2026 difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;1070 - controricorrente –avverso la sentenza n. 169/2021 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 10/06/2021 R.G.N. 31/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24400/20211. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello dNi umero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 10684/2026Genova rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]Dsait a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del Tribunale di Genova che aveva rigettatola sua domanda diretta a sentir condannare il Ministerodell’Istruzione, che gli aveva proposto l’assunzione attingendoalla graduatoria permanente per il personale ATA, ad assumerloa tempo parziale, posto che egli già lavorava part time alledipendenze della società Autostrade dei Fiori.2. Il Tribunale aveva condiviso la tesi del Ministero secondola quale i rapporti di lavoro pubblico erano retti dal principiogenerale di esclusività e rispetto a tale principio l’art.1, co.58,della legge n.662/1996, nel consentire la trasformazione delrapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, salva lapossibilità dell’Amministrazione di respingere la richiesta dellavoratore per determinate ragioni, costituiva una eccezione,non estensibile in via analogica o estensiva all’instaurazione delrapporto.3. Il lavoratore aveva proposto appello contestandol’assunto:a) sul rilievo che esso fosse contrario al tenore testuale delladisposizione, che prevedeva l’indicazione della «eventualeintende svolgere»;b) sull’ulteriore rilievo che, se l’assunto fosse stato esatto, ilcomma 58 non avrebbe previsto che la trasformazione potesseessere negata solo nel caso in cui l’attività esterna fosse statain conflitto di interessi o potesse determinare altro pregiudizioall’Amministrazione.4. La Corte di merito disattendeva la tesi perché: perprincipio generale i rapporti con la p.a. erano a tempo pieno(Cost.98; art. 60 DPR n.3/57) sicché le eccezioni erano di strettaNumero registro generale 24400/2021interpretazione; il comma 58 parlava di “trasformazione” e neNl umero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 10684/2026fare riferimento al caso in cui «...la trasformazione comporti, iDnat a pubblicazione 22/04/2026relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa ricopertadel dipendente, pregiudizio alla funzionalitàdell’amministrazione stessa» chiariva ulteriormente che lavalutazione del pregiudizio era legata alle condizioni di unrapporto già in atto; l’aggettivo «eventuale» era riferito al nuovorapporto che il dipendente aveva intenzione di instaurare e nona quello di impiego già in atto; l’argomento secondo il qualel’assunto avrebbe condotto al risultato irragionevole di vietare achi, avendo già un rapporto a tempo parziale conl’amministrazione, intendesse porne in essere un altro attenevaa caso non pertinente in causa, il che rendeva ultroneodiscettarne; l’attore, comunque, si era candidato per unrapporto a tempo pieno.5. Per la cassazione della sentenza ricorre il Puglionisi con6. Resiste con controricorso il Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca.RAGIONI DELLA DECISIONE1. E’ denunciata, in relazione al n.3 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art.4,comma 1, della legge n.97/2001, in relazione agli artt. 3, 4, 24,27, 35, 36 e 97 della Costituzione.Il ricorrente deduce che la regola generale di esclusività delrapporto di pubblico impiego trova deroga, ai sensi dell’art. 53del d.lgs. n. 165/2001, anche nell’art.6, co.2, del DPCMn.117/89, richiamato dallo stesso art. 53, che prevede che «alpersonale interessato è consentito, previa motivataautorizzazione dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza,l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechinoNumero registro generale 24400/2021pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili conN umero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 10684/2026le attività di istituto della stessa amministrazione o ente»Da.t a pubblicazione 22/04/2026Inoltre, l’art.56, punto 6 del CCNL Istruzione e Ricerca del19/4/2018 prevede che «I dipendenti con rapporto di lavoro atempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa eprofessionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigentinorme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi».Per converso nessuna norma di legge richiede che l’attivitàesterna non possa essere preesistente rispetto all’instaurazionedel rapporto. Da ciò deduce l’esistenza di un principio generaledi cumulabilità dell’impiego pubblico con quello privato aprescindere dal caso di trasformazione del rapporto; tanto piùproprio in ragione del fatto che l’incompatibilità non può essereverificata che in concreto, coi due rapporti in atto, comeconclamato anche dall’art. 63 del DPR n.3/57, che sanziona laviolazione delle regole sull’incompatibilità con la decadenza dalrapporto di pubblico impiego. L’Amministrazione avrebbepertanto dovuto, per legittimare il rifiuto, valutare la sussistenzadelle condizioni previste dall’art. 56.6 del CCNL.La Corte territoriale avrebbe altresì errato nell’affermare che glifosse stato offerto un posto a tempo pieno, non essendocialcuna specificazione nella proposta sul punto.Ancora, lo stesso CCNL prevedeva all’art. 56 la possibilità diassumere a tempo parziale, nel rispetto di un certo contingente,nella specie esistente.2. Il ricorso è infondato.3. Dal fatto che l’art.1, comma 58, della legge n. 662/96 nonsolo preveda la possibilità di trasformare il rapporto a tempopieno in rapporto a tempo parziale, ma condizioni il rifiutodell’Amministrazione ad un sindacato concreto di compatibilitàdella trasformazione con le proprie esigenze, o al rilievo diNumero registro generale 24400/2021conflitto di interessi; come pure dal fatto che l’art.6, comma 2N, umero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 10684/2026del DPCM n.117/1989 già prevedesse che al personale a tempDoat a pubblicazione 22/04/2026parziale «...è consentito, previa motivata autorizzazionedell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, l'esercizio dialtre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alleesigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività diistituto della stessa amministrazione o ente»; ed infine dal fattoche la regola generale di esclusività del rapporto di pubblicoimpiego trovi nell’ordinamento numerose deroghe sia legali checontrattuali, spesso regolate da disciplina analoga, non èpossibile derivare che già all’atto dell’instaurazione del rapportola volontà dell’Amministrazione di stipulare a tempo pieno possaessere condizionata dalla diversa volontà del lavoratore, nonsolo nel senso che sia configurabile un diritto soggettivo deldipendente di contrarre a tempo parziale, ma neanche sotto ilprofilo della necessità, da parte dell’Amministrazione, dimotivare il rifiuto di contrarre a tempo parziale.4. Occorre intanto muovere dalla premessa che il rapporto diimpiego pubblico è di regola a tempo pieno ed è esclusivo. Lo siricava già dall’art. 98 della Costituzione nel prevedere che «Ipubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione».Sebbene l’art.1, comma 57, della legge n. 662/1996 prevedache « Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituitorelativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle variequalifiche o livelli dei dipendenti delle pubblicheamministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quellodelle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigli del fuoco»,trattasi comunque di una eccezione, valendo anche nel pubblicoimpiego, in forza del rinvio operato alle leggi sul lavorosubordinato nell’impresa dall’art.2, comma 2, del d.lgs.n.165/2001 (richiamato anche dall’art. 12 del d.lgs. n.81/2015,Numero registro generale 24400/2021nel prevedere che «Ai sensi dell’art.2, comma, 2, del decretoN umero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 10684/2026legislativo 30 marzo 2001, n.165, le disposizioni della presentDeat a pubblicazione 22/04/2026sezione si applicano, ove diversamente disposto, anche airapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazionipubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 6,commi 2 e 6, e 10, e, comunque, fermo restando quantoprevisto da disposizioni speciali in materia») la regola di cuiall’art. 5 del d.lgs. n.81/2015, secondo la quale la clausola ditempo parziale richiede una speciale pattuizione, chenaturalmente postula uno speciale mutuo consenso delle parti.5. Nel pubblico impiego, la possibilità di instaurare rapportia tempo parziale trae ulteriore carattere di eccezionalità dalregime delle incompatibilità, quale posto essenzialmentedall’art. 53 del d.lgs. n.165/2001, e dalle disposizioni alle qualiquesto fa rinvio, prime tra le quali gli artt. 60 e segg. del DPRn.3/1957, ai quali fa rinvio anche, nel settore scolastico, l’art.560 del d.lgs. n. 297/1994, ma solo in ragione del fatto chel’impiego a tempo parziale è di solito richiesto dal lavoratore perpoter svolgere anche un’altra attività lavorativa, il che imponein modo particolare un sindacato volto alla soddisfazione di unaesigenza (quella di protezione dell’interessedell’Amministrazione a che l’attività “esterna” sia compatibilecon le proprie esigenze e col rapporto), che è in realtà tutelataanche nei rapporti a tempo pieno: il che concorre a conclamarel’impossibilità di trarre argomento contrario dal regime delleincompatibilità.6. Per l’aggiunta, la possibilità per le pubblicheamministrazioni di contrarre a tempo parziale può trovare altrogenere di ostacolo da limiti legali o contrattualcollettivi. E’ ilcaso, proprio, dell’art. 56 del CCNL Istruzione e Ricerca2016/2018, invocato dal ricorrente, che, nel prevedere:Numero registro generale 24400/2021al comma 1, che «Le amministrazioni possono costituire rapportNi umero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 10684/2026di lavoro a tempo parziale mediante: a) assunzione, per Dlaat a pubblicazione 22/04/2026copertura dei posti categorie e dei profili a tal fine individuatinell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi dellevigenti disposizioni», richiede, perché si possa assumere atempo parziale, che ne sia stata prestabilita la necessità perposti, categorie e profili;al comma 2, che «Il numero dei rapporti a tempo parziale nonpuò superare il 25 per cento della dotazione organicacomplessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato pereccesso onde arrivare comunque all’unità», contingenta talepossibilità.Per converso, l’art. 56 detta, ai commi 3 e seguenti, altre ediverse disposizioni in materia di trasformazione a tempoparziale di rapporti già in atto.Tanto dimostra ulteriormente che alla materia della stipula delcontratto di lavoro non sono estensibili nemmeno le regole ed isupposti princìpi generali in materia di trasformazione a tempoparziale di rapporti già in atto, essendo la stessa dominata dallalibertà negoziale dell’Amministrazione, peraltro esercitabile solonegli eventuali limiti posti dalla legge, da atti dimacroorganizzazione, o dalla contrattazione collettiva.7. Il ricorso è infine inammissibile nella parte in cui si deduceche la Corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che alricorrente fosse stato offerto un posto a tempo pieno, nonessendoci alcuna specificazione nella proposta sul punto,trattandosi di accertamento di merito in fatto non sindacabile insede di legittimità. La questione è peraltro irrilevante perché,posto che la regola è il tempo pieno, è solo la eventuale propostaNumero registro generale 24400/2021a tempo parziale che avrebbe potuto virtualmente assumereN umero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 10684/2026rilevanza. Data pubblicazione 22/04/20268. In conclusione, il ricorso va rigettato.9. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento,in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in €. 4.000,00 per compensi, oltre alrimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 3 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 24400/2021Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 10684/2026Data pubblicazione 22/04/2026
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