CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 00924/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 15 gennaio 2020, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Udine del 27.10.2017, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era dichiarato colpevole del reato di lesioni aggravate e condannato alla pena di mesi otto di reclusione. Avverso la predetta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 2, c.p.p. in materia di prova indiziaria e di motivazione contraddittoria in ordine alla sussistenza del reato contestato, per travisamento della prova testimoniale. 2. Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. La doglianza del ricorrente è volta a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti di prova, rilettura che esula dal sindacato di legittimità. Inoltre nel fare ciò, il ricorrente non ha indicato specifici elementi indiziari risultanti a seguito dell'istruzione dibattimentale, in relazione ai quali si sarebbe verificato il travisamento della prova. Per tale motivo, il presente ricorso in realtà richiede a questa Corte un apprezzamento sulla credibilità e attendibilità in generale delle testimoni Santangelo e Corrado al fine di giungere ad una diversa ricostruzione del fatto oggetto di imputazione, sindacato certamente escluso dai poteri del giudice di legittimità. Invero, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944 - 01). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],-P zullo