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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 21126/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 67' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bari ha confermato la pronuncia emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Foggia, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina e porto ingiustificato di arma.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione per essere il fatto stato qualificato come rapina anziché furto e lesioni nonché per non avere la Corte d'appello considerato - al fine della sussistenza del reato di porto ingiustificato di arma - che l'imputato è soggetto senza fissa dimora.

In data 20 gennaio 2022 è pervenuta memoria, con cui il ricorrente ha reiterato le deduzioni già svolte nel ricorso.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Giova premettere che questa Corte (Sez. 7, n. 34056 del 29/5/2018, Rv 273617) ha già avuto modo di affermare che, in tema di rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità.

A tali principi si è conformata la Corte d'appello laddove ha disatteso l'assunto difensivo per cui la fattispecie in disamina, stante il difetto del requisito temporale dell'unitarietà delle azioni di sottrazione e violenza, andrebbe qualificata come tentato furto e lesioni personali anziché rapina impropria.

La Corte territoriale ha evidenziato che dalle dichiarazioni della persona offesa era emerso che, dopo che ella aveva raggiunto l'imputato e richiesto la restituzione dei melograni, che egli, poco prima, le aveva sottratto dal suo terreno, l'imputato, per assicurarsi il possesso della res sottratta, l'aveva colpita con una zappa, provocandole gravi lesioni e riprendendo così la sua fuga.

Alla luce di tale ricostruzione è di tutta evidenza l'unitarietà dell'azione posta in essere dall'imputato ai danni della persona offesa. 2.2 Quanto all'altro reato, il Collegio territoriale - con argomentazioni immuni da vizi - ha osservato che l'imputato poteva fare ordinariamente riferimento ad un luogo riservato dove depositare il coltello, "il cui possesso egli non aveva comunque mai giustificato con quella esigenza di vita dedotte dal suo difensore soltanto con l'atto di appello e smentite dagli accertamenti in atti".3.

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese- processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 67' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bari ha confermato la pronuncia emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Foggia, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina e porto ingiustificato di arma. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione per essere il fatto stato qualificato come rapina anziché furto e lesioni nonché per non avere la Corte d'appello considerato - al fine della sussistenza del reato di porto ingiustificato di arma - che l'imputato è soggetto senza fissa dimora. In data 20 gennaio 2022 è pervenuta memoria, con cui il ricorrente ha reiterato le deduzioni già svolte nel ricorso. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Giova premettere che questa Corte (Sez. 7, n. 34056 del 29/5/2018, Rv 273617) ha già avuto modo di affermare che, in tema di rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità. A tali principi si è conformata la Corte d'appello laddove ha disatteso l'assunto difensivo per cui la fattispecie in disamina, stante il difetto del requisito temporale dell'unitarietà delle azioni di sottrazione e violenza, andrebbe qualificata come tentato furto e lesioni personali anziché rapina impropria. La Corte territoriale ha evidenziato che dalle dichiarazioni della persona offesa era emerso che, dopo che ella aveva raggiunto l'imputato e richiesto la restituzione dei melograni, che egli, poco prima, le aveva sottratto dal suo terreno, l'imputato, per assicurarsi il possesso della res sottratta, l'aveva colpita con una zappa, provocandole gravi lesioni e riprendendo così la sua fuga. Alla luce di tale ricostruzione è di tutta evidenza l'unitarietà dell'azione posta in essere dall'imputato ai danni della persona offesa. 2.2 Quanto all'altro reato, il Collegio territoriale - con argomentazioni immuni da vizi - ha osservato che l'imputato poteva fare ordinariamente riferimento ad un luogo riservato dove depositare il coltello, "il cui possesso egli non aveva comunque mai giustificato con quella esigenza di vita dedotte dal suo difensore soltanto con l'atto di appello e smentite dagli accertamenti in atti".3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese- processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA]
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