CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33664/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 della Corte d'appello di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] continuazione tra reati giudicati con le seguenti sentenze:1) sentenza del [OSCURATO:PERSONA] dell’Udienza preliminare del Tribunale Catania del09.07.2015, irrevocabile il 05.02.2016, di condanna alla pena di anni 3 direclusione ed euro 10.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309del 1990, commesso in Catania, il 12.04.2015;2) sentenza delGiudice dell’Udienza preliminare del Tribunale Catania10.09.2018, irrevocabile il 05.07.2019, di condanna alla pena di mesi 10 direclusione ed euro 1.000,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen.,artt. 2, 4 e 7 della legge n. 895 del 1967, commesso in Catania, il 07.04.2015;pena posta in continuazione con quella di cui alla sentenza 1);3) sentenza della Corte di appello di Catania, del 18.01.2024, irrevocabile il01.04.2025, che, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Catania indata 26.01.2022, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 16 e mesi 9 direclusione, per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., artt. 74 e 73 d.P.R.309/90, accertati fino al febbraio 2019.Ha, poi, applicato la pena complessiva di anni 19 e mesi 1 di reclusione.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unicomotivo la violazione di legge in relazione agli artt. 438 e ss. cod. proc. pen., conriferimento al calcolo della pena.Deduce la difesa che il giudice dell’esecuzione ha errato nell’ individuare lapena per il reato più grave in quella complessivamente determina in relazione alreato sub 3); inoltre, ha erroneamente stabilito gli aumenti dei reati satellite, sub1) e sub 2) senza tenere conto che le sentenze sono state emesse ai sensidell’art. 444 cod. proc. pen., per cui le pene poste in continuazione dovevanoessere ridotte per il rito.Rileva il ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione avrebbe dovuto mantenerela riduzione concessa dalle sentenze adottate con il rito speciale delpatteggiamento, essendosi invece limitato ad indicare gli aumenti per i reatisatellite senza dare conto della riduzione, che il giudice della cognizione avevadeterminato in entrambi i casi nella misura di un terzo.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] LuisaMiranda, ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovogiudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.2. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, nel determinare la pena a seguito dellariconosciuta continuazione tra i reati oggetto dell’istanza difensiva, hatestualmente affermato che «la pena va complessivamente rideterminata nelmodo che segue: anni sedici e mesi nove di reclusione per i reati giudicati con lasentenza sub 3, pena aumentata, ex art.81 cpv c.p., di mesi 10 di reclusione peril reato di cui alla sentenza sub 2 e di anno 1 e mesi 6 di reclusione per il reato dicui alla sentenza sub 1, con pena finale complessiva pari ad anni 19 e mese 1 direclusione».Con tale mera indicazione il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione non si è attenuto aiprincipi, di seguito indicati, affermati dalla giurisprudenza di questa Corte intema di rideterminazione in sede esecutiva della pena in caso di riconoscimentodella continuazione tra reati oggetto di distinte condanne.3. Quanto al primo vizio denunciato, giova ricordare che, in tema di reatocontinuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distintecondanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati anorma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riunitidal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sullapena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reatosatellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base delnuovo computo. (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 - 01).Quanto al secondo vizio prospettato dalla difesa, va evidenziato che, in temadi continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario ed unreato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la penaunica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen., cosicché,ove valuti come reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porrea base del calcolo la relativa pena ridotta; ove, invece, ritenga tale reato comesatellite, dovrà commisurare l'aumento alla pena determinata in sede dicognizione, comprensiva della riduzione per il rito (Sez. 1, n. 30119 del07/04/2021, Dinari, Rv. 281679 - 01).Inoltre, si è affermato che, in tema di continuazione in sede esecutiva tra unreato giudicato con rito abbreviato ed un reato oggetto di sentenza dipatteggiamento, il giudice deve tenere conto, per la determinazione del reato piùgrave, delle pene concretamente inflitte dalle due sentenze, comprensive dellariduzione operata per i rispettivi riti premiali (Sez. 1, n. 17175 del 30/01/2025,Cirillo, Rv. 287893 - 01).Deve, infine, ricordarsi il principio affermato da Sez. U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01, secondo cui, in tema di reato continuato,il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato piùgrave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento dipena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. In tale arresto la Corte haprecisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoliaumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificareche sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazioneagli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod.pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.4. Alla luce dei principi esposti si impone l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovogiudizio sul punto alla Corte di appello di Catania, che procederà allarideterminazione della pena attenendosi ai plurimi principi poc’anzi enunciati e,nella specie, non osservati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, conrinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Catania.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]