CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31988/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13611-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta incorporante della [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti prof. Pasquale RUSSO e Francesco PADOVANI, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 34, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] de FEUDIS, presso il cui studio legale, sito in Roma, al corso Trieste, n. 61 (presso avv. [OSCURATO:PERSONA]), è elettivamente domiciliato; controricorrente - avverso la sentenza n. 1725/09/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.I.. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta incorporata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Parma il diniego opposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento prot. n. 8192 del 12/11/2013, all'istanza di rimborso dell'IMU versata dalla predetta società nell'anno d'imposta 2012 relativamente ad un immobile concesso in locazione finanziaria alla INI.NA.I. s.r.I., sostenendo di non essere soggetto passivo ai fini IMU e, pertanto, di non essere tenuta al pagamento della predetta imposta in quanto, nonostante la risoluzione del contratto di locazione, l'immobile era rimasto nella materiale disponibilità della società locataria che nel predetto periodo d'imposta aveva continuato ad occuparlo. [OSCURATO:PERSONA] di Parma accoglieva il ricorso e la sentenza, impugnata dal Comune, veniva riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] che accoglieva l'appello dell'Ente comunale sostenendo che soggetto passivo ai fini IMU per gli immobili concessi in locazione è il locatario con decorrenza dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, fino alla data di effettiva consegna dell'immobile al locatore. Avverso tale pronuncia la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria. Il Comune intimato replica con controricorso. Con il motivo di ricorso la società ricorrente deduce la violazione degli artt. 8 e 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 e 1, comma 672, della legge n. 147 del 2013, sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere che, nell'ipotesi come quella di specie, di mancata riconsegna del bene al locatore a seguito di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, soggetto passivo ai fini IMU fosse comunque il locatore. Il motivo, che è ammissibile, sia perché censura specificamente le norme di legge che la CTR avrebbe violato, sia perché contiene tutti gli elementi necessari a porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della controversia, è comunque infondato e va rigettato. Invero, con tale mezzo viene sottoposta allo scrutinio di questa Corte la questione della individuazione del soggetto passivo dell'IMU relativa ad un bene immobile concesso in locazione finanziaria nell'ipotesi, tutt'altro che infrequente, di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per inadempienza dell'utilizzatore cui non fa seguito l'immediata materiale restituzione del bene. Il problema che si pone è quello di stabilire se nel periodo intercorrente tra la cessazione di efficacia del contratto e la restituzione del bene la titolarità passiva del rapporto fiscale sorga in capo al locatore, nella qualità di soggetto che giuridicamente possiede bene, o all'utilizzatore che materialmente ne dispone. Nella fattispecie in esame risulta, infatti, pacifico tra le parti che il contratto di locazione finanziaria fu risolto per inadempienza della società locataria, in data 29/12/2009, che però non provvide a rilasciare l'immobile, rimasto nella disponibilità della stessa per tutta l'annualità 2012. Ciò premesso, va rilevato che, ai sensi l'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, «Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto». Orbene, in materia si è recentemente venuto a consolidare un maggioritario indirizzo giurisprudenziale, cui questo Collegio intende dare continuità, secondo il quale «Il d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo. Ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore» (Cass. n. 13793 del 2019, Cass. n. 25249 del 2019, Cass. n. 29973 del 2019).In buona sostanza, l'IMU, imposta di natura prettamente patrimoniale, ha riguardo, nell'individuare il soggetto passivo ad una nozione di «possesso» civilistica per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso. A conferma di ciò l'ari 9 del d.lvo citato stabilisce la titolarità passiva dell'imposta in capo al locatario anche nel caso di beni «non costruiti» o «in corso di costruzione» che, come tali non possono essere detenuti; in tali ipotesi la stipula del contratto e non la materiale consegna del bene rileva ad individuare il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta. Orbene, i giudici di appello si sono attenuti alla normativa di settore ed ai principi giurisprudenziali soprarichiamati, dimostrando di aderire al più recente orientamento di questa Corte, di cui alle pronunce n. 25249 del 2019 e n. 29973 del 2019, sopra citate (che ha trovato ulteriore conferma nella recente ordinanza n. 6664 del 2020), che hanno superato l'orientamento assolutamente minoritario di Cass. n. 19166 del 2019. A ciò aggiungasi, per completezza, che a diversa conclusione non possono condurre le argomentazioni svolte nella memoria dalla ricorrente, in specie con riferimento alle conclusioni scritte rassegnate dal pubblico ministero in analoghe controversie pendenti dinanzi alla Sezione ordinaria di questa Corte, che ha sollecitato una "riflessione" alla luce di una sentenza delle Sezioni unite di questa Corte (n. 2061 del 2021) emessa però in materia fallimentare e con riguardo a disposizioni che non vengono in rilievo nel presente giudizio. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente asl pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente che liquida in euro 2.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del