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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37054/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Benevento dell' 8 novembre 2017, con la sentenza jrnpugnata, ha it ridotto ad anni uno di reclusione ed euro 1600,00 di multa la p na inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all' art. 78, riqualificato nella fattispecie più lieve di cui al quinto comma, d.P.R. n. 309/1990.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, facendo valere un motivo relativo alla violazione di legge ed al vizio di motivazione in ragione del mancato riconoscimento de le circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza irnpugnata ha esplicitamente affermato (punto 6) che le circostanze generiche, in concreto, non erano concedibili per la gravità oggettiva del fatto desumibile da e modalità di consumazione della stessa condotta (descritta nel capo el'innputzione, che si riferisce a plurimi quantitativi di sostanza tipi marijuana rinvenut in vari punti dell'abitazione ed all'accertamento della cessione nell'immediatezza, della stessa), non essendo rilevante l'ammissione dell'addebito a fronte di dn compendio probatorio ormai acquisito.

L'appellante aveva fatto valere, a fondamento del motivo d'impugnazione sul punto, la sola circostanza dell'amMissione della condotta senza fornire alcuna versione alternativa.

4. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, d Ile specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato. (Sez. 3, n. 2233 d l 17/06/2021 (dep. 20/01/2022) Rv. 282693 - 01; n. 707 del 1998 Rv. 209443 - 01, N. 23055 del 2013 Rv. 256172 - 01).

A tali principi la sentenza si è attenuta, per cui il ricorso è Hinifestamente infondato.

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato ina missibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese p ocessuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al pagamento della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del la Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 23

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Benevento dell' 8 novembre 2017, con la sentenza jrnpugnata, ha it ridotto ad anni uno di reclusione ed euro 1600,00 di multa la p na inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all' art. 78, riqualificato nella fattispecie più lieve di cui al quinto comma, d.P.R. n. 309/1990. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, facendo valere un motivo relativo alla violazione di legge ed al vizio di motivazione in ragione del mancato riconoscimento de le circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza irnpugnata ha esplicitamente affermato (punto 6) che le circostanze generiche, in concreto, non erano concedibili per la gravità oggettiva del fatto desumibile da e modalità di consumazione della stessa condotta (descritta nel capo el'innputzione, che si riferisce a plurimi quantitativi di sostanza tipi marijuana rinvenut in vari punti dell'abitazione ed all'accertamento della cessione nell'immediatezza, della stessa), non essendo rilevante l'ammissione dell'addebito a fronte di dn compendio probatorio ormai acquisito. L'appellante aveva fatto valere, a fondamento del motivo d'impugnazione sul punto, la sola circostanza dell'amMissione della condotta senza fornire alcuna versione alternativa. 4. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, d Ile specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato. (Sez. 3, n. 2233 d l 17/06/2021 (dep. 20/01/2022) Rv. 282693 - 01; n. 707 del 1998 Rv. 209443 - 01, N. 23055 del 2013 Rv. 256172 - 01). A tali principi la sentenza si è attenuta, per cui il ricorso è Hinifestamente infondato. 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato ina missibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese p ocessuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al pagamento della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del la Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23
Sentenza Cassazione n. 37054/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris