CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04816/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte di appello di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania, che per [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 gennaio 2025 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza in data 06/07/2023 del Tribunale di Catania, appellata da [OSCURATO:PERSONA], con la quale quest'ultimo era stato condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 316-ter cod. pen., alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con il beneficio della sospensione condizionale della pena e con confisca, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., dei beni di cui l'imputato ha la disponibilità per un valore corrispondente a C. 46.776,30 da devolvere al FUG. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso, che si sintetizzano di seguito ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., si deduce violazione di legge per inosservanza e/o erronea applicazione in relazione alla legge n. 422/1993, c.d. "Mammì", e al d. Igs. n. 177/2005 e al d.l. n. 05/2001. Nel 2001 l'[OSCURATO:PERSONA] TGR otteneva il decreto di autorizzazione per proseguire nell'esercizio della radiodiffusione privata in ambito locale per emittente a carattere comunitario; in data 12/04/2012 il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] — Dipartimento per le Comunicazioni rilasciava alla predetta [OSCURATO:PERSONA] l'autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale a carattere comunitario per i bacini provinciali di Catania e Messina; in data 07/06/2012 il Ministero inviava la determina con la quale attribuiva nella Regione [OSCURATO:PERSONA] la numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre (si trattava dei canali nn. 214 e 669); infine in data 31/07/2012 il Ministero inviava alla suddetta [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento di assegnazione del diritto di uso definitivo della frequenza per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, autorizzando a trasmettere sulle frequenze del digitale terrestre. Pertanto, l'[OSCURATO:PERSONA] TGR era da ritenere a scopo non di lucro e l'emittente televisiva era da definirsi a carattere comunitario e non a carattere commerciale, secondo la definizione fornita dall'art. 2 del d. Igs. n. 177/2005, a mente del quale emittente a carattere comunitario è l'emittente che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ogni ora di diffusione ed a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle ore 7 alle ore 21. Dunque, al di là di quanto sopra precisato, non occorreva altro requisito per l'esistenza e l'attività di una emittente a carattere comunitario. Avrebbe errato, pertanto, la Corte di appello nel ritenere sussistente lo scopo di lucro individuato nell'avere ricevuto i familiari del [OSCURATO:PERSONA] somme di denaro provenienti dai ricavi relativi all'attività realizzata dall'emittente, così come nell'avere dubitato della sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa all'epoca vigente (5% di pubblicità e 50% programmi autoprodotti). Invero, quanto a questi ultimi elementi, gli stessi non sarebbero stati neppure mai indicati nel capo di imputazione, e comunque non sarebbero mai stati rilevati e/o addebitati dal [OSCURATO:PERSONA] operante al tempo come Ente di controllo. La legge consentiva anche alle emittenti di carattere comunitario di svolgere le loro funzioni a mezzo di pubblicità, che non doveva superare la soglia predetta, ma che di certo non doveva essere gratuita, non avendo avuto alcun senso altrimenti imporre la soglia del 5%. Sotto altro profilo, l'emittente in questione non aveva mai avuto dipendenti a contratto né aveva provveduto alla ripartizione di dividendi fra i soci. Eventuali ricavi erano stati reimpiegati per acquisti di attrezzature varie, per il pagamento di bollette, per la manutenzione delle apparecchiature. L'eventuale errata rappresentazione nel bilancio del valore indicato come "fatturato" non aveva inciso, variandolo o aumentandolo, sull'ammontare delle somme percepite. 2.2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., si lamenta mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione all'art. 316-ter cod. pen. La Corte di appello ha ritenuto la sussistenza di uno scopo di lucro in quanto il [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari, collaboratori e soci avevano ricevuto somme di denaro provenienti dai ricavi relativi all'attività realizzata dall'emittente. Si è aggiunto che non fosse emerso che l'emittente trasmettesse programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21. In buona sostanza, si è ritenuto che non emergesse la prova della prevalenza di tale attività rispetto a quella pubblicitaria, in tale modo richiedendo un'inspiegabile inversione dell'onere probatorio. Prova che, comunque, sarebbe stata acquisita e/o fornita con tutto il materiale radiodiffuso riscontrato e di cui in atti e con la produzione delle fatture pure in atti, indirizzate ad Enti istituzionali, culturali .. L'[OSCURATO:PERSONA] poteva provvedere per statuto alle proprie incombenze con utili di gestione o di attività permanenti ed occasionali. In definitiva, non sarebbe stata dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'[OSCURATO:PERSONA] fosse di tipo commerciale e non di tipo comunitario, con tutte le conseguenze in ordine all'accesso e alla concessione dei contributi. Invero, nessuna disposizione di legge prevedeva un divieto per le emittenti comunitarie di operare spot pubblicitari a pagamento.3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. e hanno inviato requisitoria scritta il Procuratore generale, nonché conclusioni scritte il difensore dell'imputato, concludendo entrambi come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. Tuttavia, essendosi estinto per prescrizione il reato a fare data dal 16/04/2025, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con le conseguenze di cui si dirà. 2. La lettura congiunta delle due sentenze di merito consente di escludere sia la prospettata violazione di legge che il vizio di motivazione. Come è noto, infatti, trovandoci al cospetto delle c.d. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595-01). Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01). 3. Nel ricorso si assume la regolarità formale dell'[OSCURATO:PERSONA] TGR quale emittente televisiva locale a carattere comunitario, qualifica che avrebbe consentito, di per sé, l'accesso ai contributi erogati ai sensi dell'allora vigente art. 45, comma 3, della legge n. 448 del 1998. Questo dato non è smentito dalle argomentazioni dei giudici di merito, i quali, invece, sulla base degli elementi di prova acquisiti, di natura documentale e testimoniale, hanno dimostrato, con motivazione immune da vizi logico e giuridici, come il [OSCURATO:PERSONA] avesse sfruttato lo status giuridico dell'[OSCURATO:PERSONA] TGR, formalmente costituita come emittente a carattere comunitario, ma di fatto operante quale soggetto esercente attività commerciale (in ciò consistendo, in definitiva, la contestazione fattuale), per accedere ai contributi statali senza dovere provare la sussistenza di uno dei due requisiti richiesti dalla normativa secondaria di settore all'epoca vigente (art. 4 D.M. 292/2004), e cioè la presenza di personale dipendente impiegato esclusivamente nello svolgimento dell'attività televisiva. Infatti, le emittenti televisive a carattere comunitario si caratterizzavano per l'assenza di scopo di lucro, e, per essere classificate come tali, le stesse dovevano operare in ambito locale, trasmettendo programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso per almeno il 50% del palinsesto giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, e non più del 5% di pubblicità per ogni ora di diffusione (art. 2, corna 1 lett. n) del d. Igs. n. 177/2005). Dunque, era la stessa normativa che, nel definire i tratti caratteristici delle emittenti televisive comunitarie, attribuiva rilevanza quantitativa ad alcune attività. In definitiva, per potere assumere, non solo formalmente, ma anche concretamente lo status di emittente televisiva comunitaria, l'[OSCURATO:PERSONA] TGR avrebbe dovuto svolgere in maniera prevalente attività non avente scopo di lucro, che veniva specificata nella trasmissione per il 50% del palinsesto giornaliero di programmi autoprodotti con il limite dell'attività pubblicitaria del 5% per ora di diffusione. Concordemente i giudici di merito hanno evidenziato come dall'ambigua documentazione prodotta dallo stesso imputato per accedere ai contributi (non solo le domande e i relativi allegati, ma anche la documentazione integrativa fornita su richiesta dell'Ente di controllo) emergeva la netta prevalenza di attività pubblicitaria svolta dietro pagamento di corrispettivi specifici. In mancanza di riscontri oggettivi circa la prevalenza dell'altra attività richiesta dalla normativa di settore per escludere la natura commerciale dell'attività svolta dall'[OSCURATO:PERSONA], non si poteva che prendere atto dello svolgimento della sola attività oggetto del fatturato attivo, e cioè la sola ad essere documentata. D'altra parte, sotto il profilo logico e giuridico, in maniera pertinente i giudici di merito hanno evidenziato come una [OSCURATO:PERSONA] non avente scopo di lucro tende a reinvestire o riutilizzare i contributi (più che i ricavi) ricevuti per gli scopi organizzativi della medesima [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso di specie, dall'esame degli estratti del conto corrente societario emergevano prelievi, di importo pari alle entrate, in favore dei membri dell'[OSCURATO:PERSONA], non giustificati in alcun modo da finalità di reimpiego o riutilizzo per scopi associativi, non avendo ritenuto affidabile la documentazione allegata dalla difesa, considerata "autoprodotta", che non trovava fondamento in documenti aventi una effettiva rilevanza dimostrativa (fatture quietanzate, pagamenti tracciabili e tracciati). Infine, dal raffronto tra i prospetti di bilancio esibiti dal figlio dell'imputato, in qualità di vicepresidente dell'[OSCURATO:PERSONA] (conservati presso la sede dell'Ente), e le copie di tali prospetti allegate alle domande presentate per l'accesso ai contributi, rinvenute presso la sede del [OSCURATO:PERSONA], emergevano delle discrasie, che la difesa ha qualificato come mere erronee rappresentazioni, che, invece, unitamente agli ulteriori elementi sopra evidenziati, hanno indotto i giudici di merito a concludere, ancora una volta con argomenti coerenti e non manifestamente illogici, per la sostanziale natura di associazione svolgente attività commerciale dell'[OSCURATO:PERSONA] TGR. Invero, mentre i prospetti depositati al [OSCURATO:PERSONA] riportavano alla voce A "Ricavi" del conto economico gli importi rispettivamente di 14.200 (bilancio 2011), 18.600 (bilancio 2012), 24.600 (bilancio 2013), nei prospetti acquisiti presso l'associazione gli stessi importi risultavano allocati alla voce B "Contributi e/o Sovvenzioni d'Esercizio" del conto economico. Questa discrasia assume rilievo proprio ai fini del corretto status giuridico della [OSCURATO:PERSONA] in esame, tenuto conto che solo i contributi figurano abitualmente fra i proventi con i quali un'associazione non avente scopo di lucro si "alimenta" per lo svolgimento delle proprie attività e per la copertura dei costi sostenuti. Pertanto, esclusi i contributi statali oggetto di contestazione, i corrispettivi ricevuti dall'[OSCURATO:PERSONA] per le attività documentate con fatture rimandavano a prestazioni di natura commerciale, consentite, è bene ribadirlo, solo entro precisi limiti quantitativi per le emittenti comunitarie, ma, nel caso di specie, trattandosi delle uniche attività documentate, ritenute coerentemente ampiamente sforare tali limiti. A fronte di queste argomentazioni, puntuali nel fornire risposte alle censure mosse, nel ricorso si reiterano i medesimi argomenti, che, pertanto, risultano infondati. 4. Come è noto, solo l'inammissibilità del ricorso per cassazione, impedendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266-01). Nel caso di specie, come detto, il rigetto del ricorso a causa della sua infondatezza non impedisce di rilevare e dichiarare la sopravvenuta estinzione del reato a fare data dal 16/04/2025, e cioè in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello. L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. 5. Quanto alla confisca, disposta dal Tribunale di Catania ai sensi dell'art. 322- ter cod. pen. con riguardo ai beni di cui il [OSCURATO:PERSONA] ha la disponibilità per un valore corrispondente a €. 46.776,30, da devolvere al F.U.G., e confermata dalla Corte di Appello etnea, trattandosi, all'evidenza, di confisca disposta per equivalente, non avendo ad oggetto beni direttamente o indirettamente derivanti dal reato, legati al reato da un nesso di stretta pertinenzialità, secondo quanto precisato di recente dalle Sezioni Unite (Sez. U. n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756-02), non può essere confermata ai sensi dell'art 578-bis cod. proc. pen., siccome il reato risulta commesso prima delle modifiche apportate a tale disposizione dalla legge n. 3/2019. Invero, la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U., n. 4145 del 22/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209-01). D'altra parte, come di recente affermato da questa Corte, con decisione cui si ritiene di dare continuità, il mutamento giurisprudenziale intervenuto in ordine alla natura della confisca per equivalente, per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024, dep. 2025, Massini, secondo cui la stessa, ove non ecceda il valore del vantaggio economico che l'autore ha ritratto dal reato, ha natura ripristinatoria, non legittima l'applicazione della misura ablativa in caso di prescrizione dei reati commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 578- bis cod. proc. pen., in quanto l'interpretazione di quest'ultima disposizione in senso conforme all'art. 7 CEDU e all'art. 1 Prot. 1 CEDU impone di escludere l'efficacia retroattiva "in malam partem" del nuovo indirizzo ermeneutico, siccome ragionevolmente imprevedibile rispetto al pregresso quadro interpretativo consolidato in ordine alla funzione sanzionatoria dell'istituto (Sez. 6, n. 25200 del 18/06/2025, Rv. 288488-01). Anche per tale ragione non è possibile confermare la statuizione di confisca, che va annullata unitamente a tutte le altre statuizioni della sentenza impugnata. 6. In conseguenza del totale annullamento della sentenza impugnata va dichiarata la cessazione degli effetti del sequestro preventivo, disposto dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania con decreto in data 03/10/2017, con conseguente comunicazione del dispositivo della presente sentenza alla Procura generale in sede ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. a cura della cancelleria. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione e dichiara la cessazione degli effetti del sequestro disposto con decreto del GIP presso il Tr