CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40248/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 novembre 2024 la Corte di appello di Torino, pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 27 novembre 2018, la sospensione condizionale della pena subordinatamente allo svolgimento di un'attività non retribuita a favore della collettività presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], nel resto confermando la pronuncia con cui il primo giudice aveva condannato l'imputato alla pena di mesi otto di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, era stato ritenuto responsabile di avere, in concorso con altri, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e relativi interessi e sanzioni, di ammontare complessivo superiore a euro 200.000,00 (come da avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2007 e 2008 emessi nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] Volley, di cui l'imputato era Presidente pro tempore, nonché autore materiale delle violazioni finanziarie), compiuto l'operazione simulata, e comunque fraudolenta, idonea a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, di aver donato - con il consenso necessario della coniuge [OSCURATO:PERSONA], stante la pregressa costituzione di un fondo patrimoniale avente ad oggetto l'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] n. 6 - alla figlia [OSCURATO:PERSONA] la proprietà del suddetto immobile, di cui il prevenuto era proprietario, riservandosi il diritto di abitazione, nonché la quota di proprietà di un terzo di un altro immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 15. 1.1. La vicenda processuale aveva visto la celebrazione di un precedente giudizio di appello, conclusosi con una sentenza confermativa della pronuncia di primo grado emessa dalla Corte di appello di Torino in data 15 dicembre 2022. Tale decisione era stata, quindi, annullata con rinvio dalla Terza Sezione di questa Corte che, con sentenza del 10 ottobre 2023, aveva cassato la pronuncia di secondo grado con riferimento alla condotta riguardante l'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] n. 6. Più precisamente, la Suprema Corte aveva rilevato la carenza della motivazione della sentenza impugnata con riferimento all'accertamento dell'aggredibilità da parte dell'Erario del suddetto immobile, atteso che, in quanto conferito in un fondo patrimoniale costituito dall'imputato e dalla di lui moglie, esso era sottoposto agli stringenti limiti previsti dall'art. 170 cod. civ., come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, per cui l'esecuzione sui beni del fondo e sui relativi frutti non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Era stato omesso, cioè, ogni accertamento volto a verificare se l'obbligazione tributaria fosse stata contratta, o meno, da parte dell'imputato per soddisfare bisogni di natura familiare - con conseguente possibilità da parte dell'Erario di agire sui beni ai sensi dell'art. 170 cod. civ. - con apposizione del relativo onere probatorio a carico del debitore. 1.2. Il successivo giudizio di rinvio, definito dalla Corte di appello di Torino con la citata sentenza del 19 novembre 2024, ha confermato nel merito la penale responsabilità dell'imputato, sul duplice presupposto che l'atto di donazione alla figlia dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] n. 6, fosse stato compiuto dal [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di impedire fraudolentemente al fisco di poterlo aggredire, e che i beni del fondo patrimoniale fossero pienamente aggredibili da parte dell'Erario, per avere contratto l'imputato i debiti tributari anche allo scopo di soddisfare i bisogni della sua famiglia. 2. Avverso tale ultimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, eccependo due motivi di doglianza. Con il primo ha dedotto erronea applicazione degli artt. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 e 170 cod. civ., oltre a contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, contestando il disposto riconoscimento della sua responsabilità penale in ordine al delitto ascrittogli. A dire del ricorrente, infatti, l'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] n. 6, non sarebbe stato apprensibile da parte dell'Erario già a far data dal 2011, per cui la donazione da lui effettuata nel 2014 non avrebbe avuto alcun rilievo nei confronti del fisco, che neppure avrebbe mai esperito nessuna azione revocatoria nei confronti di tale bene. Neppure corretta sarebbe la circostanza, invece ritenuta dai giudici di appello, per cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe percepito redditi solo in qualità di Presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] Volley, atteso che, in senso contrario, tale attività era stata svolta in maniera gratuita, mentre i guadagni che gli avrebbero consentito di sostenere la famiglia sarebbero derivati, in via esclusiva, dall'espletamento del lavoro di agente di commercio, dotato di apposita partita I.V.A. Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito erronea applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen., lamentando l'erroneo mancato riconoscimento in suo favore del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio e quelli decisi con la sentenza di applicazione della pena del G.I.P. del Tribunale di Torino del 23 settembre 2013, stante l'unicità del contesto di integrazione delle condotte e l'irrilevanza del lasso temporale intercorso tra i vari reati. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il difensore ha depositato successiva memoria scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso è inammissibile. 2. L'esame dell'impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte di fatto reiterino identiche doglianze già dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come la prima doglianza eccepita da parte del ricorrente risulti, in tutta evidenza, finalizzata a operare una rilettura in fatto delle emergenze probatorie acquisite. Essa pertiene, infatti, ad aspetti non passibili di valutazione in questa sede di legittimità, essendo ben noto come, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito della Corte di cassazione non sia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01).cì i Esula, quindi, dai poteri della Corte di legittimità la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, cioè, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale, con motivazione del tutto adeguata e logica, abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, rispetto ai quali il ricorrente ha solo proposto una lettura alternativa, meramente finalizzata ad ottenere il suo esonero da responsabilità. La Corte di merito, infatti, ha congruamente esplicato, con motivazione congrua ed esente da ogni vizio, le ragioni per cui ha ritenuto integrata la condotta criminosa da parte dell'imputato, essendo stato inequivocamente accertato che l'atto di donazione alla figlia dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] n. 6, fosse stato effettuato da parte del [OSCURATO:PERSONA] all'univoco scopo di impedire fraudolentemente al fisco di aggredire il suddetto bene - non essendo, peraltro, ancora spirato il termine per l'esercizio dell'azione revocatoria nei confronti del fondo patrimoniale -. E' stato comprovato, quindi, come i beni di tale ultimo fondo, tra cui il suddetto immobile, fossero nella condizione di poter essere aggrediti da parte dell'Erario, essendo stati contratti i debiti tributari al fine di soddisfare anche bisogni di natura familiare, sia pure nell'esercizio di un'attività di impresa. A tale proposito, in particolare, la Corte di appello ha diffusamente evidenziato come: l'immobile conferito nel fondo fosse di proprietà della famiglia dell'imputato; il [OSCURATO:PERSONA] non potesse contare su introiti diversi da quelli percepiti in qualità di Presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] Volley; non fosse stato in alcun modo comprovato da parte del prevenuto, cui spettava il relativo onere, che i debiti tributari fossero estranei alle esigenze familiari; in assenza di elementi di segno contrario, i prelevamenti in contanti operati dall'imputato fossero confluiti nel patrimonio personale del [OSCURATO:PERSONA], per essere destinati alle spese della sua famiglia. 4. La seconda censura è, del pari, priva di ogni pregio, in quanto del tutto generica e aspecifica, non essendosi confrontata, in maniera adeguata, con le motivazioni con cui i giudici di secondo grado hanno escluso la ricorrenza del vincolo della continuazione tra i fatti in esame - commessi nel 2014 e di rilievo ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 - e quelli per cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a sentenza di applicazione della pena da parte del G.I.P. del Tribunale di Torino in data 23 settembre 2013 - con riguardo ai reati ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, commessi tra il 2008 e il 2009, e di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, perpetrato nel 2012 -. Per come ritenuto dalla Corte di merito, con argomentazione da considerarsi del tutto logica e congrua, la distanza temporale intercorsa tra le differenti condotte criminose impone di escludere che al momento della emissione delle fatture false (2008-2009) o della distruzione dei documenti contabili (2012) l'imputato avesse già contezza di voler svolgere le successive operazioni simulate o fraudolente (2014) con cui sottrarre i suoi beni al fisco. 5. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di