CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 05430/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e quelle dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], subita dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 6.12.2013 in regime di custodia cautelare in carcere, e successiva- mente sino al 10.11.2015 in regime di arresti domiciliari- nell'ambito della fase cautelare del procedimento n. 1753/200 R.G.N.R. D.D.A., in quanto indagato per il reato di detenzione e vendita illecita di sostanza stupefacente, articolo 73 D.P.R. n.309/90; "con condotta consistita nell'accordarsi per la cessione con [OSCURATO:PERSONA]- cesco, metteva in vendita sostanza stupefacente". L'ordinanza del GIP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ap- plicativa della misura carceraria, veniva confermata dal Tribunale della Libertà, con ordinanza del 15.11.2012. In sede di interrogatorio di garanzia del 22.10.2012, il [OSCURATO:PERSONA] forniva una propria versione dei fatti. Con sentenza del 29.4.2014, emessa dal GUP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], l'odierno ricorrente veniva condannato alla pena di anni 4 di reclusione e 20.000 euro di multa; successivamente con sentenza del 18.4.2016, della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], lo stesso veniva assolto dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] deducendo, quale unico mo- tivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Ci si duole che la corte di appello, in maniera pienamente contraddittoria, pur richiamando i principi che devono ispirare il giudizio di riparazione abbia premesso di non poter rivalutare i fatti come accertati nel giudizio di merito ed accogliere la diversa interpretazione delle prove fornita dalla difesa rispetto a quella accertata in sentenza. In sostanza, lamenta il ricorrente, la Corte reggina avrebbe escluso qualsiasi rivalutazione dei fatti rinunciando a fornire un'autonoma motivazione rispetto a quella del giudice di merito. Ci si duole, inoltre, che nel ripercorrere le motivazioni del giudice del riesame e del giudice di appello, l'analisi della condotta sia avvenuta in maniera parziale senza valorizzarla nella sua interezza, tenendo conto in particolare di quella endo- processuale alla luce del quadro indiziario.Sostanzialmente, i giudici della riparazione avrebbero valorizzato unicamente l'affermazione che il [OSCURATO:PERSONA] manifestava la propria volontà di procurare la so- stanza stupefacente al Meduri sottolineando il linguaggio criptico di quell'unica conversazione in cui era coinvolto, omettendo una disamina completa dell'intera motivazione del provvedimento assolutorio al fine di valutare la condotta del ri- corrente. La restante parte della motivazione, in realtà, conduceva all'assoluzione dell'odierno ricorrente, proprio attraverso l'analisi delle intercettazioni che erano state poste alla base del provvedimento cautelare e del suo mantenimento. La sentenza di merito, nell'esame del dato intercettivo, ritiene il [OSCURATO:PERSONA], già ex ante, estraneo al circuito criminale oggetto delle intercettazioni, decontestua- lizzando il linguaggio a lui riferibile da quel circuito. Ciò non per mancanza di ele- menti probatori, ma a causa dell'esistenza di un dato intercettivo indicativo di tale estraneità. Si contesta l'affermazione, contenuta nell'impugnato provvedimento, che i giudici della cautela e del merito abbiano confermato la corrispondenza di signifi- cato dell'intercettazione tra il ricorrente e il Meduri con le altre conversazioni in- tercettate, in quanto il giudice di merito non ha offerto la stessa interpretazione del riesame sull'utilizzo di un linguaggio criptico. Si ritiene che i giudici della riparazione avrebbero dovuto valutare proprio la parte di motivazione pretermessa al fine di confrontare la condotta dell'indagato con il quadro di gravità indiziaria a suo carico. L'odierno ricorrente -si sostiene in ricorso- ha offerto una spiegazione alter- nativa del linguaggio utilizzato nell'unica intercettazione che lo riguardava, for- nendo un alibi documentato. La condotta gravemente colposa addebitata consisterebbe nell'utilizzo del lin- guaggio criptico. Nell'utilizzo del termine macchina, spiegato dal [OSCURATO:PERSONA] imme- diatamente dopo l'adozione della misura. L'indagato -conclude il difensore ricorrente- non ha causato la misura né il suo mantenimento e non vi era alcuna ragione per ritenere falso il suo alibi. In realtà fin dal principio mancava la gravità indiziaria per l'emissione del provvedimento custodiale Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 18/10/2022, ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del proposto ricorso.In data 24/12/2022 ha rassegnato le proprie conclusioni il Ministero dell'Eco- nomia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha con- cluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può investire naturalmente il merito. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da ritenersi ap- plicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen. Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di corte di appello) non può trarsi la convinzione che la Corte di Cassazione giudichi anche nel merito, poiché una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita. Al contrario l'art. 646, comma terzo cod. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessati possono ricor- rere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel peri- metro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097, che, affermando tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza del giudice di merito in materia, col quale non si dedu- ceva violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della decisione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte). 3. Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034).Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recente- mente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni). 4. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un.26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]). A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010). La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: " ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consape- vole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell 'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comu- nemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso ...". 5. La Corte territoriale, con motivazione logica e congrua, ha rigettato l'istanza di riparazione, ritenendo sussistere una condotta gravemente colposa dell'indagato, in considerazione dei contatti con i soggetti dediti allo spaccio ed al consumo di stupefacenti, nonché del sicuro coinvolgimento nel giro del traffico, come risultante dal contenuto di un colloquio intercettato. In particolare, con Me- duri Francesco, si parlava di droga con linguaggio criptico, dove l'espressione "macchina" o "macchine" non era riferibile ad automobili, ma alla sostanza stupe- facente, interpretazione condivisa anche dalla Corte d'appello, nella sentenza di assoluzione. Il ricorrente, come illustrato in premessa, ha dedotto vizio di motivazione e violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., censurando il provvedimento della Corte d'appello, poiché a suo giudizio la condotta è stata erroneamente qualificata, per- ché non si è considerata la parte della sentenza di appello che ha escluso la com- missione del reato, limitandosi ad apprezzare il passaggio iniziale della decisione, riguardante il linguaggio criptico usato nell'unica conversazione nella quale il [OSCURATO:PERSONA] era coinvolto. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale ha chiaramente individuato il comportamento colposo dell'odierno ricorrente e, per contro, quest'ultimo ripropone la tesi sconfessata anche nella sentenza di assoluzione, riprendendo la versione difensiva sostenuta in occasione dell'arresto, che voleva l'espressione "macchina" riferita realmente ad un'automobile. In particolare, come ricorda il provvedimento impugnato, la tesi, secondo cui la locuzione "macchine/macchina" non è riferibile alla droga o al relativo corrispet- tivo in denaro, è stata debitamente esaminata sia dal giudice della cautela sia dal giudice del merito, e ritenuta infondata. Già il Tribunale della Libertà -sulla pre- messa che il Meduri si era rivolto a suo cugino, odierno istante, per la fornitura di stupefacente "non potendo più contare sulla disponibilità diretta di [OSCURATO:PERSONA]- rizio, riparato a Roma dopo i fatti di Ferruzzano"- in merito alla prospettazione difensiva (riproposta dalla difesa anche nel presente procedimento) secondo cui "i colloqui tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Meduri non utilizzassero un linguaggio criptico allusivo a sostanza stupefacente, ma concernessero davvero una macchina, ossia un'auto- mobile che la difesa individua in un'Alga 145 di colore verde di proprietà del Meduri ma che si trovava da tempo e soprattutto all'epoca dei fatti, ossia già nel 2010 (per come documentato secondo la difesa dall'allegata mappa Googie) nella dispo- nibilità dell'odierno ricorrente. Quest'automobile, nelle intenzioni del [OSCURATO:PERSONA], do- veva essere restituita al Meduri e ciò spiegherebbe la reale ragione e contenuto dei contatti intervenuti", così statuiva: Il contenuto del sms nell'ottica difensiva, dovrebbe dimostrare l'interesse del [OSCURATO:PERSONA] a restituire al Meduri l'autovettura, ma il giudice della riparazione rileva che appare inverosimile la ricostruzione alternativa fornita dalla difesa, posto che non appare allo stato dimostrata la disponibilità della vettura del Meduri, all'epoca dei fatti, in capo al [OSCURATO:PERSONA], non potendo ritenersi certa la datazione della foto della [OSCURATO:PERSONA] prodotta e che la stessa, del resto, non dimostra, oltre che la sosta dell'autovettura in questione, alcuna disponibilità materiale dell'autovettura da parte del [OSCURATO:PERSONA] reggina rileva, oltre che l'assenza nel tempo di qualsiasi passaggio di proprietà dell'autovettura medesima, la richiesta del Meduri di effettuare il pas- saggio, con ciò disattendendo la ricostruzione difensiva e confermando la ricostru- zione accusatoria dell'uso di un linguaggio criptico, volto a celare la piena parteci- pazione del [OSCURATO:PERSONA] all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente contestata ... (pag. 6 ord. [OSCURATO:PERSONA] cit.). 6. Il provvedimento impugnato dà atto che l'interpretazione del linguaggio criptico è stata data, dal giudice della cautela e del merito, alla luce di una valu- tazione complessiva di tutte le conversazioni incriminate, anche inter a/ios, che confermavano il senso dato a quella intercorsa tra l'istante e il Meduri del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In particolare, esaminata la conversazione del 27.5.2010 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lo stesso tribunale del riesame riteneva ' emblematico il riferimento al passaggio della macchina ... stessa locuzione criptica utilizzata dal la Cava e dai Meduri nel corso della loro conversazione ... ricondotta in modo logico e inconfutabile al traffico illecito di stupefacenti ..." (pag. 10). Tale interpretazione, come rileva il provvedimento impugnato, è stata confer- mata anche dal giudice del merito, il quale, nella sentenza assolutoria, concorda con il GUP in merito al linguaggio criptico utilizzato dagli interlocutori ed alla ve- rosimile chiave di lettura, e statuisce la chiara ed inequivoca volontà dell'istante di procurare al Meduri la sostanza stupefacente. Nell'unica conversazione che lo vede protagonista il [OSCURATO:PERSONA] manifesta chia- ramente la propria volontà di procurare al Meduri sostanza stupefacente (" ... e vabbè, il tempo che trovo qualche macchina e vengo dai ...",)" (pag. 18 sentenza n.7 417/2016 Corte App. cit.). Alla luce di tutto quanto sopra, per il giudice della riparazione va rigettata la tesi difensiva volta a reinterpretare (in senso diverso a quanto statuito nel giudizio di merito) le conversazioni intercettate, con particolare riferimento alle locuzioni "macchine/macchina" e 'passaggio". Immune dalle proposte censure di legittimità appare la conclusione della Corte reggina secondo cui la descritta condotta del [OSCURATO:PERSONA] il quale "manifesta chiara- mente la propria volontà di procurare al Meduri sostanza stupefacente" e utilizza un linguaggio criptico in linea con quello in uso agli altri coimputatai, certamente, integra una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. La descritta condotta, nella sommarietà della fase cautelare, ben ha potuto far ritenere legittima la misura cautelare, trattandosi di condotta che si inserisce in una più vasta attività idi intercettazione avente ad oggetto la detenzione e ven- dita di sostanza stupefacente, a cui ha partecipato anche il suo diretto interlocu- tore, il cugino [OSCURATO:PERSONA], condannato (insieme agli altri sopra citati inter- locutori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) con la medesima sentenza cha ha assolto l'odierno istante. L'accertamento del linguaggio criptico utilizzato da tutti gli imputati, ivi com- preso l'odierno ricorrente, la manifestata volontà di partecipare al pactum sceleris, la conseguente inclusione in ambiente malavitoso in uno ai suoi precedenti penali, costituiscono, secondo la logica motivazione del il giudice della riparazione, circo- stanze che inducono a qualificare gravemente colposo, e in quanto tale ostativo al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, il comportamento extra- processuale dell'istante, che ha, indubbiamente, concorso a configurare quel qua- dro gravemente indiziario che, traendo in errore l'autorità giudiziaria, ha giustifi- cato il titolo cautelare; ne consegue il rigetto dell'istanza in ocigetto. 7. L'ordinanza impugnata opera un buon governo della costante giurispru- denza di questa Corte di legittimità richiamata secondo cui costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato di frasi in "codice", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell'ac- cusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare (cfr. ex multis Sez. 4, n. 48029 del 18/9/2009, Giovannini ed altri, Rv. 245794 in un caso in cui l'interessato aveva documentato che le frasi in codice utilizzate in conversazioni telefoniche erano riferibili al commercio di monili e aveva giustificato l'utilizzo del linguaggio criptico con la natura fiscalmente irregolare della sua attività). Si è anche precisato che le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si pre- stano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevo- lezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, o le frecluentazioni con sog- getti gravati da specifici precedenti penali, ben possono dare luogo ad un compor- tamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (cfr., tra le altre, Sez.4, n. 1235/14 del 26/11/2013, Calò, Rv. 258610; Sez. 4, n. 9212/14 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepie- tro, Rv. 257878; Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016, Aga, Rv. 268954 in un caso in cui dalle conversazioni intercettate era emerso l'apparente ccinvolgimento del ri- corrente in una trattativa volta a fissare il prezzo di acquisto della sostanza stupe- facente, circostanza cui egli nel corso delle indagini non aveva voluto fornire una logica spiegazione al fine di eliminare il valore indiziante degli elementi acquisiti). Ancora, si è ribadito che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, co- stituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato di frasi in "codice", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell'accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare. 8. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese al resistente [OSCURATO:PERSONA] nistero dell'Economia e delle Finanze che, alla luce dei pertinenti e puntuali motivi versati in atti dall'Avvocatura dello Stato, tesi efficacemente a contrastare quelli di cui al proposto ricorso, vengono liquidati come da dispositivo. P.Q.