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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12265/2026

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ntroBIAGIO VASSALLO-intimato-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

SALERNO n. 2312/2022depositata il 04/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Comune di Pollica emetteva un avviso di accertamento d'ufficio peromessa denuncia e versamento IMU relativo all'anno 2015, riguardanteuna concessione demaniale marittima per uno stabilimento balneare eun'area destinata a ombrelloni e sedie sdraio.2.

Il concessionario [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di accertamento,sostenendo di aver già pagato l'IMU per la stessa annualità e contestandola duplicazione della richiesta, l'illegittimità della rendita catastaleNumero registro generale 24282/2022Numero sezionale 178/2026Numero di raccolta generale 12265/2026Data pubblicazione 01/05/2026godimento.3. [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Salerno rigettava ilricorso, ritenendo legittima la pretesa del Comune e condannando ilricorrente al pagamento delle spese di giudizio.4.

Il contribuente presentava appello alla Commissione TributariaRegionale (CTR) di Napoli - Sezione Staccata di Salerno, ribadendo imotivi di ricorso e contestando la sentenza di primo grado.5.

La CTR ha accolto l'appello di Vassallo, ritenendo che le opererealizzate fossero precarie e amovibili, quindi, non soggette a IMU; inoltreevidenziava che la struttura non poteva essere considerata un fabbricatoaccatastabile e che il diritto di superficie non era configurabile.

Le spesevenivano compensate.6.

Avverso siffatta pronuncia è insorto in cassazione il Comune di Pollica,affidandosi a due motivi.7.

Il contribuente intimato non ha depositato difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo proposto, il Comune di Pollica censura lasentenza di 2° grado per violazione e falsa applicazione art. 3, D.Lgs.504/1992 così come modificato dall’art. 58, comma 1, D.Lgs. 446/97 edall’art. 18, Legge 388/2000, sotto il profilo di cui all’art.360, primocomma, n. 3 cpc., sostenendo che la CTR abbia erroneamente basato lapropria decisione sulla presunta precarietà delle opere, ignorando il datonormativo e giurisprudenziale che rende il concessionario demanialesoggetto passivo di IMU, indipendentemente dalla natura delle opererealizzate.2.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione art. 3, D.Lgs. 504/1992 così come modificato dall’art. 58,comma 1, D.Lgs. 446/97 e dall’art. 18, Legge 388/2000, sotto il profilo dicui all’art. 360, primo comma, n. 3, sostenendo che la CTR abbiaNumero registro generale 24282/2022Numero sezionale 178/2026Numero di raccolta generale 12265/2026Data pubblicazione 01/05/2026erroneamente ignorato la normativa e la giurisprudenza consolidata (vediCass. 24969/2010, Cass. 9429 /2019 e Cass.18101/2019), che rendono ilconcessionario demaniale soggetto passivo di IMU indipendentementedalla configurazione del diritto di superficie.2.1.

I due motivi, che vanno congiuntamente esaminati perchéstrettamente connessi, sono fondati.2.2.

Questa Corte (Cass. n. 10006/2019) ha avuto modo di osservare, intema di ICI, come la L. n. 388 del 2000, art. 18 modificando del D.Lgs. n.504 del 1992, l'art. 3, comma 2, avendo esteso espressamente lasoggettività passiva dell'imposta ai concessionari di aree demaniali, abbiareso irrilevante la questione afferente gli effetti reali o obbligatori dellaconcessione, non essendo più necessario accertare se la concessione che(con la conseguenza della tassabilità degli immobili ai fini ICI in capo alconcessionario) o obbligatori (con la diversa conseguenza dellaintassabilità).2.3.

In particolare con l’ordinanza n. 9429/2019 ha chiarito, per quantoconcerne la questione dell'amovibilità e precarietà dei manufatti, che "lestrutture realizzate dalla contribuente per offrire servizi balneari, localebar cabine gazebo pur se accertate come precarie ed amovibili perchècostruite con materiale di legno oltre ad avere rilevanza dal punto di vistaurbanistico tanto che è stato chiesto il permesso di costruire (circostanzadi cui si dà atto nella sentenza) hanno comunque una capacità redditualeche è ciò che rileva ai fini dell'imposizione fiscale (vedi D.L. n. 262 del2006, art. 2, comma 40).

Tale nozione di unità accatastabile trovaconferma nel D.M. de(l) Ministero delle Finanze 2 gennaio 1998(Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto deifabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuovacartografia catastale).

L'art. 2 prevede infatti "1.

L'unità immobiliare ècostituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da unNumero registro generale 24282/2022Numero sezionale 178/2026Numero di raccolta generale 12265/2026Data pubblicazione 01/05/2026insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova esecondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale ereddituale Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovveroporzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materialecostituite, nonchè gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati alsuolo, purchè risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cuial comma 1.

Del pari sono considerate unità immobiliari i manufattiprefabbricati ancorchè semplicemente appoggiati al suolo, quando sianostabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale"2.4.

In tal senso va, quindi, ribadito il principio secondo cui, la rilevanza,a fini IMU, del possesso delle strutture precarie e rimovibili, comporta laindifferenza, ai fini tributari, della loro eventuale rimozione provvisoria,dovendosi confermare che, in un'accezione tributaria, ai fini del possesso,quale presupposto i.c.i./i.mu., ciò che conta è la possibilità di costruire emantenere una struttura, sicché la eventuale rimozione provvisoria di unastruttura precaria e amovibile, non escludendo la possibilità della suaricollocazione, è irrilevante a differenza di una rimozione definitiva sfociatain una variazione catastale (vedi Cass.12638/2024).2.5.

Alla luce di quanto sin qui esposto, la sentenza impugnata siappalesa errata sia nella parte in cui condiziona il presupposto impositivoall’accertamento in capo al concessionario di un diritto reale di superficie,essendo ciò irrilevante a fronte dell’estensione al concessionario di benidemaniali del presupposto soggettivo passivo dell’imposta in questione adopera del citato art.18 della L. n.388 del 2000, sia nella parte in cui siintrattiene inutilmente sulla "qualificazione di fabbricato", sulla sua"amovibilità", sulla circostanza che la struttura balneare non sarebbeaccatastabile “proprio a cagione della sua precarietà" anche dal punto divista "temporale" senza considerare, appunto, l'ininfluenza di similiargomenti ai fini della decisione della causa.3.

Il ricorso va, quindi, accolto, con cassazione dell'impugnata sentenzaNumero registro generale 24282/2022Numero sezionale 178/2026Numero di raccolta generale 12265/2026Data pubblicazione 01/05/2026e, considerato che il giudice di appello ha dato atto espressamentedell’assorbimento degli altri motivi, la causa va rinviata alla Corte diGiustizia Tributaria di 2° grado della Campania, in diversa composizione,che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Campania, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del13/1/26.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroBIAGIO VASSALLO-intimato-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 2312/2022depositata il 04/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Comune di Pollica emetteva un avviso di accertamento d'ufficio peromessa denuncia e versamento IMU relativo all'anno 2015, riguardanteuna concessione demaniale marittima per uno stabilimento balneare eun'area destinata a ombrelloni e sedie sdraio.2. Il concessionario [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di accertamento,sostenendo di aver già pagato l'IMU per la stessa annualità e contestandola duplicazione della richiesta, l'illegittimità della rendita catastaleNumero registro generale 24282/2022Numero sezionale 178/2026Numero di raccolta generale 12265/2026Data pubblicazione 01/05/2026godimento.3. [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Salerno rigettava ilricorso, ritenendo legittima la pretesa del Comune e condannando ilricorrente al pagamento delle spese di giudizio.4. Il contribuente presentava appello alla Commissione TributariaRegionale (CTR) di Napoli - Sezione Staccata di Salerno, ribadendo imotivi di ricorso e contestando la sentenza di primo grado.5. La CTR ha accolto l'appello di Vassallo, ritenendo che le opererealizzate fossero precarie e amovibili, quindi, non soggette a IMU; inoltreevidenziava che la struttura non poteva essere considerata un fabbricatoaccatastabile e che il diritto di superficie non era configurabile. Le spesevenivano compensate.6. Avverso siffatta pronuncia è insorto in cassazione il Comune di Pollica,affidandosi a due motivi.7. Il contribuente intimato non ha depositato difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo proposto, il Comune di Pollica censura lasentenza di 2° grado per violazione e falsa applicazione art. 3, D.Lgs.504/1992 così come modificato dall’art. 58, comma 1, D.Lgs. 446/97 edall’art. 18, Legge 388/2000, sotto il profilo di cui all’art.360, primocomma, n. 3 cpc., sostenendo che la CTR abbia erroneamente basato lapropria decisione sulla presunta precarietà delle opere, ignorando il datonormativo e giurisprudenziale che rende il concessionario demanialesoggetto passivo di IMU, indipendentemente dalla natura delle opererealizzate.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione art. 3, D.Lgs. 504/1992 così come modificato dall’art. 58,comma 1, D.Lgs. 446/97 e dall’art. 18, Legge 388/2000, sotto il profilo dicui all’art. 360, primo comma, n. 3, sostenendo che la CTR abbiaNumero registro generale 24282/2022Numero sezionale 178/2026Numero di raccolta generale 12265/2026Data pubblicazione 01/05/2026erroneamente ignorato la normativa e la giurisprudenza consolidata (vediCass. 24969/2010, Cass. 9429 /2019 e Cass.18101/2019), che rendono ilconcessionario demaniale soggetto passivo di IMU indipendentementedalla configurazione del diritto di superficie.2.1. I due motivi, che vanno congiuntamente esaminati perchéstrettamente connessi, sono fondati.2.2. Questa Corte (Cass. n. 10006/2019) ha avuto modo di osservare, intema di ICI, come la L. n. 388 del 2000, art. 18 modificando del D.Lgs. n.504 del 1992, l'art. 3, comma 2, avendo esteso espressamente lasoggettività passiva dell'imposta ai concessionari di aree demaniali, abbiareso irrilevante la questione afferente gli effetti reali o obbligatori dellaconcessione, non essendo più necessario accertare se la concessione che(con la conseguenza della tassabilità degli immobili ai fini ICI in capo alconcessionario) o obbligatori (con la diversa conseguenza dellaintassabilità).2.3. In particolare con l’ordinanza n. 9429/2019 ha chiarito, per quantoconcerne la questione dell'amovibilità e precarietà dei manufatti, che "lestrutture realizzate dalla contribuente per offrire servizi balneari, localebar cabine gazebo pur se accertate come precarie ed amovibili perchècostruite con materiale di legno oltre ad avere rilevanza dal punto di vistaurbanistico tanto che è stato chiesto il permesso di costruire (circostanzadi cui si dà atto nella sentenza) hanno comunque una capacità redditualeche è ciò che rileva ai fini dell'imposizione fiscale (vedi D.L. n. 262 del2006, art. 2, comma 40). Tale nozione di unità accatastabile trovaconferma nel D.M. de(l) Ministero delle Finanze 2 gennaio 1998(Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto deifabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuovacartografia catastale). L'art. 2 prevede infatti "1. L'unità immobiliare ècostituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da unNumero registro generale 24282/2022Numero sezionale 178/2026Numero di raccolta generale 12265/2026Data pubblicazione 01/05/2026insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova esecondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale ereddituale Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovveroporzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materialecostituite, nonchè gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati alsuolo, purchè risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cuial comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufattiprefabbricati ancorchè semplicemente appoggiati al suolo, quando sianostabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale"2.4. In tal senso va, quindi, ribadito il principio secondo cui, la rilevanza,a fini IMU, del possesso delle strutture precarie e rimovibili, comporta laindifferenza, ai fini tributari, della loro eventuale rimozione provvisoria,dovendosi confermare che, in un'accezione tributaria, ai fini del possesso,quale presupposto i.c.i./i.mu., ciò che conta è la possibilità di costruire emantenere una struttura, sicché la eventuale rimozione provvisoria di unastruttura precaria e amovibile, non escludendo la possibilità della suaricollocazione, è irrilevante a differenza di una rimozione definitiva sfociatain una variazione catastale (vedi Cass.12638/2024).2.5. Alla luce di quanto sin qui esposto, la sentenza impugnata siappalesa errata sia nella parte in cui condiziona il presupposto impositivoall’accertamento in capo al concessionario di un diritto reale di superficie,essendo ciò irrilevante a fronte dell’estensione al concessionario di benidemaniali del presupposto soggettivo passivo dell’imposta in questione adopera del citato art.18 della L. n.388 del 2000, sia nella parte in cui siintrattiene inutilmente sulla "qualificazione di fabbricato", sulla sua"amovibilità", sulla circostanza che la struttura balneare non sarebbeaccatastabile “proprio a cagione della sua precarietà" anche dal punto divista "temporale" senza considerare, appunto, l'ininfluenza di similiargomenti ai fini della decisione della causa.3. Il ricorso va, quindi, accolto, con cassazione dell'impugnata sentenzaNumero registro generale 24282/2022Numero sezionale 178/2026Numero di raccolta generale 12265/2026Data pubblicazione 01/05/2026e, considerato che il giudice di appello ha dato atto espressamentedell’assorbimento degli altri motivi, la causa va rinviata alla Corte diGiustizia Tributaria di 2° grado della Campania, in diversa composizione,che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Campania, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del13/1/26.Il PresidenteUgo Candia