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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 luglio 2025

Cassazione n. 27834/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 319/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8823/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/7/1983 avverso la sentenza del Tribunale di Genova del 17/12/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’annullamento della sentenza con rinvio limitatamente al motivo relativo alla causa di non punibilità e il rigetto nel resto del ricorso; udite le conclusioni del difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Genova, all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato Nicusor [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 3.800 euro di ammenda e Francesco [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 2.000 euro di ammenda - previa conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 53 L. n. 689 del 1981 - per il reato di cui all’art. 18 R.D. n. 773 del 1931.

Per quanto premesso dal Tribunale, risultava dagli atti che il 21.11.2020 si fosse tenuta a Genova, senza alcuna autorizzazione amministrativa, una manifestazione di solidarietà nei confronti di un'attivista sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Risultava, altresì, quanto alla posizione degli imputati, che in quella occasione [OSCURATO:PERSONA] aveva affisso uno striscione sulla parete di un palazzo, aveva utilizzato una bomboletta spray per scrivere ulteriori frasi su altri striscioni già appesi, aveva portato un piccolo impianto acustico e aveva preso la parola nel corso della manifestazione, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva portato insieme a [OSCURATO:PERSONA] l'impianto acustico e lo aveva utilizzato per prendere a sua volta la parola.

La sentenza ha dato atto che queste circostanze erano documentate nelle informative in atti, a cui erano allegati anche i fotogrammi che ritraevano gli imputati.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale lo ha differenziato, ritenendo la posizione di [OSCURATO:PERSONA] più gravata di quella di Carreri, e, diminuita nella misura di un terzo la pena per il rito, ha sostituito la pena detentiva, su richiesta degli stessi imputati, con la pena CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27834/2025 Roma, lì, 29/07/2025 pecuniaria, stabilendo la somma di 30 euro per ogni giorno di arresto. 2.Avverso la predetta ordinanza, è stato presentato atto di appello dal difensore degli imputati, il quale ha premesso di ritenere appellabile la sentenza che abbia irrogato una pena pecuniaria in sostituzione di pena detentiva, ipotesi in cui – ha osservato – non trova applicazione il disposto dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

L’appello è stato trasmesso a questa Corte, in quanto riqualificato come ricorso per cassazione, e si articola in tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 18 R.D. n. 773 del 1931 nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Il tribunale ha ritenuto che gli imputati fossero certamente consapevoli dell'assenza di autorizzazione amministrativa per la manifestazione, ma si tratta di un'affermazione del tutto indimostrata, che non evidenzia alcun elemento sintomatico da cui desumere la rimproverabilità soggettiva del fatto agli agenti, non essendo stato condotto alcun accertamento o approfondimento istruttorio sul punto.

Di conseguenza, l'affermazione della sussistenza dell'elemento psicologico è apodittica e si basa su una mera presunzione. 2.2 Con il secondo motivo, deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Benché la difesa avesse espressamente richiesto l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice non ha affatto motivato sul punto, né si può ritenere che la motivazione sia implicita dal momento che la sentenza non richiama elementi che contraddicano in fatto una valutazione di particolare tenuità.

Viceversa, ricorrono vari elementi di segno positivo che il giudice non ha considerato, come il fatto che l’evento ha coinvolto un numero esiguo di persone, ha avuto una durata assai limitata e si è caratterizzato per un allestimento organizzativo di tipo rudimentale.

Né risulta che gli imputati abbiano posto in essere, peraltro nell'esercizio di una libertà costituzionalmente garantita, condotte dotate di particolare pericolosità.

Di conseguenza, la lesione al bene tutelato è stata di particolare tenuità, non essendosi concretizzato alcun pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. 2.3 Con il terzo motivo, deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133, 133-ter, 62-bis cod. pen., 442, comma 2, cod. proc. pen., 56-quater L. 689 del 1981, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Nella quantificazione della pena base, il giudice si è discostato in maniera consistente dal minimo edittale, applicando addirittura a [OSCURATO:PERSONA] il massimo della pena senza rendere un'adeguata motivazione in merito alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.

In ogni caso, le risultanze processuali che si sono già esposte nel secondo motivo mal si conciliano con la pena irrogata dal giudice.

Nessuna motivazione, inoltre, si rinviene in ordine alle circostanze attenuanti generiche, benché fossero plurimi gli elementi di segno positivo che avrebbero giustificato un trattamento sanzionatorio più benevolo.

Quanto, poi, alla individuazione del valore giornaliero di ragguaglio in tema di pena pecuniaria sostitutiva, la decisione del giudice non è coerente con i dati relativi alle condizioni economiche degli imputati, che erano state oggetto di specifica produzione: si tratta di soggetti che versano in condizioni modeste.

Non si comprende, ancora, perché il giudice non abbia preso in considerazione l'art. 133-ter cod. pen. per rateizzare il pagamento della sanzione irrogata.

Proprio le precarie condizioni economiche degli imputati e l'elevato ammontare della sanzione irrogata avrebbero dovuto convincerlo a predisporre un piano di rateizzazione.

Quanto, infine, alla violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., il giudice non ha tenuto conto della natura contravvenzionale del reato e ha applicato la riduzione di un terzo della pena in luogo della metà, prevista dalla legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il vaglio dei motivi di impugnazione deve essere necessariamente proceduto dall’esame della questione posta sin dalla presentazione dell’atto di appello, poi riqualificato in ricorso per cassazione, della appellabilità della sentenza che applichi la pena dell’ammenda in sostituzione della pena dell’arresto, riproposta dal difensore degli imputati anche in apertura della trattazione orale.

Il collegio intende dare continuità all’orientamento affermato da Sez. 3, n. 20573 del 13/3/2024, Staffieri (e poi confermato, per esempio, da Sez. 1, n. 33605 del 9/5/2024, Meggiorin, nonché da Sez. 2, n. 43746 del 15/10/2024, Fazi), secondo cui, in tema di impugnazioni, è inappellabile la sentenza di condanna con la quale è inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione, in tutto o in parte, di quella dell'arresto, per effetto del disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689.

È qui sufficiente fare sintetico richiamo alle argomentazioni su cui si fonda detto orientamento, che possono così di seguito compendiarsi: a) le pene “sostitutive di pene detentive brevi” sono esse stesse “pene” ai sensi del nuovo art. 20-bis cod. pen, come introdotto dal d.lg. n. 150 del 2022, e sono irrogate dal giudice della cognizione, sicché non è più sostenibile la tesi secondo cui la loro applicazione concerna la sola fase della esecuzione; b) l’espresso ampliamento dell’area della inappellabilità alla condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità consente di affermare che il legislatore abbia voluto prevedere l’appellabilità delle sole pene sostitutive che incidono sulla libertà personale del condannato (semilibertà e detenzione domiciliare); c) la medesima circostanza destituisce di fondamento anche l’argomento secondo cui la revocabilità della pena pecuniaria sostitutiva non giustificava il sacrificio del secondo grado di giudizio, giacché anche il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere revocato ex art. 66 L. n. 689 del 1981.

A tali persuasive argomentazioni, debbono essere aggiunte quelle formulate da una più recente pronuncia di legittimità (Sez. 1, n. 13795 del 12/12/2024, dep. 2025, Aveta, Rv. 287878 – 01, spec. in motivazione), tra le quali quella secondo cui, con la modifica dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. adoperata già dell'art. 2 comma 1, lett. a), d.lgs. n. 11 del 2018, che ha inserito fra le parole «sono inappellabili» l'espressione, dal tenore letterale insuperabile, «in ogni caso», il legislatore ha inteso evidentemente soddisfare le esigenze deflattive dell'impugnazione in appello.

Nell'estendere, con la riformulazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., il regime di inappellabilità alle sentenze di condanna per le quali è stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, il d.lgs. n. 150 del 2022 è necessariamente partito dal presupposto (implicito) che fossero già inappellabili le sentenze di condanna all'arresto sostituito con l'ammenda.

Invero, sarebbe tacciabile di irrazionalità la novella, se intesa nel senso di prevedere, rispetto alle contravvenzioni, la sola impugnazione con ricorso per cassazione a fronte di condanna al lavoro di pubblica utilità (che è pena limitativa della libertà personale), lasciando il doppio grado di merito quando è inflitta la pena pecuniaria sostitutiva (che non limita la libertà personale).

Di conseguenza, va riconfermata la soluzione della inappellabilità della sentenza di condanna con cui è stata applicata la pena dell'ammenda in sostituzione di quella dell'arresto, assecondata, del resto, dalla considerazione che le ultime modifiche del d.lgs. n. 150 del 2022 in tema di appello puntano ad implementarne l’efficienza attraverso una riduzione dell’appellabilità, in un’ottica deflattiva di semplificazione del sistema delle impugnazioni che persegue il risultato della maggiore celerità nella definizione dei processi.

2. Ciò premesso, il ricorso è parzialmente fondato nei termini che saranno di seguito esposti.

Innanzitutto, il primo motivo deve essere disatteso, in quanto è essenzialmente rivalutativo nel merito e attacca la sentenza di condanna in ordine all’elemento soggettivo del reato con argomenti che non tengono conto del fatto che il capo di imputazione, prima, e la sentenza che ne convalida la fondatezza, poi, individuano – senza specifiche contestazioni sul punto – i due odierni ricorrenti come i promotori della manifestazione.

Peraltro, costituisce costante affermazione della giurisprudenza di legittimità quella secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di omesso previo avviso al Questore di cui all'art 18 TULPS, risponde come promotore di una riunione in luogo pubblico o di un corteo per le pubbliche vie non soltanto chi progetta, indice, promuove e organizza la manifestazione, ma anche chi collabora alla realizzazione pratica e al buon esito della stessa (Sez. 1, n. 35493 del 17/11/2020, Limido, Rv. 280200 – 01; Sez. 1, n. 42448 del 21/10/2009, Corradini, Rv. 245561 – 01; Sez. 1, n. 7883 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Messina, Rv. 202118 - 01).

Tanto stabilito, l’obbligo del preavviso grava appunto, ex art. 18, comma primo, R.D. n. 773 del 1931, sui promotori, il difetto del cui elemento soggettivo l’impugnazione individua nel fatto che manchi la prova che essi fossero consapevoli che altri non avessero già provveduto a dare avviso all’autorità.

In disparte l’osservazione che il difensore non indica chi altri avrebbe dovuto alternativamente provvedere (anche il capo di imputazione non individua ulteriori promotori, oltre a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), resta il fatto che nessuno dei due ricorrenti adempì all’obbligo di dare avviso al questore e che, ciò nonostante, essi diedero luogo, in concorso tra loro, al presidio non autorizzato.

Ciascuno dei due, dunque, agì nella consapevolezza che il necessario avviso non era stato dato; peraltro, anche a voler accedere alla indimostrata tesi difensiva, i ricorrenti sarebbero venuti meno comunque, in quanto promotori, ad un dovere di diligenza di accertarsi che l’obbligo fosse stato eventualmente assolto da altri coobbligati, ciò che assumerebbe eguale rilievo per la integrazione del reato di natura contravvenzionale.

3. Il secondo motivo, invece, è fondato.

Risulta dalla stessa sentenza impugnata che il difensore degli imputati, in sede di conclusioni, avesse chiesto l’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen.

La sentenza impugnata è priva di motivazione che attesti la espressa presa in considerazione da parte del Tribunale di tale richiesta difensiva e che indichi le ragioni della sua eventuale infondatezza.

Ora, costituisce principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la sentenza che, in generale, non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione difensiva e che, in particolare, non si pronunci espressamente sulla richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. non è censurabile quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01; Sez. 3, n. 43604 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cincolà, Rv. 282097 – 01).

Ebbene, si ha motivazione implicita quando i motivi della soluzione di una determinata questione debbono intendersi logicamente contenuti e indirettamente svolti nelle considerazioni e nelle ragioni esposte per dar conto della soluzione adottata rispetto ad altra questione, distinta dalla prima.

In questa ottica, non è rinvenibile nella parte della sentenza che motiva sulla sussistenza del reato e che apprezza la responsabilità degli imputati il richiamo ad elementi che consentano di escludere una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità.

Il Tribunale descrive la condotta degli imputati essenzialmente per dare conto che integri gli estremi del reato contestato e anche quando affronta il profilo del trattamento sanzionatorio opera un riferimento alle modalità “più pregnanti” della condotta di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a [OSCURATO:PERSONA] per giustificare una diversificazione della pena, ma pur sempre in un prospettiva di comparazione tra i due (nel contesto della quale, comunque, la condotta di uno di essi è giudicata meno grave di quello dell’altro) e non per significare in assoluto una connotazione del fatto concreto in termini di non esiguità.

Si deve ritenere, dunque, che la sentenza impugnata abbia omesso di motivare su una specifica deduzione difensiva; si impone, pertanto, il suo annullamento parziale, in accoglimento del secondo motivo, limitatamente al profilo della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

4. L’accoglimento del secondo motivo, implicando prima ancora la rinnovata valutazione di un aspetto suscettibile di riverberare eventuali effetti sulla stessa condanna degli imputati, assorbe il terzo motivo relativo alle vicende della pena, e in particolare alla quantificazione della pena base, al diniego delle attenuanti generiche, alla commisurazione della pena sostitutiva, alla violazione dell’art. 133-ter cod. pen., alla misura della riduzione per il rito abbreviato (che l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., individua nella metà della pena, anziché in un terzo, se si procede per una contravvenzione).

Resta impregiudicata ogni valutazione sulle doglianze formulate con il terzo motivo.

5. Alla luce di quanto fin qui osservato, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Genova in diversa persona fisica.

Nel resto, i ricorsi devono essere rigettati.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova in diversa persona fisica.

Rigetta nel resto i ricorsi.

Così è deciso, 02/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 319/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8823/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/7/1983 avverso la sentenza del Tribunale di Genova del 17/12/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’annullamento della sentenza con rinvio limitatamente al motivo relativo alla causa di non punibilità e il rigetto nel resto del ricorso; udite le conclusioni del difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Genova, all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato Nicusor [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 3.800 euro di ammenda e Francesco [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 2.000 euro di ammenda - previa conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 53 L. n. 689 del 1981 - per il reato di cui all’art. 18 R.D. n. 773 del 1931. Per quanto premesso dal Tribunale, risultava dagli atti che il 21.11.2020 si fosse tenuta a Genova, senza alcuna autorizzazione amministrativa, una manifestazione di solidarietà nei confronti di un'attivista sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Risultava, altresì, quanto alla posizione degli imputati, che in quella occasione [OSCURATO:PERSONA] aveva affisso uno striscione sulla parete di un palazzo, aveva utilizzato una bomboletta spray per scrivere ulteriori frasi su altri striscioni già appesi, aveva portato un piccolo impianto acustico e aveva preso la parola nel corso della manifestazione, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva portato insieme a [OSCURATO:PERSONA] l'impianto acustico e lo aveva utilizzato per prendere a sua volta la parola. La sentenza ha dato atto che queste circostanze erano documentate nelle informative in atti, a cui erano allegati anche i fotogrammi che ritraevano gli imputati. Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale lo ha differenziato, ritenendo la posizione di [OSCURATO:PERSONA] più gravata di quella di Carreri, e, diminuita nella misura di un terzo la pena per il rito, ha sostituito la pena detentiva, su richiesta degli stessi imputati, con la pena CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27834/2025 Roma, lì, 29/07/2025 pecuniaria, stabilendo la somma di 30 euro per ogni giorno di arresto. 2.Avverso la predetta ordinanza, è stato presentato atto di appello dal difensore degli imputati, il quale ha premesso di ritenere appellabile la sentenza che abbia irrogato una pena pecuniaria in sostituzione di pena detentiva, ipotesi in cui – ha osservato – non trova applicazione il disposto dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. L’appello è stato trasmesso a questa Corte, in quanto riqualificato come ricorso per cassazione, e si articola in tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 18 R.D. n. 773 del 1931 nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il tribunale ha ritenuto che gli imputati fossero certamente consapevoli dell'assenza di autorizzazione amministrativa per la manifestazione, ma si tratta di un'affermazione del tutto indimostrata, che non evidenzia alcun elemento sintomatico da cui desumere la rimproverabilità soggettiva del fatto agli agenti, non essendo stato condotto alcun accertamento o approfondimento istruttorio sul punto. Di conseguenza, l'affermazione della sussistenza dell'elemento psicologico è apodittica e si basa su una mera presunzione. 2.2 Con il secondo motivo, deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Benché la difesa avesse espressamente richiesto l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice non ha affatto motivato sul punto, né si può ritenere che la motivazione sia implicita dal momento che la sentenza non richiama elementi che contraddicano in fatto una valutazione di particolare tenuità. Viceversa, ricorrono vari elementi di segno positivo che il giudice non ha considerato, come il fatto che l’evento ha coinvolto un numero esiguo di persone, ha avuto una durata assai limitata e si è caratterizzato per un allestimento organizzativo di tipo rudimentale. Né risulta che gli imputati abbiano posto in essere, peraltro nell'esercizio di una libertà costituzionalmente garantita, condotte dotate di particolare pericolosità. Di conseguenza, la lesione al bene tutelato è stata di particolare tenuità, non essendosi concretizzato alcun pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. 2.3 Con il terzo motivo, deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133, 133-ter, 62-bis cod. pen., 442, comma 2, cod. proc. pen., 56-quater L. 689 del 1981, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Nella quantificazione della pena base, il giudice si è discostato in maniera consistente dal minimo edittale, applicando addirittura a [OSCURATO:PERSONA] il massimo della pena senza rendere un'adeguata motivazione in merito alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato. In ogni caso, le risultanze processuali che si sono già esposte nel secondo motivo mal si conciliano con la pena irrogata dal giudice. Nessuna motivazione, inoltre, si rinviene in ordine alle circostanze attenuanti generiche, benché fossero plurimi gli elementi di segno positivo che avrebbero giustificato un trattamento sanzionatorio più benevolo. Quanto, poi, alla individuazione del valore giornaliero di ragguaglio in tema di pena pecuniaria sostitutiva, la decisione del giudice non è coerente con i dati relativi alle condizioni economiche degli imputati, che erano state oggetto di specifica produzione: si tratta di soggetti che versano in condizioni modeste. Non si comprende, ancora, perché il giudice non abbia preso in considerazione l'art. 133-ter cod. pen. per rateizzare il pagamento della sanzione irrogata. Proprio le precarie condizioni economiche degli imputati e l'elevato ammontare della sanzione irrogata avrebbero dovuto convincerlo a predisporre un piano di rateizzazione. Quanto, infine, alla violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., il giudice non ha tenuto conto della natura contravvenzionale del reato e ha applicato la riduzione di un terzo della pena in luogo della metà, prevista dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il vaglio dei motivi di impugnazione deve essere necessariamente proceduto dall’esame della questione posta sin dalla presentazione dell’atto di appello, poi riqualificato in ricorso per cassazione, della appellabilità della sentenza che applichi la pena dell’ammenda in sostituzione della pena dell’arresto, riproposta dal difensore degli imputati anche in apertura della trattazione orale. Il collegio intende dare continuità all’orientamento affermato da Sez. 3, n. 20573 del 13/3/2024, Staffieri (e poi confermato, per esempio, da Sez. 1, n. 33605 del 9/5/2024, Meggiorin, nonché da Sez. 2, n. 43746 del 15/10/2024, Fazi), secondo cui, in tema di impugnazioni, è inappellabile la sentenza di condanna con la quale è inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione, in tutto o in parte, di quella dell'arresto, per effetto del disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689. È qui sufficiente fare sintetico richiamo alle argomentazioni su cui si fonda detto orientamento, che possono così di seguito compendiarsi: a) le pene “sostitutive di pene detentive brevi” sono esse stesse “pene” ai sensi del nuovo art. 20-bis cod. pen, come introdotto dal d.lg. n. 150 del 2022, e sono irrogate dal giudice della cognizione, sicché non è più sostenibile la tesi secondo cui la loro applicazione concerna la sola fase della esecuzione; b) l’espresso ampliamento dell’area della inappellabilità alla condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità consente di affermare che il legislatore abbia voluto prevedere l’appellabilità delle sole pene sostitutive che incidono sulla libertà personale del condannato (semilibertà e detenzione domiciliare); c) la medesima circostanza destituisce di fondamento anche l’argomento secondo cui la revocabilità della pena pecuniaria sostitutiva non giustificava il sacrificio del secondo grado di giudizio, giacché anche il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere revocato ex art. 66 L. n. 689 del 1981. A tali persuasive argomentazioni, debbono essere aggiunte quelle formulate da una più recente pronuncia di legittimità (Sez. 1, n. 13795 del 12/12/2024, dep. 2025, Aveta, Rv. 287878 – 01, spec. in motivazione), tra le quali quella secondo cui, con la modifica dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. adoperata già dell'art. 2 comma 1, lett. a), d.lgs. n. 11 del 2018, che ha inserito fra le parole «sono inappellabili» l'espressione, dal tenore letterale insuperabile, «in ogni caso», il legislatore ha inteso evidentemente soddisfare le esigenze deflattive dell'impugnazione in appello. Nell'estendere, con la riformulazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., il regime di inappellabilità alle sentenze di condanna per le quali è stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, il d.lgs. n. 150 del 2022 è necessariamente partito dal presupposto (implicito) che fossero già inappellabili le sentenze di condanna all'arresto sostituito con l'ammenda. Invero, sarebbe tacciabile di irrazionalità la novella, se intesa nel senso di prevedere, rispetto alle contravvenzioni, la sola impugnazione con ricorso per cassazione a fronte di condanna al lavoro di pubblica utilità (che è pena limitativa della libertà personale), lasciando il doppio grado di merito quando è inflitta la pena pecuniaria sostitutiva (che non limita la libertà personale). Di conseguenza, va riconfermata la soluzione della inappellabilità della sentenza di condanna con cui è stata applicata la pena dell'ammenda in sostituzione di quella dell'arresto, assecondata, del resto, dalla considerazione che le ultime modifiche del d.lgs. n. 150 del 2022 in tema di appello puntano ad implementarne l’efficienza attraverso una riduzione dell’appellabilità, in un’ottica deflattiva di semplificazione del sistema delle impugnazioni che persegue il risultato della maggiore celerità nella definizione dei processi. 2. Ciò premesso, il ricorso è parzialmente fondato nei termini che saranno di seguito esposti. Innanzitutto, il primo motivo deve essere disatteso, in quanto è essenzialmente rivalutativo nel merito e attacca la sentenza di condanna in ordine all’elemento soggettivo del reato con argomenti che non tengono conto del fatto che il capo di imputazione, prima, e la sentenza che ne convalida la fondatezza, poi, individuano – senza specifiche contestazioni sul punto – i due odierni ricorrenti come i promotori della manifestazione. Peraltro, costituisce costante affermazione della giurisprudenza di legittimità quella secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di omesso previo avviso al Questore di cui all'art 18 TULPS, risponde come promotore di una riunione in luogo pubblico o di un corteo per le pubbliche vie non soltanto chi progetta, indice, promuove e organizza la manifestazione, ma anche chi collabora alla realizzazione pratica e al buon esito della stessa (Sez. 1, n. 35493 del 17/11/2020, Limido, Rv. 280200 – 01; Sez. 1, n. 42448 del 21/10/2009, Corradini, Rv. 245561 – 01; Sez. 1, n. 7883 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Messina, Rv. 202118 - 01). Tanto stabilito, l’obbligo del preavviso grava appunto, ex art. 18, comma primo, R.D. n. 773 del 1931, sui promotori, il difetto del cui elemento soggettivo l’impugnazione individua nel fatto che manchi la prova che essi fossero consapevoli che altri non avessero già provveduto a dare avviso all’autorità. In disparte l’osservazione che il difensore non indica chi altri avrebbe dovuto alternativamente provvedere (anche il capo di imputazione non individua ulteriori promotori, oltre a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), resta il fatto che nessuno dei due ricorrenti adempì all’obbligo di dare avviso al questore e che, ciò nonostante, essi diedero luogo, in concorso tra loro, al presidio non autorizzato. Ciascuno dei due, dunque, agì nella consapevolezza che il necessario avviso non era stato dato; peraltro, anche a voler accedere alla indimostrata tesi difensiva, i ricorrenti sarebbero venuti meno comunque, in quanto promotori, ad un dovere di diligenza di accertarsi che l’obbligo fosse stato eventualmente assolto da altri coobbligati, ciò che assumerebbe eguale rilievo per la integrazione del reato di natura contravvenzionale. 3. Il secondo motivo, invece, è fondato. Risulta dalla stessa sentenza impugnata che il difensore degli imputati, in sede di conclusioni, avesse chiesto l’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen. La sentenza impugnata è priva di motivazione che attesti la espressa presa in considerazione da parte del Tribunale di tale richiesta difensiva e che indichi le ragioni della sua eventuale infondatezza. Ora, costituisce principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la sentenza che, in generale, non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione difensiva e che, in particolare, non si pronunci espressamente sulla richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. non è censurabile quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01; Sez. 3, n. 43604 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cincolà, Rv. 282097 – 01). Ebbene, si ha motivazione implicita quando i motivi della soluzione di una determinata questione debbono intendersi logicamente contenuti e indirettamente svolti nelle considerazioni e nelle ragioni esposte per dar conto della soluzione adottata rispetto ad altra questione, distinta dalla prima. In questa ottica, non è rinvenibile nella parte della sentenza che motiva sulla sussistenza del reato e che apprezza la responsabilità degli imputati il richiamo ad elementi che consentano di escludere una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità. Il Tribunale descrive la condotta degli imputati essenzialmente per dare conto che integri gli estremi del reato contestato e anche quando affronta il profilo del trattamento sanzionatorio opera un riferimento alle modalità “più pregnanti” della condotta di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a [OSCURATO:PERSONA] per giustificare una diversificazione della pena, ma pur sempre in un prospettiva di comparazione tra i due (nel contesto della quale, comunque, la condotta di uno di essi è giudicata meno grave di quello dell’altro) e non per significare in assoluto una connotazione del fatto concreto in termini di non esiguità. Si deve ritenere, dunque, che la sentenza impugnata abbia omesso di motivare su una specifica deduzione difensiva; si impone, pertanto, il suo annullamento parziale, in accoglimento del secondo motivo, limitatamente al profilo della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. 4. L’accoglimento del secondo motivo, implicando prima ancora la rinnovata valutazione di un aspetto suscettibile di riverberare eventuali effetti sulla stessa condanna degli imputati, assorbe il terzo motivo relativo alle vicende della pena, e in particolare alla quantificazione della pena base, al diniego delle attenuanti generiche, alla commisurazione della pena sostitutiva, alla violazione dell’art. 133-ter cod. pen., alla misura della riduzione per il rito abbreviato (che l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., individua nella metà della pena, anziché in un terzo, se si procede per una contravvenzione). Resta impregiudicata ogni valutazione sulle doglianze formulate con il terzo motivo. 5. Alla luce di quanto fin qui osservato, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Genova in diversa persona fisica. Nel resto, i ricorsi devono essere rigettati. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova in diversa persona fisica. Rigetta nel resto i ricorsi. Così è deciso, 02/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27834/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris