CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02634/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRII3. SORVEGLIANZA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila rigettava il reclamo, presentato dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione della pena detentiva ai sensi dell'art. 2 I. n. 207 del 2003 (cd "indultino") sul presupposto che il titolo in espiazione comprende reati ostativi. Il magistrato di sorveglianza ha rilevato che Zavettieri era in espiazione della pena di cui al cumulo emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] del 20.09.20191avente a oggetto diversi provvedimenti di condanna anche per reati ostativi e in particolare la sentenza della Corte d'assise d'appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], divenuta irrevocabile il 26.06.2004, per artt. 416-bis cod. pen., quattro omicidi, tentato omicidio, detenzione illegale di armi e munizione, ricettazione, fatti tutti aggravati dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 e per i quali ha riportato una condanna ad anni 30 di reclusione, previa applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.; così, in applicazione del principio espresso da Sez. 1, n. 51650 del 1/9/2018, la quale si è pronunciata nel senso del non scioglimento del cumulo per il beneficio del c.d. indultino, ha dichiarato inammissibile la domanda. Il detenuto, ristretto ininterrottamente dal 22.04.1999, per reati commessi prima di tale data, ha sostenuto di aver integralmente espiato la pena per i cd. reati ostativi. Il Tribunale di sorveglianza ha affermato che, anche procedendo al c.d. scioglimento del cumulo, in ogni caso, non poteva applicarsi nel caso di specie un mero calcolo proporzionale algebrico, dovendosi altrimenti ammettere la paradossale soluzione per cui il condannato per titoli ostativi e non ostativi terminerebbe si troverebbe in una situazione di maggior favore rispetto a colui che sia stato condannato soltanto per titoli ostativi. Questi ultimi, invece secondo il Tribunale, devono risultare interamente espiati, non essendo sufficiente procedere al calcolo c.d. a ritroso, attribuendo i giorni di liberazione anticipata e il residuo pena al solo titolo non ostativo. 2. Avverso detto provvedimento ricorre [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, affidandosi a un unico motivo. 2.1. Con tale motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge anche processuale in relazione agli artt. 2 I. n. 207 del 2003, 78 cod. pen., 6 e 14 CEDU, 3, 24, 27 e 111 Cost., con relativo vizio motivazionale, ritenendo di aver diritto al beneficio di cui all'art. 2 I. n. 207 del 2003 per aver già scontato le pene relative ai cd. reati ostativi, richiamato il provvedimento di rigetto dell'ammissione al regime ordinario dei colloqui, emesso dal magistrato di sorveglianza di Cagliari in data 12.02.2018, nel quale si legge che in base al calcolo proporzionale algebrico la pena per reati comuni era pari ad anni 6, mesi 5 e giorni 15. Secondo il ricorrente, l'indultino deve essere equiparato alle misure alternative alla detenzione, ivi compreso lo scioglimento del cumulo ai fini dell'ammissione ai benefici. Il ricorrente richiama Sez. U, n. 14 del 30/06/1999, "Ronga", Rv. 214355, secondo cui nel corso dell'esecuzione( il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile, ai fini della fruizione dei benefici penitenziari, in ordine ai reati che di questi non impediscono la concessione e sempre che il condannato abbia espiato la pena relativa ai delitti ostativi (vedi Corte cost. n. 361 del 1994), sostenendo che il principio si applica anche all'indultino, in quanto assimilabile alle misure alternative. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è infondato quindi meritevole di rigetto. 2. Va preliminarmente evidenziato come questa Corte, su ricorso del medesimo [OSCURATO:PERSONA] e proprio sul tema in esame dello scioglimento del cumulo di 30 anni di reclusione ai fini della ammissione ai benefici, ha affermato con Sez. U, n. 30753 del 15/12/2022, dep. 14/07/2023, Rv. 284820 che "in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, che abbia richiesto l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. per il superamento della soglia massima di trenta anni di reclusione e che ricomprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, lo scioglimento del cumulo a detti fini va effettuato avendo riguardo alla pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria". Detto principio di diritto, che questo Collegio condivide e al quale intende dare continuità, rivela l'infondatezza del motivo di ricorso che parte dall'erroneo presupposto che la pena per i reati ostativi sia già stata completamente espiata. 3. Dalle considerazioni che precedono deriva il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 13 aprile 20