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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17229/2026

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ntonio [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestodi dichiarare inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 20 novembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquilarigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dall’odiernoricorrente e lo ammetteva alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis Ord. pen.,con permesso di uscita dall’abitazione dalle ore 5.30 alle ore 13 per esigenze di vitaquotidiane.Per quanto oggi di interesse, osservava che la pena in esecuzione è quella di cui allasentenza del Tribunale di Teramo del 7.7.2021, irrevocabile il 10.6.2022, che non risultavanoulteriori comunicazioni da parte dell’ufficio esecuzioni della Procura della Repubblica e chein quella fase non rilevava la continuazione esterna riconosciuta tra la sentenza in oggettoed altra sentenza ancora non irrevocabile.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrenteosservando che, diversamente da quanto erroneamente ritenuto, il 30.11.2023 era divenutairrevocabile la sentenza n. 973/2023 del 25.5.2023 del Tribunale di Teramo, con la quale ilricorrente era stato condannato alla pena di anni tre, mesi 11 e gg. 10 di reclusione ed euro14.000,00 di multa, previo riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti oggettodella sentenza del Tribunale di Teramo del 7.7.2021.

La continuazione era stata determinatacon provvedimento del GE del 31.5.2024 in mesi tre di reclusione.

Evidenziava, quindi, chela detenzione domiciliare concessa con il provvedimento impugnata si basava su un titoloormai superato dal successivo provvedimento che aveva riconosciuto il vincolo dellacontinuazione, con la conseguenza che, ove non annullato, XXXXXXXXX avrebbe espiatouna pena non più esistente.

Riteneva, inoltre, che potendo qualificarsi il provvedimento delGE quale provvedimento di cumulo, la messa in esecuzione dell’unico titolo costituito dallasentenza del 7.7.2021, violava il principio dell’unitarietà dell’esecuzione.

Concludeva, quindi,chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, la declaratoria di nondoversi procedere in ordine all’istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], o, in subordine, chiedeva dirideterminare la pena da espiare nelle forme della detenzione domiciliare in mesi tre direclusione, corrispondenti alla pena così come rideterminata.

In alternativa, annullamentocon rinvio al Tribunale di sorveglianza perché provveda nel medesimo senso.3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.Ha osservato che il ricorso si presenta generico e che nessuna censura viene rivolta alprovvedimento in esame o alla sua motivazione, attingendo le critiche unicamente il titoloesecutivo, aspetto non preso in esame dal Tribunale di sorveglianza in quanto estraneo alperimetro del giudizio finalizzato alla verifica della possibilità di sostituire la detenzione incarcere con più mite misura.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Questa Corte ha affermato che «Qualora risulti l'esistenza di una pluralità di peneda eseguire, il tribunale di sorveglianza, ai fini della verifica in ordine al rispetto del limitefissato dall'art. 47, comma 1, dell'ordinamento penitenziario per la concedibilitàdell'affidamento in prova al servizio sociale, deve comunque operare il cumulo di dette pene,anche se non sia ancora intervenuto il provvedimento di unificazione da parte delcompetente ufficio del pubblico ministero» (Sez. 1, n. 4560 del 26.11.2008, Rv. 242792-01).Si tratta di principio applicabile, per identità di ratio, a tutte le misure alternative alladetenzione.

Tanto si desume dal disposto dell'art. 51-bis legge n. 354 del 1975(Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà), il quale prevede che, ove in corsodi attuazione della misura sopravvenga un nuovo titolo esecutivo, il magistrato disorveglianza debba provvisoriamente decidere circa la prosecuzione o la sospensione dellamisura stessa tenendo conto del cumulo delle pene per verificare la permanenza dellacondizione di applicabilità della misura in esecuzione.

«Il cumulo va, dunque, effettuatoanche se non è ancora stata operata l'unificazione delle pene da parte del P.M. ne' taleregola può essere circoscritta al caso di sopravvenienza di ulteriore titolo esecutivo durantel'attuazione di misura già disposta, identica "ratio" ed identica disciplina dovendosi applicarein caso di coesistenza, all'atto della decisione del tribunale, di plurimi titoli esecutivi nonancora unificati, avendo il legislatore ritenuto necessario esplicitare una siffatta previsionesolo per la prima ipotesi e ritenendo la stessa implicita nella fissazione della soglia massimastabilita dall'art. 47, 1^ co., per l'ammissibilità al beneficio» (Sez. 1, n. 5606 del 14/10/1999,Rv. 214418).D’altro canto, si è ritenuto che «non esiste alcun serio ostacolo normativo, ne' vi ècontrasto con la ratio dell'istituto introdotto con la legge 27/5/98 n. l65, a che la facoltà dipresentare istanza di misura alternativa in relazione a un determinato titolo esecutivo vengadall'interessato esercitata già ab initio, congiuntamente alla domanda di sospensionedell'esecuzione (ove questa come nel caso di specie venga avanzata, dovendo comunque lasospensione essere disposta di ufficio quando ne ricorrano i presupposti e non vi sianocause ostative), poiché il termine di trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimentostabilito dal comma 5 dell'art. 656 C.P.P. segna solamente il termine ultimo entro cui lasuddetta facoltà va esercitata per non incorrere nella revoca della ottenuta sospensione,senza che vi sia alcuna necessità di ripetere istanze che siano state già in precedenzapresentate» (Sez. 1, n. 25038 del 09/05/2002, Rv. 222708 – 01).3.

Nel caso in esame, l’istanza di misura alternativa alla detenzione era statainizialmente formulata solo con riferimento alla sentenza del Tribunale di Teramo del7.7.2021, irrevocabile il 10.6.2022; successivamente, in vista dell’udienza, l’istante avevadedotto che i reati di cui alla sentenza in esecuzione erano stati unificati sotto il vincolodella continuazione con quelli giudicati con altra sentenza del Tribunale di Teramo del25.5.2023, irrevocabile il 30.11.2023, e, per gli stessi, la pena era stata rideterminata in mesitre di reclusione con ordinanza del giudice dell’esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Nonostante talededuzione, il Tribunale di sorveglianza, sul presupposto erroneo della non irrevocabilità dellasentenza del 25.5.2023 e dell’assenza di un provvedimento di esecuzione di peneconcorrenti comprensivo di tale nuovo titolo, ammetteva l’imputato alla misura alternativadella detenzione domiciliare con riferimento alla sola pena inflitta con la sentenzainizialmente in esecuzione del 7.7.2021.4.

L’ordinanza deve essere annullata in quanto emessa in violazione dei principi inprecedenza enunciati.

Il tribunale ha erroneamente considerato il provvedimento diammissione alla misura alternativa relativamente alla sola sentenza oggetto delprovvedimento di esecuzione di pene concorrenti ed ha omesso di verificare l’estendibilitàdella stessa ad altro titolo esecutivo successivamente sopravvenuto.

In tal modo, però, daun lato, ha violato il disposto dell'art. 51-bis legge n. 354 del 1975; dall’altro, ha concesso lamisura alternativa in relazione ad un titolo non più esistente, perché superato dal nuovoprovvedimento del giudice dell’esecuzione.Al contrario, il Tribunale, previa verifica del passaggio in giudicato della sentenza delTribunale di Teramo del 25.5.2023, irrevocabile il 30.11.2023, sulla base dell’istanzadell’interessato, proponibile ab initio anche prima del provvedimento di unificazione di peneconcorrenti e di sospensione della esecuzione da parte del pubblico ministero, avrebbedovuto procedere ad operare il cumulo delle pene, tenendo conto del provvedimento diunificazione sotto il vincolo della continuazione emesso dal Giudice dell’esecuzione cheaveva così rideterminato la pena complessiva da espiare e, su questa base, verificare lasussistenza dei presupposti per la concessione della misura alternativa.5.

Alla luce di quanto esposto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata conrinvio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila perché proceda a nuovo esame in osservanzadei principi di diritto enunciati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntonio [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestodi dichiarare inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 20 novembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquilarigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dall’odiernoricorrente e lo ammetteva alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis Ord. pen.,con permesso di uscita dall’abitazione dalle ore 5.30 alle ore 13 per esigenze di vitaquotidiane.Per quanto oggi di interesse, osservava che la pena in esecuzione è quella di cui allasentenza del Tribunale di Teramo del 7.7.2021, irrevocabile il 10.6.2022, che non risultavanoulteriori comunicazioni da parte dell’ufficio esecuzioni della Procura della Repubblica e chein quella fase non rilevava la continuazione esterna riconosciuta tra la sentenza in oggettoed altra sentenza ancora non irrevocabile.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrenteosservando che, diversamente da quanto erroneamente ritenuto, il 30.11.2023 era divenutairrevocabile la sentenza n. 973/2023 del 25.5.2023 del Tribunale di Teramo, con la quale ilricorrente era stato condannato alla pena di anni tre, mesi 11 e gg. 10 di reclusione ed euro14.000,00 di multa, previo riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti oggettodella sentenza del Tribunale di Teramo del 7.7.2021. La continuazione era stata determinatacon provvedimento del GE del 31.5.2024 in mesi tre di reclusione. Evidenziava, quindi, chela detenzione domiciliare concessa con il provvedimento impugnata si basava su un titoloormai superato dal successivo provvedimento che aveva riconosciuto il vincolo dellacontinuazione, con la conseguenza che, ove non annullato, XXXXXXXXX avrebbe espiatouna pena non più esistente. Riteneva, inoltre, che potendo qualificarsi il provvedimento delGE quale provvedimento di cumulo, la messa in esecuzione dell’unico titolo costituito dallasentenza del 7.7.2021, violava il principio dell’unitarietà dell’esecuzione. Concludeva, quindi,chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, la declaratoria di nondoversi procedere in ordine all’istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], o, in subordine, chiedeva dirideterminare la pena da espiare nelle forme della detenzione domiciliare in mesi tre direclusione, corrispondenti alla pena così come rideterminata. In alternativa, annullamentocon rinvio al Tribunale di sorveglianza perché provveda nel medesimo senso.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.Ha osservato che il ricorso si presenta generico e che nessuna censura viene rivolta alprovvedimento in esame o alla sua motivazione, attingendo le critiche unicamente il titoloesecutivo, aspetto non preso in esame dal Tribunale di sorveglianza in quanto estraneo alperimetro del giudizio finalizzato alla verifica della possibilità di sostituire la detenzione incarcere con più mite misura.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Questa Corte ha affermato che «Qualora risulti l'esistenza di una pluralità di peneda eseguire, il tribunale di sorveglianza, ai fini della verifica in ordine al rispetto del limitefissato dall'art. 47, comma 1, dell'ordinamento penitenziario per la concedibilitàdell'affidamento in prova al servizio sociale, deve comunque operare il cumulo di dette pene,anche se non sia ancora intervenuto il provvedimento di unificazione da parte delcompetente ufficio del pubblico ministero» (Sez. 1, n. 4560 del 26.11.2008, Rv. 242792-01).Si tratta di principio applicabile, per identità di ratio, a tutte le misure alternative alladetenzione. Tanto si desume dal disposto dell'art. 51-bis legge n. 354 del 1975(Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà), il quale prevede che, ove in corsodi attuazione della misura sopravvenga un nuovo titolo esecutivo, il magistrato disorveglianza debba provvisoriamente decidere circa la prosecuzione o la sospensione dellamisura stessa tenendo conto del cumulo delle pene per verificare la permanenza dellacondizione di applicabilità della misura in esecuzione. «Il cumulo va, dunque, effettuatoanche se non è ancora stata operata l'unificazione delle pene da parte del P.M. ne' taleregola può essere circoscritta al caso di sopravvenienza di ulteriore titolo esecutivo durantel'attuazione di misura già disposta, identica "ratio" ed identica disciplina dovendosi applicarein caso di coesistenza, all'atto della decisione del tribunale, di plurimi titoli esecutivi nonancora unificati, avendo il legislatore ritenuto necessario esplicitare una siffatta previsionesolo per la prima ipotesi e ritenendo la stessa implicita nella fissazione della soglia massimastabilita dall'art. 47, 1^ co., per l'ammissibilità al beneficio» (Sez. 1, n. 5606 del 14/10/1999,Rv. 214418).D’altro canto, si è ritenuto che «non esiste alcun serio ostacolo normativo, ne' vi ècontrasto con la ratio dell'istituto introdotto con la legge 27/5/98 n. l65, a che la facoltà dipresentare istanza di misura alternativa in relazione a un determinato titolo esecutivo vengadall'interessato esercitata già ab initio, congiuntamente alla domanda di sospensionedell'esecuzione (ove questa come nel caso di specie venga avanzata, dovendo comunque lasospensione essere disposta di ufficio quando ne ricorrano i presupposti e non vi sianocause ostative), poiché il termine di trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimentostabilito dal comma 5 dell'art. 656 C.P.P. segna solamente il termine ultimo entro cui lasuddetta facoltà va esercitata per non incorrere nella revoca della ottenuta sospensione,senza che vi sia alcuna necessità di ripetere istanze che siano state già in precedenzapresentate» (Sez. 1, n. 25038 del 09/05/2002, Rv. 222708 – 01).3. Nel caso in esame, l’istanza di misura alternativa alla detenzione era statainizialmente formulata solo con riferimento alla sentenza del Tribunale di Teramo del7.7.2021, irrevocabile il 10.6.2022; successivamente, in vista dell’udienza, l’istante avevadedotto che i reati di cui alla sentenza in esecuzione erano stati unificati sotto il vincolodella continuazione con quelli giudicati con altra sentenza del Tribunale di Teramo del25.5.2023, irrevocabile il 30.11.2023, e, per gli stessi, la pena era stata rideterminata in mesitre di reclusione con ordinanza del giudice dell’esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nonostante talededuzione, il Tribunale di sorveglianza, sul presupposto erroneo della non irrevocabilità dellasentenza del 25.5.2023 e dell’assenza di un provvedimento di esecuzione di peneconcorrenti comprensivo di tale nuovo titolo, ammetteva l’imputato alla misura alternativadella detenzione domiciliare con riferimento alla sola pena inflitta con la sentenzainizialmente in esecuzione del 7.7.2021.4. L’ordinanza deve essere annullata in quanto emessa in violazione dei principi inprecedenza enunciati. Il tribunale ha erroneamente considerato il provvedimento diammissione alla misura alternativa relativamente alla sola sentenza oggetto delprovvedimento di esecuzione di pene concorrenti ed ha omesso di verificare l’estendibilitàdella stessa ad altro titolo esecutivo successivamente sopravvenuto. In tal modo, però, daun lato, ha violato il disposto dell'art. 51-bis legge n. 354 del 1975; dall’altro, ha concesso lamisura alternativa in relazione ad un titolo non più esistente, perché superato dal nuovoprovvedimento del giudice dell’esecuzione.Al contrario, il Tribunale, previa verifica del passaggio in giudicato della sentenza delTribunale di Teramo del 25.5.2023, irrevocabile il 30.11.2023, sulla base dell’istanzadell’interessato, proponibile ab initio anche prima del provvedimento di unificazione di peneconcorrenti e di sospensione della esecuzione da parte del pubblico ministero, avrebbedovuto procedere ad operare il cumulo delle pene, tenendo conto del provvedimento diunificazione sotto il vincolo della continuazione emesso dal Giudice dell’esecuzione cheaveva così rideterminato la pena complessiva da espiare e, su questa base, verificare lasussistenza dei presupposti per la concessione della misura alternativa.5. Alla luce di quanto esposto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata conrinvio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila perché proceda a nuovo esame in osservanzadei principi di diritto enunciati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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