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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 gennaio 1967

Cassazione n. 05019/2025

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o la seguente SENTENZA NIL i ZiONA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) in data 23/01/1967 avverso la sentenza del G.U.P. dei Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 04/04/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione riguardante l'omessa confisca; [OSCURATO:PERSONA] 1.In data 04/04/2024, il Gup presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 7 d.l. n. 4 del 2019 e 316-ter cod. pen. 2.Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona, deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione della confisca obbligatoria del profitto del reato, ai sensi dell'art. 322- ter cod. pen.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Deve invero darsi seguito ai principi recentemente enunciati in identiche fattispecie dalle sentenze di questa Sezione (cfr. Sez. 3, n. 32119 del 06/04/2023, Porta; Sez. 3, n. 51568 del 08/11/2023, Milani) nelle quali, per un verso, si è affermata l'ammissibilità del ricorso, avente ad oggetto la mancata, applicazione della confisca, ovvero un aspetto estraneo all'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. (cfr. sul punto Sez.

U, n. 21368 del 26/09/20219, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03, secondo cui «la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per, legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen.»).

Per altro verso, si è ulteriormente osservato che «la confisca di cui si denuncia l'omessa applicazione doveva e deve essere obbligatoriamente disposta, sia in forma diretta, sia per equivalente.

Invero, per tutti i reati di cui agli artt. da 314 a 320 cod. pen., e quindi anche in relazione al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., posto a base della sentenza impugnata, l'art. 322-ter cod. pen. prevede che sia «sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengono a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».

3. Quanto fin qui esposto impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione riguardante l'omessa confisca, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà, in esito alla nuova valutazione, a disporre la confisca in via diretta, nonché, ove questa non sia possibile, per equivalente, previa determinazione dell'esatto importo del prezzo e del profitto del reato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa confisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, in data 21/11/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA NIL i ZiONA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) in data 23/01/1967 avverso la sentenza del G.U.P. dei Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 04/04/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla statuizione riguardante l'omessa confisca; [OSCURATO:PERSONA] 1.In data 04/04/2024, il Gup presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 7 d.l. n. 4 del 2019 e 316-ter cod. pen. 2.Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona, deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione della confisca obbligatoria del profitto del reato, ai sensi dell'art. 322- ter cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Deve invero darsi seguito ai principi recentemente enunciati in identiche fattispecie dalle sentenze di questa Sezione (cfr. Sez. 3, n. 32119 del 06/04/2023, Porta; Sez. 3, n. 51568 del 08/11/2023, Milani) nelle quali, per un verso, si è affermata l'ammissibilità del ricorso, avente ad oggetto la mancata, applicazione della confisca, ovvero un aspetto estraneo all'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. (cfr. sul punto Sez. U, n. 21368 del 26/09/20219, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03, secondo cui «la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per, legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen.»). Per altro verso, si è ulteriormente osservato che «la confisca di cui si denuncia l'omessa applicazione doveva e deve essere obbligatoriamente disposta, sia in forma diretta, sia per equivalente. Invero, per tutti i reati di cui agli artt. da 314 a 320 cod. pen., e quindi anche in relazione al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., posto a base della sentenza impugnata, l'art. 322-ter cod. pen. prevede che sia «sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengono a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto». 3. Quanto fin qui esposto impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione riguardante l'omessa confisca, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà, in esito alla nuova valutazione, a disporre la confisca in via diretta, nonché, ove questa non sia possibile, per equivalente, previa determinazione dell'esatto importo del prezzo e del profitto del reato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa confisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, in data 21/11/2024 [OSCURATO:PERSONA]