CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 settembre 2019
Cassazione n. 33558/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 34868-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 3251 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - E [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 161, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MAURIZIO MARAllA; - ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso successivo - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 3164/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/09/2019 R.G.N. 1349/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 34868/2019 + succ. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 19 settembre 2019, ha confermato la pronuncia di primo grado che, nell'ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, aveva ritenuto l'illegittimità del licenziamento intimato in data 31 aprile 2014 a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA], all'esito di una procedura di licenziamento collettivo, ed ordinato a [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA], in qualità di cessionaria del compendio aziendale, di reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro, condannando altresì la [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento di una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e regolarizzazione contributiva previdenziale e assistenziale. La Corte di Appello ha respinto i reclami proposti distintamente da entrambe le società. In estrema sintesi e per quanto qui ancora interessa, avuto riguardo al reclamo di C.A.I., la Corte territoriale ha ritenuto che: la controversia non esulava dall'ambito di applicazione del rito di impugnativa dei licenziamenti previsto dalla legge n. 92 del 2012; risultavano violati i criteri di scelta nella procedura di licenziamento collettivo ex lege n. 223 del 1991, in considerazione del fatto che la posizione lavorativa della lavoratrice non era stata comparata con le posizioni svolgenti mansioni sovrapponibili, così come affermato dal Tribunale, modificando l'esito del procedimento di selezione e conducendo al licenziamento della lavoratrice istante, con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria cd. attenuata; ha, poi, considerato che correttamente era stata quantificata l'indennità risarcitoria sulla base della retribuzione globale di fatto percepita dalla Letizia. Per quanto riguarda, invece, il reclamo di [OSCURATO:SOCIETA] S.A.I., la Corte ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva rilevando che gli effetti ripristinatori del rapporto nei confronti della cedente CA. L, ricostituito ex tune con l'impresa cedente, doveva trasferirsi all'impresa cessionaria [OSCURATO:SOCIETA] S.A.I., "non essendo opponibile da parte cli quest'ultima l'esclusione prevista dagli accordi sindacali conclusi nell'ambito della procedura di cessione di azienda per i lavoratori non facenti parte degli appositi elenchi", pur in presenza di uno stato di crisi aziendale. In particolare, la Corte ha ritenuto di dover interpretare in senso conforme al diritto dell'Unione il comma 4 bis dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, così come successivamente modificato, nel senso che l'accordo sindacale ivi previsto non può prevedere limitazioni al diritto dei lavoratori di passare all'impresa cessionaria, ma semplicemente modifiche delle condizioni di lavoro al fine del mantenimento dei livelli occupazionali. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. con tre motivi e [OSCURATO:SOCIETA], con tre motivi assistiti da memoria; Ha resistito con controricorso la lavoratrice ad entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 47, L. n. 92/2012 per aver la Corte affermato, attraverso una interpretazione estensiva dell'art. 1, comma 47, L. n. 92/12 che la domanda proposta dalla lavoratrice nei confronti cli [OSCURATO:SOCIETA].. rientrerebbe nel perimetro del rito Fornero, trattandosi di una domanda connessa a quella di impugnazione di licenziamento ex art. 18 L. n. 300 del 1970 per pregiudizialità e titolo. Con il secondo mezzo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 47, comma 4 bis, I. n. 428/1990 nonché degli accordi collettivi intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga all'art. 2112 c.c., criticando diffusamente l'interpretazione offerta dai giudici del merito della disposizione innanzi richiamata. Il motivo investe l'interpretazione e la portata applicativa dell'art. 47, comma 4-bis, 1. 29 dicembre 1990, n. 428, introdotto dall'art. 19-quater del dl. 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), conv. in I. 20 novembre 2009, n. 166, "al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee 1 1 11 giugno 2009 nella causa C561/07", la quale aveva affermato che, con i commi 5 e 6 dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, la "Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva" 2001/23/CE. Con il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 cpc e 118 co. 1 disp att. cpc, per genericità della motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132, co. 2 n. 4 cpc, per motivazione "per relationem", in relazione all'applicazione dell'art. 47 co. 4 bis legge n. 428/1990 nonché degli Accordi collettivi, con riferimento all'art. 360 n.3 cpc. Le censure, da esaminare congiuntamente per ragioni logico sistematiche, sono infondate. Va premesso che l' error in procedendo rileva nei limiti in cui determini la nullità della sentenza o del procedimento, a mente dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per cui, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, "l'inesattezza del rito non determina di per sè la nullità della sentenza" (Cass. n. 12094 del 2016). La violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942 del 2008; Cass. SS.UU. n. 3758 del 2009; Cass. n. 22325 del 2014; Cass.n. 1448 del 2015) e parte ricorrente non specifica il pregiudizio processuale conseguito dall'adozione del rito ordinario rispetto a quello dettato dalla legge n. 92 del 2012. Occorre, poi, rilevare che, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica clic lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020). 6. Inoltre, la sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi 00 percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la Corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 20883/2019). Nella fattispecie, la Corte distrettuale, in relazione a tutti i punti oggetto delle doglianze, ha specificato, richiamando altre pronunce della stessa Corte nonché la sentenza di primo grado, il nucleo essenziale della decisione, rendendo l'iter logico-giuridico seguito chiaro ed intellegibile, sebbene prospettato in modo sintetico, per cui i vizi denunciati non sussistono. Va, quindi, nel merito, condiviso il seguente principio di diritto: "In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lett. c), ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, l'accordo sindacale di cui alla E. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, Comma 4-bis, inserito dal D.L. n. 135 del 7 conv. in n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario"(cfr., sul punto, Cass. n. 20688 del 2097). Invero, la Corte di Giustizia (sent. 11.6.2009, C-561/07), all'esito della procedura di infrazione, ha affermato che, mantenendo in vigore le disposizioni di cui alla L. n. 428 del 1990, art. 47, commi 5 e 6, in caso di "crisi aziendale" a norma dell'art. 2, comrna 5, lett. c), della L. n. 675 del 1977, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi si di essa incombenti in forza della Direttiva 2001/23/C H. posto che lo stato di crisi aziendale non costituisce in sé motivo economico per riduzione dell'occupazione, né costituisce in sé ragione di deroga al principio generale secondo cui il trasferimento di un'impresa o di parte di essa non è cli per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario, dovendo i licenziamenti essere giustificati da motivi economici, tecnici o d'organizzazione. La Corte di giustizia ha chiaramente distinto, agli effetti dell'interpretazione delle deroghe alle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della Direttiva, "la situazione dell'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi" (il cui procedimento mira a favorire la prosecuzione dell'attività dell'impresa nella prospettiva di una futura ripresa) rispetto alla situazione di imprese nei cui confronti siano in atto procedure concorsuali liquidative (rispett( alle quali la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata). Per la prima categoria di imprese - alveo in cui è riconducibile la vicenda oggetto del presente giudizio, come è pacifico in giudizio e neppure controverso tra le parti - l'art. 5, paragrafo 2, lettera b), così come richiamato dal paragrafo 3 della Direttiva 2(01/23, autorizza gli Stati membri a prevedere che possano essere modificate "le condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa", ma - secondo la Corte di Giustizia - "senza tuttavia privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23"AI -1 base alla statuizione della Corte di Giustizia DE va condotta la lettura delle modifiche apportate alla L. n. 428 del 1990, art. 47 dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L n. 166 del 2009, che, con l'art. 19-quater, ha inserito, dopo il comma 4, il seguente comma 4-bis, proprio "al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte cli giustizia delle [OSCURATO:PERSONA]". In particolare, il comma 4-bis appare destinato alle procedure 000 liquidative a differenza del comma 5 che invece presuppone la cessazione dell'attività d'impresa o, comunque, la sua non continuazione, in simmetria con le deroghe consentite rispettivamente dal paragrafo 2 e dal paragrafo 1 dell'art. 5 della Direttiva 2001/23/CE alle regole generali previste negli artt. 3 e 4. 24. Dunque, l'unica lettura coerente dell'art. 47 risulta quella che si coordina con le indicazioni offerte dalla Corte di Giustizia: nel contesto del comma 5 dell'art. 47, in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto cli una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso, il principio generale è (per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario) l'esclusione delle tutele di cui all'art. 2112 c.c., salvo che l'accordo preveda condizioni di miglior favore; la regola è dunque l'inapplicabilità, salvo deroghe; al contrario, nel comma 4-bis la regola è di ordine positivo ("trova applicazione"), per cui la specificazione "nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo" non può avere un significato sostanzialmente equivalente - con sovrapposizione di effetti - rispetto al comma 3, se non contraddicendo la ratio sottesa alla diversità testuale delle previsioni. Insomma, il comma 4-bis dell'art. 47 ammette solo modifiche, eventualmente anche in peius, all'assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, ma non autorizza una lettura che consenta anche la deroga al passaggio automatico dei lavoratori all'impresa cessionaria. Da ultimo va notato che il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ("Codice della crisi di impresa e (lell'insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155"; G.U. n. 38 del 14.2.2019, di prossima entrata in vigore) all'art. 368, comma 4, lett. b), ha disposto la sostituzione dei commi 4-bis e 5, ed ha così più esplicitamente inteso recepire - meglio conformando il futuro dettato normativo - l'unica lettura del comma 4-bis che questa Corte ha recepito. Con il primo motivo del ricorso [OSCURATO:SOCIETA], si eccepisce la violazione e falsa applicazione degli accordi collettivi del 12 luglio 2014 e del 24 ottobre 2014, nonché degli artt. 4 e 5 l.. n. 223/1991. Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 3, L. n. 223 del 1991 con riferimento all'art. 18, commi 4 e 7, L. n. 300 del 1970, in combinato disposto con gli articoli 414 e 416 c.p.c. Si contesta la tutela reintegratoria disposta dai giudici del merito, sostenendo che incombeva sul lavoratore che invocava una vio)lazione dei criteri di scelta l'onere di indicare il risultato vantaggioso conseguibile all'esito del corretto) procedimento) di selezione, precisando il nominativo) delle persome che avrebbero dovuto essere licenziate, specificando in virtù di quale criterio falsamente applicato ciò sarebbe dovuto avvenire e provando che effettivamente, in applicazione di tali criteri, certamente non sarebbe stato licenziato.Con il terzo motivo, Si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 18, cornma 5, 1 n. 300 del 1970. I motivi, da trattare congiuntamente per connessione logico- giuridica, non poss(mo trovare accoglimento sulla scorta di quanto già statuito da questa Corte in Cass. n. 10414 del 2020 (nonché dalle successive conf.: Cass. nn. 10415, 17193, 17194, 17195, 17198, 17199, 17201, 17202 del 2020 e 22268 del 2022), qui da intendersi richiamate, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., e ai cui principi il Collegio ritiene di dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene. Ciò premesso, in punto di diritto, la gravata sentenza è conforme al principio affermato da questa Corte per cui, in tema di licenziamenti collettivi, ai fini dell'applicazione dei criteri di scelta dettati dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire nell'ambito dell'intero complesso organizzativo e produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità (ai fini della loro fungibilità) e di similare livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi specifici ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale; in caso contrario sarebbe possibile finalizzare i criteri di scelta (eventualmente in collegamento con preventivi spostamenti del personale) ad esigenze imprenditoriali non esclusivamente tecnico produttive e all'espulsione di elementi non graditi al datore di lavoro, senza concrete possibilità di difesa da parte degli interessati (in termini: Cass. n. 10832 del 1997; conf. Cass. n. 9856 del 2001, Cass. n. 7169 del 2003). La comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve essere effettuata nel rispetto dei principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a un reparto se detti lavoratori sono idonei - per pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (in termini Cass. n. 203 del 2015, che richiama in motivazione Cass. n.13783 del 2006, n. 22824 del 2009, n. 22825 del 2009, n. 9711 del 2011; successiva conf. n. 19105 del 2017). In punto di fatto, va osservato che la Corte ha rilevato, invece, che la esclusione della Letizia dalla comparazione con altre posizioni della era illegittima perché si trattava di settori di pari livello. Da qui la non corretta applicazione del criterio di selezione sub a) dell'accordo sindacale del 21.10.2014. I giudici di secondo grado sono giunti a tale conclusione con un accertamento in fatto, adeguatamente motivato e, pertanto, non sindacabile in questa sede. Non è esatto, quindi, sostenere che la Corte distrettuale abbia disatteso il contenuto dell'Accordo del 24.10.2014, perché lo stesso è stato valutato ed è stato considerato non correttamente applicato per la Letizia, ed è stato inoltre precisato che, in caso di contestazione dei criteri di scelta, da parte del lavoratore, grava sul datore di lavoro l'onere di allegare i criteri applicati e di provare la loro piena applicazione individuale (per tutte Cass. n. 12711/2000). Quanto, poi, alla asserita mancata indicazione di un risultato utile, il motivo evoca la c.d. prova di resistenza, che riguarda il caso in cui il datore di lavoro tbbia predisposto una graduatoria di lavoratori indicando posizioni comparabili, per cui la corretta applicazione del criterio controverso condurrebbe il lavoratore individuato come da licenziare ad essere collocato fuori dell'ambito numerico delle eccedenze. Si tratta dell'ipotesi in cui l'individuazione del dipendente destinatario del provvedimento espulsivo costituisce l'esito di una comparazione con altri lavoratori (cfr. Cass. n. 24558 del 2016 nonché, negli stessi termini, Cass. n. 13803 del 2(117). La sentenza impugnata ha però precisato che, nel caso in esame, il lavoratore era stato licenziato senza una valida comparazione e, quindi, con un criterio di scelta non trasparente e verificabile per cui la doglianza non si confronta con le ragioni effettive poste a fondamento della decisione impugnata.Con il terzo motivo C.A.I. sostiene che nel determinare l'indennità spettante per effetto dell'applicazione dell'art. 18, comma 5, t,. n. 300 del 1970 in 12 mensilità, la Corte avrebbe dovuto considerare che al momento del licenziamento della ricorrente alla CAI era stato ritirato il Coa (certificato Operatore aeronautico) l'anzianità della Letizia e che, allo stato attuale, CAI aveva soltanto due dipendenti e non svolgeva più attività di volo né il Tribunale avesse tenuto in conto il grave stato di crisi incidente sull'azienda, tutti elementi che, valutati con la percezione, da parte della Letizia, di una indennità di mobilità, avrebbero dovuto condurre ad una diversa valutazione da parte della Corte. Appare evidente come, formulando tale domanda e propugnando una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, parte ricorrente obliteri quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co.1 un. 3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34476 del 2021) Alla luce delle suesposte argomentazioni, entrambi i ricorsi devono essere respinti, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite in base al principio della soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma i (parer, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte respinge i ricorsi. Condanna le ricorrenti alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi curo 5000,00 ciascuno per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 qualer del d.P.R. n. 115 del 2002, da arto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente i