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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 09155/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18652/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – Avverso la sentenza n. 244/2022 della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 13 gennaio2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del21 febbraio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che per il recupero di crediti di natura tributaria e non tributaria, l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] promosse in danno di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 72-bisdel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 18652/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] procedura di espropriazione di crediti presso il terz o pignorat o [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; avverso dettopignoramento, l’esecutata promosse opposizione alla esecuzione, adducendo plurime ragioni di contestazione; all’esito del giudizio di prime cure l’adito Tribunale di Romaaccolse parzialmente l’opposizione in relazione solo ad alcuni crediti azionati; la decisione in epigrafe ha disatteso l’appello dell’opponente; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi, cui resisteAgenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che è superfluo dare conto dei motivi dell’impugnazione di legittimità: rispetto alla disamina di essi riveste carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro; dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533); «molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi; r.g. n. 18652/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348; Cass. 10/11/2023, n. 31391) va data continuità, la stessa trovando applicazione anche in ordine ad opposizioni incidentali ad espropriazioni di crediti a mezzo ruolo (Cass. 19/05/2022, n. 16236; Cass. 30/12/2023, n. 36568); è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione avverso espropriazion i presso terzi intraprese nelle forme speciali di cui all’art. 72-bisdel d.P.R. n. 602 del 1973 -non ha ab initio partecipato (ed in ambedue i gradi di merito) il terzopignorato, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la gravata sentenza va pertanto cassata -con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con litisconsorte indefettibil e - con rinvio al Tribunale di Roma, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, affinché esamini nuovamente l ’opposizione, stavolta nel contraddittorio anche con i soggetti già illegittimamente pretermessi; al giudice del rinvio è altresì la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio,ivi incluse quelle del presente grado; r.g. n. 18652/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] p. q. m. decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Roma, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18652/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – Avverso la sentenza n. 244/2022 della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 13 gennaio2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del21 febbraio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che per il recupero di crediti di natura tributaria e non tributaria, l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] promosse in danno di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 72-bisdel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 18652/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] procedura di espropriazione di crediti presso il terz o pignorat o [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; avverso dettopignoramento, l’esecutata promosse opposizione alla esecuzione, adducendo plurime ragioni di contestazione; all’esito del giudizio di prime cure l’adito Tribunale di Romaaccolse parzialmente l’opposizione in relazione solo ad alcuni crediti azionati; la decisione in epigrafe ha disatteso l’appello dell’opponente; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi, cui resisteAgenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che è superfluo dare conto dei motivi dell’impugnazione di legittimità: rispetto alla disamina di essi riveste carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro; dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533); «molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi; r.g. n. 18652/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348; Cass. 10/11/2023, n. 31391) va data continuità, la stessa trovando applicazione anche in ordine ad opposizioni incidentali ad espropriazioni di crediti a mezzo ruolo (Cass. 19/05/2022, n. 16236; Cass. 30/12/2023, n. 36568); è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione avverso espropriazion i presso terzi intraprese nelle forme speciali di cui all’art. 72-bisdel d.P.R. n. 602 del 1973 -non ha ab initio partecipato (ed in ambedue i gradi di merito) il terzopignorato, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la gravata sentenza va pertanto cassata -con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con litisconsorte indefettibil e - con rinvio al Tribunale di Roma, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, affinché esamini nuovamente l ’opposizione, stavolta nel contraddittorio anche con i soggetti già illegittimamente pretermessi; al giudice del rinvio è altresì la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio,ivi incluse quelle del presente grado; r.g. n. 18652/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] p. q. m. decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Roma, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così
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