CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17472/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 maggio 2021 la Corte di assise di appello di Napoli, in parziale riforma di quella emessa il 4 marzo 2020 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, ha rideterminato in venti anni di reclusione, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alle contestate aggravanti, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] ed i connessi reati in materia di armi. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di assise di appello omesso di esaminare il motivo di impugnazione afferente alla contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al reato di detenzione delle armi comuni da sparo utilizzate per commettere l'omicidio. Con il secondo motivo, deduce, ancora, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di assise di appello ritenuto l'equivalenza, anziché la prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio e condannato quale responsabile dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto a Melito il 2 dicembre 2012, e dei connessi reati in materia di armi. Organico, con ruolo di spicco, al gruppo Amato-Pagano e, al tempo dell'omicidio, latitante, [OSCURATO:PERSONA] è stato individuato quale mandante del delitto; nel corso del giudizio di primo grado, egli ha reso dichiarazioni confessorie, che la Corte di assise di appello, diversamente da quanto stimato dal Giudice dell'udienza preliminare, ha apprezzato in vista della mitigazione del trattamento sanzionatorio in ragione del loro valore simbolico e perché intervenute a fronte di un quadro probatorio incentrato, in buona sostanza, sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che, grazie alle sue dichiarazioni, hanno ricevuto ulteriore conferma. 3. In ordine al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi come, in effetti, la Corte di assise di appello non abbia espressamente esaminato la censura rivolta alla decisione di primo grado con riferimento alla qualificazione del reato di detenzione di armi comuni da sparo come aggravato dalla commissione con modalità camorristiche ed al fine di favorire il clan di appartenenza. In proposito, deve, nondimeno, rilevarsi, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente con i motivi di appello e, quindi, con il libello introduttivo del presente giudizio, che la doglianza si palesa, in radice, infondata, perché non tiene conto della piena compatibilità, in fatto ed in diritto, tra la condotta accertata e l'aggravante contestata, nella sua dimensione soggettiva. Risulta, invero, acclarato che l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], affiliato al gruppo Amato-Pagano e coinvolto nell'attività di narcotraffico gestita dalla compagine, fu deliberata, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco del sodalizio, allo scopo di preservare la compagine dall'eccessivo e pericoloso dinamismo di Romano, del quale si ventilava, peraltro, l'avvio di un percorso di collaborazione con la giustizia. In questo contesto, appare logico arguire che la detenzione delle armi fu finalizzata a favorire l'azione dell'associazione camorristica, in quanto condotta strumentale alla fisica eliminazione di un partecipe di dubbia affidabilità, ciò che appare sufficiente a fondare la contestazione dell'aggravante, che deve ritenersi integrata anche laddove declinata in uno solo dei suoi versanti e, dunque, a prescindere dall'impiego, nella consumazione del reato, del c.d. «metodo mafioso». Rebus sic stantibus, deve prendersi atto — in ossequio a consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157) — dell'inammissibilità, per carenza di interesse, del motivo con il quale si lamenti che la sentenza di secondo grado non ha preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. 4. A proposito del secondo motivo, deve ricordarsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass. Sez. U, sent. n. 10713 del 25/02/2010, dep. 18/03/2010, Rv. 245931) ed aggiungersi che, nella specie, il giudice di appello ha comunque illustrato in maniera adeguata le ragioni della propria scelta (cfr. pag. 8), richiamando al riguardo l'enorme gravità della condotta, la preminenza del ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] e la sua biografia penale.Pertinente, al riguardo, si rivela, altresì, il richiamo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Pieracci, Rv. 260415). Né, va conclusivamente notato, appare eccentrico il riferimento al curriculum criminale, per come apprezzato all'atto della decisione (cfr. sul punto, la sentenza di primo grado, pagg. 39-40 e, poi, 42-43), anziché al fatto, sottolineato nel ricorso, che [OSCURATO:PERSONA], al tempo dell'omicidio, non avesse ancora riportato condanne definitive. 5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/03/2022.