CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19605/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e le comunicazionirelative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certifi-cata indicato, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] daPalestrina, n. 19, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente principale -CONTRO[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calceal controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di volerricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedi-mento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamentedomiciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, piazzaPaganica, n. 13- controricorrente-ricorrente incidentale -1 RG n. 9504/2021 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9504/2021Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 19605/2026Data pubblicazione 13/06/2026Mastantuono Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza n. 527/2020 deposi-tata il 7/10/2020.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/3/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con atto di citazione notificato il 11/5/2007 il geometra [OSCURATO:PERSONA] conveniva il Comune di Ripacandida dinanzi al Tribu-nale di Melfi, nonché, in proprio, i funzionari del Comune, deducendodi avere stipulato, a seguito di procedura di evidenza pubblica, ilcontratto d'opera professionale del 3/6/2004, con l'incarico di effet-tuare: il censimento dei terreni ricadenti nel territorio comunale egravati da uso civico, la catalogazione dei livelli, la compilazione deglielenchi dei possessori dei terreni interessati, la ricerca del domiciliodi tutti i possessori attuali, la verifica dell'esistenza di eventuali co-struzioni ricadenti sul demanio e non regolarmente accatastate, lapredisposizione di una prima comunicazione, da inviare tramitemesso notificatore del Comune, a tutti i possessori di quote dema-niali e a tutti gli arbitrari occupatori, per comunicare l'avvio dellaprocedura di censimento dei demani e la successiva emissione deiruoli di riscossione del canone enfiteutico.Deduceva che l'art. 3 del contratto prevedeva che le prestazionisarebbero state compensate con la corresponsione di euro 120,00,oltre Iva e contributo previdenziale, per ogni quota demaniale sca-turita dalle quotizzazioni o per ogni unità immobiliare in presenza diterreni non quotizzati; di euro 200,00, oltre Iva e contributo previ-2 RG n. 9504/2021 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9504/2021Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 19605/2026Data pubblicazione 13/06/2026denziale, per ogni arbitrario occupatore, mentre il compenso sarebbestato corrisposto successivamente al pagamento dei canoni arretratida parte «delle ditte interessate»; con un tetto massimo di euro30.000,00.Nel settembre 2005 l'attore aveva consegnato al Comune l'e-lenco dei terreni demaniali gravati da uso civico, per un totale di ha792.62.58, dei loro possessori legittimi e degli occupatori abusivi.Con delibera n. 29 del 5/9/2005 il Comune aveva stabilito l'entitàdel canone enfiteutico da riscuotere e incaricato il responsabile delsettore finanziario di procedere entro il 31/12/2005 alla notificazionedi apposite richieste di pagamento dei canoni enfiteutici relativi aterreni di natura allodiale (ex civici) ed a quelli ancora civici arbitra-riamente occupati.L'attore aveva consegnato dunque al Comune n. 835 lettere diinvito a un incontro formativo con amministratori e tecnici e provve-duto a fornire informazioni.Aveva predisposto anche lo schema di «comunicazione tipo» dainviare ai cittadini tenuti al pagamento dei canoni.In data 23/12/2005 il Sindaco del Comune aveva invitato i fun-zionari comunali a sospendere tutte le procedure relative agli usi ci-vici.Successivamente con determina n. 4902 del 31/7/2006 il Co-mune, preso atto che in base al contratto del 3/6/2004 i compensimaturati ammontavano ad euro 389.226,24, e che il tecnico avevacensito 792.62.58 ha di terreno, di cui ha 468.92.66 per terreni ar-bitrariamente occupati e ha 323.69.92 per terreni allodiali, lo avevainvitato a sottoscrivere uno schema di convenzione integrativo, concui i compensi venivano rideterminati in complessivi euro 99.016,38.3 RG n. 9504/2021 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9504/2021Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 19605/2026Data pubblicazione 13/06/2026L'attore però non aveva accettato la proposta modificativa edaveva indicato all'ente una società disponibile a curare la riscossionedei canoni, con spese a suo carico e senza costi per il Comune.Con la delibera di Giunta comunale n. 105 del 6/11/2006 il Co-mune aveva modificato la proposta di rinegoziazione dell'incaricoprofessionale, prevedendo il subentro della società indicata dal pro-fessionista nei rapporti contrattuali in essere con questi, invitando gliuffici comunali a procedere alla riscossione dei canoni.A questo punto l'attore aveva chiesto il pagamento del compensoper euro 389.226,24.Il Comune, con deliberazione n. 113 e n. 114 del 13/12/2006,aveva revocato la propria delibera nella parte in cui aveva stabilitodi far luogo alla riscossione dei canoni arretrati.2. L'attore, per l'ipotesi in cui il contratto fosse ritenuto invalidoo inefficace, deduceva anche la responsabilità del funzionario cheaveva sottoscritto il contratto (dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]), peraverlo indotto a prestare una onerosa attività professionale confi-dando nella validità del contratto.Nell'ipotesi di insussistenza del diritto al compenso o all'inden-nizzo per l'opera prestata, deduceva la sussistenza di una responsa-bilità extracontrattuale in capo agli amministratori e funzionari co-munali che avevano scientemente deciso di non procedere alla ri-scossione mediante ruoli, al fine di pregiudicare diritti dell'attore.3. Pertanto, l'attore chiedeva il pagamento di euro 389.226,24 atitolo di compenso per l'attività professionale svolta in esecuzionedel contratto o, in subordine, a titolo di indennizzo per ingiustificatoarricchimento conseguito dall'ente convenuto, oltre alla condannadei funzionari e degli amministratori.4. Si costituiva in giudizio il Comune, chiedendo il rigetto delladomanda e rilevando, per quel che ancora qui rileva, che l'attore4 RG n. 9504/2021 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9504/2021Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 19605/2026Data pubblicazione 13/06/2026aveva taciuto la circostanza di non essere in possesso della qualificadi perito ed istruttore demaniale, iscritto nell'apposito albo regionale,e, comunque, che non era stato designato quale tecnico dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 6 della legge Regione Basilicata n.54 del 2000.Ciò era presupposto indispensabile per svolgere l'attività di indi-viduazione, catalogazione e iscrizione a ruolo delle quote non legit-timate del demanio comunale, definite «usurpazioni o arbitrarie oc-cupazioni», con conseguente nullità del contratto.Il Comune contestava anche l'esecuzione corretta dell'incaricoprofessionale, mancando le relazioni dimostrative dell'avvenuto so-pralluogo da parte del tecnico per verificare la reale destinazioned'uso del fondo, come pure i dati relativi all'estensione della superfi-cie dello stesso e la descrizione del metodo di calcolo applicato erapportato ad ogni singolo contribuente.Tra l'altro, non si era verificata la condizione sospensiva cui lepattuizioni contrattuali subordinavano il diritto al compenso da partedel professionista.Per il Comune, in mancanza di prova del lavoro aggiuntivo, ilcompenso doveva ritenersi limitato ad euro 30.000,00, in conformitàalla previsione di cui all'art. 3, comma 1, del contratto d'opera pro-fessionale.Poiché la superficie complessiva soggetta ad usi civici era di ha792.00, detratti ha 82.00 della contrada Cucchiarone, oggetto di in-dagine da parte di altro tecnico, si aveva una superficie complessivadi ha 600.00 che, moltiplicata per l'importo unitario di euro 120,00ad ettaro, determinava un compenso complessivo di euro 74.760,00,al netto degli oneri fiscali e previdenziali come per legge.5 RG n. 9504/2021 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9504/2021Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 19605/2026Data pubblicazione 13/06/2026Detraendo la superficie arbitrariamente occupata, che il profes-sionista non poteva rilevare e catalogare, si aveva una somma pariad euro 28.440,00.In via riconvenzionale, il Comune chiedeva il risarcimento deidanni cagionati dagli inadempimenti dell'attore, da quantificarsi inmisura almeno pari all'importo dei canoni dovuti sia da legittimi pos-sessori che dagli arbitrari occupatori dei suoli di proprietà del dema-nio comunale, che l'ente non aveva potuto incassare a causa deimenzionati inadempimenti.5. Si costituivano in giudizio i funzionari e gli amministratori co-munali.6. Il Tribunale di Melfi, con sentenza n. 223 del 16/6/2010, rico-nosceva la nullità parziale del contratto, accogliendo la domanda li-mitatamente alle attività compiute «per i fondi non oggetto di arbi-traria occupazione.Rigettava l'eccezione di inadempimento del [OSCURATO:PERSONA], sollevatadal Comune, così come quella relativa al non avveramento della con-dizione sospensiva, in quanto tale condizione doveva ritenersi avve-rata ai sensi dell'art. 1359 c.c., dovendosi imputare al comporta-mento dell'ente il non verificarsi della stessa.Condannava il Comune a pagare all'attore la somma di euro221.880,00, dovendo calcolarsi tale importo in base ai criteri fissatinel contratto in riferimento «all'attività di catalogazione dei livelli edi emissione dei ruoli di riscossione dei canoni, oltre al pagamentodelle spese di lite».Rigettava le domande di indennizzo per ingiustificato arricchi-mento e quelle proposte nei confronti degli altri convenuti.7. Proponeva appello principale il Comune, chiedendo, per quelche ancora qui rileva, il rigetto delle domande attrici.6 RG n. 9504/2021 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9504/2021Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 19605/2026Data pubblicazione 13/06/2026Si doleva della circostanza che il Tribunale non avesse ricono-sciuto la nullità del contratto derivante dalla mancata nomina delLabriola come perito demaniale da parte della Regione Basilicata.Il Comune chiedeva l'accoglimento della domanda riconvenzio-nale, riconoscendo l'inadempimento contrattuale dell'attore e, co-munque, chiedeva di riconoscere non verificata la condizione sospen-siva del pagamento, in quanto il compenso era connesso al «buonesito dell'attività di riscossione del Comune dei canoni enfiteutici ar-retrati».8. Proponeva appello incidentale l'attore, in relazione, per quelche ancora qui rileva, alla parte della sentenza che aveva dichiaratola nullità parziale del contratto, con conseguente mancato riconosci-mento delle ulteriori somme richieste, nonché in ordine al mancatoaccoglimento della richiesta di indennizzo per ingiustificato arricchi-mento.9. La Corte d'appello, con sentenza n. 527 del 7/10/2020, acco-glieva in parte l'appello principale del Comune, dichiarando la nullitàdella convenzione di incarico professionale del 3/6/2004; accoglievain parte anche l'appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA], condannando il Co-mune a pagare in suo favore, a titolo di indennizzo per ingiustificatoarricchimento, la somma, quantificata in via equitativa ed all'attua-lità, di euro 150.000,00, oltre interessi legali dalla data della sen-tenza fino all'effettivo soddisfo.10. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principale per cas-sazione il Comune di Ripacandida, depositando anche memoriascritta.11. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], proponendoanche ricorso incidentale e depositando memoria scritta.12. Ha resistito al ricorso incidentale il Comune.7 RG n. 9504/2021 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9504/2021Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 19605/2026Data pubblicazione 13/06/2026CONSIDERATO CHE:1. Con il primo motivo di ricorso principale il Comune deduce«art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – Violazione e falsa applicazionedegli artt. 2041 c.c., 7 legge regionale Basilicata n. 57/2000 e 191TUEL per non avere la Corte d'appello rispettato il principio della nonindennizzabilità del c.d. “arricchimento imposto”».In particolare, la Corte territoriale si sarebbe limitata a riteneresussistenti i presupposti di cui all'art. 2041 c.c., in quanto il privatoavrebbe effettuato una prestazione complessa, in un arco di tempoprolungato, in favore di un ente pubblico.Tuttavia, proprio la giurisprudenza di legittimità richiamata dallaCorte d'appello ha sempre evidenziato che l'indennizzo ex art. 2041c.c. non è dovuto «nei casi di arricchimento imposto, ovvero quandol'arricchito ha rifiutato l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarloperché inconsapevole dell'eventum utilitatis».2. Con il secondo motivo di impugnazione principale si deduce«art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – Violazione e falsa applicazionedegli artt. 2041 c.c. e 7 legge regionale Basilicata n. 57/2000 peravere la Corte d'appello attribuito alla nozione di arricchimento unsignificato contra legem».La Corte territoriale, pur avendo accertato che il geom. Labriolaha illegittimamente operato in assenza di adeguato titolo abilitativo,avrebbe però ritenuto che tale attività avrebbe comportato un arric-chimento in favore del Comune.La nozione di arricchimento non potrebbe contemplare anche at-tività vietate dalla legge.3. Con il terzo motivo di impugnazione principale si lamenta «art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. – Violazione e falsa applicazione degliartt. 1226, 2041 e 2697 c.c., per avere la Corte d'appello illegittima-8 RG n. 9504/2021 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9504/2021Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 19605/2026Data pubblicazione 13/06/2026mente fatto ricorso alla liquidazione equitativa dell'indennizzo, senzarispettare i criteri di riparto dell'onere della prova».Il diritto all'indennità per arricchimento ingiustificato riguardaesclusivamente le spese sostenute e le perdite patrimoniali subite,ossia il danno emergente, ma non anche i benefici e le aspettativeconnessi con il corrispettivo non percepito, ossia il lucro cessante.Nel caso in esame, la Corte d'appello, pur premettendo condivi-sibilmente che non poteva essere liquidato il lucro cessante, e rile-vando, altrettanto condivisibilmente, che tale quantificazione nonpoteva essere svolta poiché il [OSCURATO:PERSONA] non aveva redatto una notaspecifica con elencazione dettagliata delle attività effettuate, ha peròproceduto ugualmente alla liquidazione dell'indennizzo, ricorrendo alcriterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c.Tuttavia, il ricorso alla liquidazione equitativa non può essere lostrumento per sopperire al mancato assolvimento dell'onere dellaprova che grava sull'attore.Ciò proprio in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non ha prodotto una nota speci-fica con elencazione dettagliata delle attività effettuate.4. Con il quarto motivo di impugnazione principale il Comune ri-corrente deduce «art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – Violazione efalsa applicazione degli artt. 1226 e 2041 c.c., 191 TUEL, per nonavere la Corte d'appello rispettato il principio della residualità delcriterio equitativo».La Corte territoriale non ha verificato l'assenza di criteri di stimaoggettivi per la determinazione dell'indennizzo.In realtà, l'art. 3, comma 1, del contratto di prestazione d'operaprofessionale stabiliva un corrispettivo «per onorari per tutte le pre-stazioni descritte nel presente disciplinare e a quelle ad esse diret-tamente riconducibili, per un importo stimato presuntivamente in9 RG n. 9504/2021 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9504/2021Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 19605/2026Data pubblicazione 13/06/2026euro 30.000 (trentamila), da ricalcolare in base al lavoro effettiva-mente prestato».Poiché il [OSCURATO:PERSONA] non ha prodotto una nota specifica con elenca-zione dettagliata delle attività effettuate, la Corte territoriale nonavrebbe potuto ricorrere al criterio equitativo, in quanto l'art. 3 citatodel contratto già forniva una stima oggettiva, pari ad euro30.000,00, ritenuta ex ante dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] sufficiente per co-prire le spese, oltre che compatibile con il corrispondente impegnodi spesa.5. Con il quinto motivo di impugnazione principale si deduce «art.360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. – Violazione e falsa applicazionedegli artt. 1226 c.c. o, comunque, nullità della sentenza ex art. 111,comma 6, Costituzione, per non avere la Corte d'appello rispettatol'obbligo di motivazione della liquidazione equitativa dell'inden-nizzo».La Corte d'appello ha liquidato equitativamente l'indennizzo perl'importo di euro 150.000,00, oltre Iva e cpa, dichiarando di esseregiunta a tale liquidazione «considerato al riguardo che tra le partifurono avviate trattative per bonaria composizione della lite, in oc-casione delle quali il Comune propose, in deroga agli originari critericontrattuali e giusta determina del 31/7/2006 […] la somma di euro99.016,38».Tale rilievo sarebbe incoerente e non idoneo a sorreggere la mo-tivazione della liquidazione operata dalla Corte d'appello.In realtà, la somma di euro 99.016,38 era rilevante per il paga-mento del compenso a titolo contrattuale, sicché tale valore non po-teva fondare la diversa domanda di ingiustificato arricchimento,stante la nullità del contratto.Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe spiegato la ragione percui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sostenuto «spese vive» per l'importo di euro10 RG n. 9504/2021 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9504/2021Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 19605/2026Data pubblicazione 13/06/2026150.000,00, dove lo stesso attore, in sede contrattuale, aveva ac-cettato una stima (addirittura comprensiva anche del margine diguadagno) per l'importo di euro 30.000,00, a sua volta stanziato dalComune come impegno di spesa sensi dell'art. 191 TUEL.La Corte d'appello non avrebbe spiegato in che modo l'importodi euro 150.000,00 potesse risultare compatibile con il minor importodi euro 63.410,48, indicato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in corrispondenzadella voce «spese tecniche» nella Mail inviata al Comune in data 10/11/2006, successivamente alla determina comunale del 31/7/2006.Peraltro, anche l'importo di euro 63.410,48 sarebbe stato sovra-stimato, dovendo essere detratta la superficie arbitrariamente occu-pata, che il professionista non poteva rilevare e catalogare, resi-duando la somma netta di euro 28.440,00.6. Con il sesto motivo di impugnazione principale si deduce «art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. – Violazione o falsa applicazionedell'art. 1218 c.c., in ordine al rigetto della domanda riconvenzionaledi risarcimento del danno, spiegata dal Comune di Ripacandida».Il Comune aveva spiegato domanda riconvenzionale di risarci-mento danni nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], stante l'impossibilità di utiliz-zare la perizia tecnica elaborata, a causa dei macroscopici errori ivirilevati.Il Tribunale non ha accolto la domanda riconvenzionale.La Corte d'appello ha rigettato la domanda riconvenzionale ripro-posta dal Comune in sede d'appello, rilevando che, nella specie, l'at-tore era incorso «non in un totale inadempimento contrattuale, masolo in un parziale o inesatto adempimento delle prestazioni dedotteall'art. 1 del contratto», per le quali non vi era prova che il Labriolaavesse chiesto il pagamento.Al contrario, ad avviso del ricorrente principale, dall'esame degli11 RG n. 9504/2021 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9504/2021Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 19605/2026Data pubblicazione 13/06/2026dal primo grado di giudizio, il pagamento integrale di tutto quanto alui dovuto per tutte le rilevazioni tecniche eseguite, ivi compresequelle specificamente contestate dal Comune, relativamente alla su-perficie oggetto di verifica.7. Con il settimo motivo di impugnazione principale si lamenta«art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – Violazione e falsa applicazionedell'art. 1353 c.c., per il mancato avveramento della condizione so-spensiva».Il Comune, sia in primo grado che in appello, ha eccepito l'infon-datezza della domanda di pagamento, non essendosi verificata lacondizione sospensiva, inserita nel contratto, costituita dall'integraleincasso di tutti gli introiti preventivati da professionista nel proprioelaborato tecnico.La Corte d'appello ha respinto tale eccezione, in quanto l'unila-terale decisione assunta dalla Giunta comunale, con la delibera n.113 del 13/12/2006, di sospendere la riscossione dei canoni dovutidei cittadini, avrebbe determinato la presunzione di avveramentodella condizione sospensiva.In realtà, a giudizio del ricorrente, il servizio di riscossione è statosospeso dopo aver ricevuto le prime contestazioni da parte dei citta-dini; successivamente, ha verificato l'impossibilità tecnico-giuridicadi utilizzare il progetto redatto al tecnico, in quanto errato sia in or-dine alla superficie considerata, sia in ordine alla qualificazione deisoggetti interessati.Successivamente, il Comune ha provveduto alla riscossione deicanoni, anche se in misura notevolmente inferiore a quelli preventi-vati dal geom. [OSCURATO:PERSONA].La tesi della Corte d'appello in ordine alla presunzione di avvera-mento della condizione sarebbe errata.12 RG n. 9504/2021 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9504/2021Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 19605/2026Data pubblicazione 13/06/20268. Con il primo motivo di ricorso incidentale il [OSCURATO:PERSONA] deduce«art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: Violazione e falsa applicazionedell'art. 1418, primo comma, in relazione agli artt. 6 e 7 legge re-gionale Basilicata n. 57/2000. Violazione e falsa applicazione degliartt. 23, 118 e 119 della [OSCURATO:PERSONA]. Violazione e falsa ap-plicazione degli artt. 1-7, 1-10, 1-19, 1-20 e 1-24 della legge n.1766/1927 e degli artt. 15 e 43 del regio decreto 322/1928. Viola-zione e falsa applicazione degli artt. 5, 8-bis e 9 della legge RegioneBasilicata n. 57/2000 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 5, del regola-mento approvato con delibera della Giunta regionale Basilicata 21/7/2009, n. 564. Violazione e falsa applicazione dell'art. 78 del d.p.r. n.616/1977, dell'art. 32, comma 8, della legge n. 724/1994 e dell'art.230 del decreto legislativo n. 267/2000».Per il ricorrente incidentale, la Corte d'appello non ha tenutoconto che l'incarico professionale affidato al professionista non eradi «sistemazione demaniale, vale a dire di legittimazione o reintegradei terreni civici arbitrariamente occupati» ma, esclusivamente, di«mero censimento delle terre civiche finalizzato alla stesura di unalista di carico (ruolo di riscossione) degli occupatori tenuti al paga-mento dei canoni di occupazione delle terre stesse».Si trattava di accertare esclusivamente da chi erano possedutele terre demaniali, al fine di poter riscuotere il canone di occupazione.Pertanto, l'ente territoriale poteva incaricare chiunque, comepure affermato dalla stessa Regione Basilicata nel suo comunicatostampa del 4/11/2005, per la riscossione dei canoni correnti, trat-tandosi di attività di stretta competenza delle Amministrazioni comu-nali.Ciò corrispondeva anche a quanto disposto dall'art. 78 del d.P.R.n. 616 del 1977.13 RG n. 9504/2021 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9504/2021Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 19605/2026Data pubblicazione 13/06/2026Non poteva trarre in inganno l'art. 1 punto K del contratto, ovesi prevedeva la «costituzione dello stato degli arbitrari occupatoriprevia redazione degli stati di consistenza in contraddittorio conessi», poiché ciò significava solo «che si doveva redigere un elenco(stato) degli occupatori, attività non vietata da alcuna norma».Tale attività era finalizzata esclusivamente alla riscossione deicanoni.La Corte d'appello, invece, ha ritenuto che l'incarico affidato allaLabriola avesse ad oggetto il censimento delle terre civiche dei livelli,la costituzione dello stato generale delle ditte enfiteutiche, l'aggior-namento del ruolo di riscossione, l'affrancazione dei livelli.Nessuna di tali attività, per la Corte territoriale, poteva esseresvolta dal [OSCURATO:PERSONA], «perché lo stesso, pur essendo iscritto nell'appo-sito elenco regionale e rivestendo la qualifica di perito-istruttore de-maniale, non era stato nominato dalla Regione secondo la previsionedell'art. 7 L.R. 57/2000».La violazione di norme imperative, comportando il difetto dellacapacità di agire dell'Amministrazione, denotava il vizio geneticodella formazione della volontà e della scelta del contraente.La Corte d'appello avrebbe confuso l'incarico, che deve esseredato dalla Regione, relativo alla «sistemazione demaniale» ad operadel perito demaniale, con l'incarico, ricevuto dal resistente con il con-tratto del 3/6/2004, che riguardava, invece, «un mero censimentopatrimoniale».L'art. 3 della legge regionale n. 57 del 2000, come modificato eintegrato dalla legge regionale Basilicata n. 15 del 2008, avrebbedefinitivamente chiarito che la competenza sulla riscossione dei ca-noni spetta esclusivamente ai comuni.Il ricorrente incidentale riporta poi lo stralcio dell'art. 1 del con-tratto stipulato, ribadendo che non era stata richiesta l'attività in or-14 RG n. 9504/2021 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9504/2021Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 19605/2026Data pubblicazione 13/06/2026dine alla «sistemazione demaniale», ossia la proposizione alla Re-gione della legittimazione o della reintegrazione dei terreni arbitra-riamente occupati.9. Il ricorso incidentale, che va affrontato previamente, per evi-denti ragioni pregiudiziali, è inammissibile.10. In sostanza, il ricorrente incidentale chiede a questa Corteuna nuova e diversa interpretazione del contenuto del contratto, peril quale configura una diversa esegesi, senza però indicare né i ca-noni interpretativi che sarebbero stati violati dalla Corte d'appello,né i canoni esegetici che dovrebbero essere utilizzati in luogo deiprimi.11. Si muove infatti dalla considerazione dell'attività effettiva-mente richiesta al geom. [OSCURATO:PERSONA], riportata nell'art. 1 del contrattod'opera professionale stipulato il 3/6/2004.12. La legge regionale Basilicata n. 57 del 2000, nella sua ver-sione originaria, prima delle modifiche apportate dall'art. 3 dellalegge regionale Basilicata n. 15 del 2008, e successivamente dall'art.4, comma 1, della legge regionale Basilicata n. 13 del 2022, stabili-sce all'art. 6 (istruttori, periti e delegati tecnici. Definizione, loro fun-zioni e competenze) che «sono istruttori demaniali coloro cui è affi-data la ricostruzione storico-giuridica dei demani civici. Sono peritidemaniali i tecnici deputati alle operazioni di sistemazione dei de-mani. Sono periti-istruttori demaniali coloro che assolvono entrambele funzioni. Sono delegati-tecnici coloro i quali è affidata l'ammini-strazione temporanea di determinati demani».Al comma 5 dell'art. 6 si prevede che «gli incarichi ai soggetti dicui al presente articolo sono affidati con le procedure e criteri previstiin materia di conferimenti di incarichi di competenza della giunta re-gionale».15 RG n. 9504/2021 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9504/2021Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 19605/2026Data pubblicazione 13/06/2026L'art. 7 della legge regionale Basilicata n. 57 del 2000 stabiliscepoi che «[a]gli accertamenti, alle verifiche e alle riconfinazioni delleterre civiche si provvede tramite gli istruttori e i periti demaniali in-caricati dalla regione e attinti ed all'elenco di cui al precedente arti-colo 6».Ciò significa che non solo gli istruttori, i periti e i delegati tecnici,con riferimento all'attività relativa alla ricostruzione storico-giuridicadei demani civici, devono essere iscritti nell'elenco regionale, ma ènecessario che l'incarico sia conferito con delibera regionale, circo-stanza non verificatasi nella specie.Ciò risulta confermato anche dalle modifiche alla legge regionaleBasilicata n. 57 del 2000, apportate in seguito dalla legge regionaleBasilicata n. 15 del 2008, prevedendosi all'art. 6, comma 3, che «[i]lperito deve procedere alla ricognizione e accertamento dei demanicivici originari e della natura dei diritti di uso civico, all'aggiorna-mento dei dati catastali, alla proposta di sistemazione definitiva echiusura delle operazioni demaniali».Al comma 4 dell'art. 6 si ribadisce la necessità di istituire unelenco aperto di istruttori e di periti al quale possono iscriversi coloroche hanno superato i corsi di qualificazione.L'art. 6, comma 5, conferma, poi, che «[l]a Regione si avvaledell'attività dei professionisti di cui al presente articolo affidando gliincarichi nel rispetto delle procedure e criteri previsti in materia diconferimento di incarichi di competenza della giunta regionale».L'art. 7, comma 1, della legge regionale Basilicata, dopo le mo-difiche apportate nel 2008, sancisce che [f]atte salve le legittima-zioni già disposte con ordinanza commissariale, agli accertamenti,alle verifiche e alle riconfinazioni delle terre civiche si provvede tra-mite gli istruttori e i periti demaniali incaricati dalla Regione e attintidall'elenco di cui al precedente articolo 6».16 RG n. 9504/2021 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9504/2021Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 19605/2026Data pubblicazione 13/06/202613. La Corte d'appello, accogliendo l'appello principale del Co-mune, sulla base della disciplina normativa applicabile e, soprattutto,del contenuto dell'accordo negoziale stipulato tra le parti, ha ritenutoche il geom. [OSCURATO:PERSONA] non avesse requisiti necessari per provvedereall'attività demandatagli dal Comune, in quanto, pur essendo inseritonell'elenco regionale, mancava però la delibera di incarico da partedella Regione.La Corte territoriale ha infatti osservato che, in base alla norma-tiva regionale, «i soggetti abilitati ad effettuare i procedimenti am-ministrativi consistenti nelle operazioni di ricognizione, verifica e si-stemazione del demanio civico sono gli istruttori e i periti nominatidalla Regione Basilicata tra quelli iscritti nell'elenco appositamentepredisposto. Le operazioni, che nel sistema della legge del 1927erano disposte dal commissario per gli usi civici, sono ora di attribu-zione degli uffici regionali e sono descritte dagli artt. 29 e 30 delregio decreto n. 332 del 1928».Per la Corte di merito, la ratio della norma sta «nell'accentrare inun unico soggetto qualificato e specificamente individuato tutte leoperazioni amministrative di verifica e sistemazione de demani civici,di rilevazione diretta e totale intesa ad accertare lo stato di un fattocollettivo in un dato momento e le operazioni tecniche conseguenti».La Corte d'appello si è soffermata anche sulla delibera di Consi-glio comunale n. 4 del 25/2/2004, oltre che sulla determina contrat-tuale n. 5 del 5/4/2004 e sulla convenzione di incarico del 3/6/2004,avente ad oggetto il «censimento delle terre civiche e dei livelli, lacostituzione dello stato generale delle ditte enfiteutiche, l'aggiorna-mento del ruolo di riscossione, la affrancazione dei livelli».Pertanto, alla stregua del rapporto negoziale insorto, tali opera-zioni afferivano «tanto alla ricostruzione storico-giuridica dei demani(ricognizione dei fondi, individuazione dei confini, formazione del17 RG n. 9504/2021 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9504/2021Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 19605/2026Data pubblicazione 13/06/2026ruolo dei possessori privati, ecc.), quanto alla loro sistemazione (ac-certamento dei requisiti di legge per la legittimazione per le occupa-zioni arbitrarie, regolarizzazione delle antiche utenze miglioratarie,scioglimento di promiscuità, reintegra, affrancazione, ecc.)».Peraltro, per il Giudice di merito, tale elencazione, contenutanella convenzione, all'art. 1, non era esaustiva, essendo presente laclausola residuale in base alla quale [OSCURATO:PERSONA] si impegnava ad ese-guire «ogni altra attività, non compresa tra quelle di cui ai punti pre-cedenti, necessaria per portare a termine l'incarico conferito».Di qui la conclusione per cui il geom. [OSCURATO:PERSONA] non poteva com-piere alcuna di tali attività, perché lo stesso, «pur essendo iscrittonell'apposito elenco regionale e rivestendo la qualifica di perito-istruttore demaniale, non era stato nominato dalla Regione secondola previsione dell'art. 7 L.R. 57/2000».Le conclusioni della Corte d'appello, dunque, si fondano propriosul contenuto negoziale dell'accordo, senza che il ricorrente inciden-tale abbia indicato con precisione le violazioni ermeneutiche che sa-rebbero state commesse dalla Corte territoriale, che, al contrario, siè fondata esclusivamente sul contenuto dell'intero negozio giuridico,oltre che sulla ratio della normativa regionale.14. I primi due motivi di impugnazione principale, articolati dalComune, che vanno esaminati congiuntamente per strette ragioni diconnessione, sono infondati.15. È vero, infatti, che il riconoscimento dell'utilità da parte delloarricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchi-mento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei con-fronti della PA ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arric-chimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato rico-noscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provareche l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò,18 RG n. 9504/2021 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9504/2021Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 19605/2026Data pubblicazione 13/06/2026quindi, di arricchimento imposto (Cass., Sez. Un., 26/5/2015, n.10798; Cass., sez. 3, 27/5/2024, n. 14735).Tuttavia, deve osservarsi che la Corte d'appello, nella motiva-zione della sentenza impugnata, ha ben chiarito che il Comune hautilizzato l'elaborato redatto dal geom. [OSCURATO:PERSONA], anche per la riscos-sione dei ruoli relativi ai pagamenti dovuti dagli occupanti, sia in vialegittima che in via arbitraria, dei terreni gravati da usi civici.La Corte territoriale ha correttamente evidenziato che l'indennitàdi cui all'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patri-moniale, senza considerare il lucro cessante, dovendosi tenere sol-tanto conto degli elementi di costo delle attività effettivamente svolte.La Corte di merito ha poi evidenziato che con delibera di Giuntaregionale n. 519 del 23/3/2009 è stata approvata dalla Regione Ba-silicata la tabella dei compensi per incarichi di perito-istruttore de-maniale, delegato tecnico, con indicazione analitica dei parametrieconomici dei compensi per l'attività svolta in tale qualità.Tale tabella non è stata applicata in concreto, in quanto il [OSCURATO:PERSONA]«non ha redatto una nota specifica con elencazione dettagliata delleIn particolare, per quel che effettivamente rileva, la Corte d'ap-pello ha stabilito, con pieno accertamento meritale, che «il lavorosvolto dall'appellato ha comunque procurato utilità all'Ente che, percome emerge dalla documentazione prodotta, ha utilizzato gli elen-chi predisposti dal [OSCURATO:PERSONA] e riconosciuto l'utilità dell'attività com-plessivamente prestata».Da ciò emerge che la Corte territoriale ha compiutamente accer-tato che, nella specie, non si è trattato di un arricchimento imposto(anche perché è stata la PA a conferire l'incarico), in quanto le pre-stazioni rese dal professionista sono state accettate dall'ente pub-19 RG n. 9504/2021 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9504/2021Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 19605/2026Data pubblicazione 13/06/2026blico territoriale, che le ha anche utilizzate per l'attività di riscossionedei pagamenti dovuti dai privati.È vero, poi, che in talune fattispecie non si è ritenuto ammissibileil riconoscimento dell'indennizzo dell'azione di arricchimento, in ra-gione della mancanza di autorizzazioni sanitarie e di accreditamentoistituzionale, così determinandosi un arricchimento imposto (Cass.,sez. 3, 20/6/2024, n. 16980, in caso di revoca della convenzione permancanza sia di autorizzazione che di accreditamento istituzionale;Cass., sez. 3, 24/9/2024, n. 25514, in tema di prestazioni extra bud-get, in violazione del tetto di spesa, rese da imprese accreditate, conesclusione del diritto al compenso per ingiustificato arricchimento);nella specie, però, il [OSCURATO:PERSONA] era iscritto nell'albo previsto dalla [OSCURATO:PERSONA], essendo invece carente la delibera di incarico daparte della Regione, pur essendovi un esplicito incarico conferito dalComune.Non si ravvisa, dunque, un fatto illecito che possa in qualchemodo avere alterato le regole della gara pubblica (Cass., sez. 1, 5/5/2008, n. 11031, che configura un illecito nell'omesso svolgimentodella gara di appalto, cui deve equipararsi l'espletamento meramenteapparente delle formalità previste dalla legge, che integra gli estremidi reato).16. Il quinto motivo è fondato, con assorbimento dei motivi terzoe quarto.16.1. Deve muoversi dalla considerazione per cui, per questaCorte, la diminuzione patrimoniale ("depauperatio") subita dall'au-tore di una prestazione d'opera in favore della P.A., in assenza di uncontratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell'art. 2041c.c., non può essere fatta coincidere con la misura del compensocalcolato mediante il parametro della tariffa professionale e nel ri-spetto dei fattori di importanza dell'opera e del decoro della profes-20 RG n. 9504/2021 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9504/2021Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 19605/2026Data pubblicazione 13/06/2026sione (art. 2233 c.c.) ma, oltre ai costi ed esborsi sopportati (dannoemergente), deve comunque ricomprendere quanto necessario a ri-storare il sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche delprofessionista (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto intermini economici, al netto della percentuale di guadagno. A causadella difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, l'inden-nizzo può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativoai sensi dell'art. 1226 c.c., anche officiosa (Cass., sez. 1, 29 maggio2019, n. 14670; Cass., sez. L, 18/3/2024, n. 7178).Tuttavia, pur potendo procedere la Corte d'appello ad una valu-tazione equitativa, avrebbe dovuto spiegare in modo analitico e com-piuto le ragioni per cui, a fronte di un contratto iniziale che prevedevail pagamento di un compenso pari ad euro 30.000,00, e ad un suc-cessivo accordo bonario, poi non perfezionato, per la somma di euro99.016,38, si è passati alla liquidazione della somma di euro150.000,00, liquidata all'attualità, con interessi dalla data di pronun-cia della sentenza sino al soddisfo.La Corte d'appello, infatti, sul punto, ha ritenuto che dovesseessere considerato «che tra le parti furono avviate trattative per bo-naria composizione della lite, in occasione delle quali il Comune pro-pose, in deroga agli originari criteri contrattuali e giusta determinadel 31/7/2006 […], la somma di euro 99.016,38».Sulla scorta di tale parametro, rappresentato dalla somma dieuro 99.016,38, di cui alla determina del 31/7/2006 relativa al ten-tativo di accordo bonario, la Corte d'appello ha ritenuto «equo, con-siderando anche il tempo trascorso, determinare all'attualità lasomma spettante al geom. [OSCURATO:PERSONA], a titolo indennitario, in euro150.000,00, oltre Iva e cpa come per legge, somma dalla quale an-dranno dedotti eventuali acconti ricevuti. Su tale somma, sono al-21 RG n. 9504/2021 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9504/2021Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 19605/2026Data pubblicazione 13/06/2026tresì dovuti gli interessi legali dalla data della sentenza sino all'effet-tivo soddisfo».Non si riesce a comprendere in alcun modo il criterio di calcoloutilizzato dalla Corte d'appello.Ed infatti, per questa Corte, la liquidazione equitativa, anchenella sua forma cd. "pura", consiste in un giudizio di prudente con-temperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nelcaso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere di-screzionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, delpeso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evi-dente il percorso logico seguito nella propria determinazione e con-sentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo edell'integralità del risarcimento. Ne consegue che, allorché non sianoindicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamatigli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sianel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridottaal disotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma6, Cost.) sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c. (Cass., sez. 6-3, 2/7/2021, n. 18795; Cass., sez. 3, 13/9/2018, n. 22272; Cass.,sez. 3, 19/10/2015, n. 21087).La motivazione della sentenza della Corte d'appello risulta quindiresa al di sotto del minimo costituzionale, con riferimento alla liqui-dazione, in via equitativa, dell'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c.17. Il sesto motivo è inammissibile.Il Comune ha proposto domanda riconvenzionale nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA] per il risarcimento dei danni subiti, «stante l'impossibilitàdi utilizzare la perizia tecnica elaborata da professionista, a causa deimacroscopici errori ivi rilevati».Per la Corte d'appello, invece, il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorso non inun totale inadempimento contrattuale, ma solo in un parziale o ine-22 RG n. 9504/2021 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9504/2021Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 19605/2026Data pubblicazione 13/06/2026satto adempimento delle prestazioni dedotte nel contratto, per lequali peraltro non vi era prova che il [OSCURATO:PERSONA] ne avesse chiesto ilpagamento, mentre dall'esame degli atti appariva evidente che l'at-tore aveva richiesto sin dall'inizio il pagamento integrale di tuttoquanto a lui dovuto per tutte le rilevazioni tecniche effettuate.17.1. Il motivo risulta inammissibile per difetto di autosufficienzaex art. 366 n. 6 c.p.c., non avendo riprodotto, in alcun modo, nep-pure per stralcio, il contenuto processuale da cui evincere che il La-briola, fin dal primo grado di giudizio, e quindi dall'atto di citazione,avrebbe chiesto il pagamento integrale di tutte le prestazioni da luieffettuate.17.2. Il motivo risulta inammissibile anche perché la motivazionedella Corte d'appello, in ordine alla domanda riconvenzionale del Co-mune, risultava costruita sulla base di due diverse rationes decidendi.In realtà, infatti, la prima parte della motivazione della sentenzadella Corte territoriale è fondata sull'assenza di prova dei danni daparte del Comune («l'ente pubblico nel chiedere il ristoro dei dannisubiti dall'inadempimento contrattuale aveva l'onere di fornire laprova dell'esistenza del danno lamentato e la sua riconducibilità alfatto del debitore»).Aggiungeva poi la Corte d'appello che «dalle contestazioni mossedall'appellante all'operato del [OSCURATO:PERSONA] si evince che non di inadem-pimento si tratta, ma di parziale o inesatto adempimento delle pre-stazioni dedotte all'art. 1 del contratto, per le quali non vi è provache l'appellato abbia richiesto il pagamento».Il Comune, ricorrente principale, ha confutato esclusivamente laseconda ratio decidendi, in ordine al parziale o inesatto adempi-mento delle prestazioni, ma non ha in alcun modo censurato la primaratio decidendi, in ordine alla assenza di prova dei danni lamentati.18. Il settimo motivo è parimenti inammissibile.23 RG n. 9504/2021 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9504/2021Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 19605/2026Data pubblicazione 13/06/202618.1. Infatti, la Corte d'appello, con piena valutazione meritale,ha ritenuto che la condizione cui era subordinato il pagamento infavore del [OSCURATO:PERSONA], costituita dall'avvenuto incasso delle sommespettanti al Comune, si fosse in realtà avverata, in quanto l'ente ter-ritoriale aveva deliberatamente scelto di non procedere alla imme-diata riscossione delle somme a lui spettanti, determinando la veri-ficazione della condizione.L'art. 1359 c.c. (avveramento della condizione) prevede che «[l]acondizione si considera avverata qualora sia mancata per cause im-putabili alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento diessa».Nella specie, la condizione si era avverata in quanto il Comune,consapevolmente, non aveva provveduto alla riscossione dellesomme spettanti, sicché sussisteva la causa imputabile del mancatoavveramento della condizione alla parte che aveva interesse contra-rio all'avveramento di essa, ossia il Comune.Per la Corte d'appello, infatti, «non merita accoglimento neanchela doglianza […] secondo la quale non essendosi verificata la condi-zione sospensiva - in base alla quale il compenso sarebbe stato cor-risposto al tecnico in seguito al buon esito dell'attività di riscossionedel Comune dei canoni enfiteutici arretrati - la pretesa dell'appellanteera inammissibile».Ed infatti, «il Comune con propria delibera di Giunta n. 113 del13/12/2006 ha ritenuto di non dare corso alla riscossione, in basead una valutazione unilaterale del proprio interesse, rinunciando adincassare i canoni derivanti dagli usi civici; la condizione dedotta incontratto, pertanto, si deve ritenere avverata essendo mancata percausa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo ve-rificarsi».24 RG n. 9504/2021 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9504/2021Numero sezionale 1262/2026Numero di raccolta generale 19605/2026Data pubblicazione 13/06/202619. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, in rela-zione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Potenza, indiversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudiziodi legittimità. P.Q.Maccoglie il quinto motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti ilterzo e il quarto motivo; rigetta i restanti; dichiara inammissibile ilricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al mo-tivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Potenza, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giu-dizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo 2026Il PresidenteGuido Mercolino25 RG n. 9504/2021 Cons. Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio