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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 agosto 1947

Cassazione n. 14926/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Il difensore dell'imputato, in data 11 gennaio 2024, ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso.

Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona, che ha confermato la sua affermazione di responsabilità, sancita in primo grado, in relazione ai delitti di cui agli artt. 216 comma 1 n. 1, 216 comma 1 n. 2, 223 - ritenuta contestata in fatto l'aggravante dei più fatti di bancarotta di cui all'art. 219 cpv. n. 1 - del r.d. n. 267/42, commessi il 10 luglio 2012 nella qualità di socio accomandatario e amministratore della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & c.. 2.E' stato articolato un solo motivo, che ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di reità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con esclusivo riferimento all'operazione di cessione del contratto di leasing immobiliare originariamente stipulato dalla fallita con la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., dal momento che la stessa sentenza impugnata avrebbe sostenuto come il negozio giuridico di trasferimento fosse stato privo di efficacia dannosa per i creditori, avendo ridotto gli oneri finanziari, attinenti l'entità dei canoni di locazione rimasti impagati, a carico della [OSCURATO:SOCIETA]., salvo poi condannare l'imputato sulla base di precedente giurisprudenziale inconferente.

L'annullamento della sentenza comporterebbe, necessariamente, una rivisitazione del trattamento sanzionatorio per gli altri delitti oggetto della condanna.

Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.Va premesso che la sentenza impugnata costituisce una ipotesi di c.d. doppia conforme, sicché «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd.

"doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Cass. pen., sez. 12.06.2019 - dep. 6.09.2019, n. 37295, rv. 27218). v 2.Mette conto ancora ricordare che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, in quanto i medesimi, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata, devono considerarsi non specifici e dunque soltanto apparenti (Cass. sez.2, n.42046 del 17/7/19, Boutartour, rv.277710; sez.6, n. 20377 del 2009, rv. 243838; sez. 5, n. 28011 del 2013, rv. 255568; sez.2, n. 11951 del 2014, rv. 259425). 3.11 ricorrente non si confronta, compiutamente, con la "ratio decidendi" delle sentenze di merito, che - contrariamente a quanto assunto nell'unico motivo dell'atto d'impugnazione - sono concordi nell'attribuire alle singole alienazioni negoziali in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. la veste di una complessiva dissimulazione di un contratto di cessione di azienda a connotazione distrattiva, in quanto proiettato nel più ampio progetto di accantonamento della società, poi fallita, a favore di altro ente, destinato a "replicarne" l'attività.

La pronuncia del tribunale - par. 3 "la valutazione del materiale probatorio" - e quella della Corte d'appello, pagg.5-8 - hanno messo in rilievo che i contratti traslativi dei beni dell'impresa commerciale - esaminati dunque alla luce dell'operazione di natura sostanzialmente dissipativa del capannone, svolta nel medesimo torno di tempo ed avente ad oggetto la cessione del contratto di leasing - sono intercorsi tra parti strettamente correlate, con la costituzione ad hoc di una società riconducibile al medesimo vertice imprenditoriale e contesto organizzativo, facente capo all'imputato medesimo; in altre parole, il management dell'impresa poi fallita si è risolto, in una fase di dissesto, a dismettere integralmente i fattori produttivi dell'attività - di cui, oltre al magazzino, facevano parte i beni strumentali, tra i quali il capannone - in pregiudizio del ceto creditorio, distaccandoli a proprio favore attraverso la creazione di persona giuridica destinata a proseguirne, nello stesso sito e con i medesimi dipendenti e macchinari, per quanto possibile, la parte "buona", potenzialmente foriera di utili.

In questa prospettiva ricostruttiva, la sentenza del primo giudizio di cognizione e quella di secondo grado non hanno affatto valutato, riduttivamente, la congruità delle somme che si sostengono corrisposte per il trasferimento del contratto di leasing immobiliare e dunque la sua irrilevanza penale, ma hanno osservato che il dirottamento delle merci delle sedi operative di Torriana ed Argelato è avvenuto senza effettiva corresponsione del corrispettivo, che il valore patrimoniale delle medesime era consistente e ben superiore alla cifra di euro 149.000 che si assume pattuita e che in ogni caso non risulta elargita, e che analoga simulazione ha investito il subentro nel contratto di leasing della ALATO s.r.I., amministrata da un ex dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che era solo un prestanome del GIULIANELLI, tanto che l'importo di 106.000 euro - che in tesi difensiva rappresenterebbe l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria non pagati dalla di poi fallita, erogati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della concedente all'atto del subentro nel contratto di leasing - è stato in un primo tempo giustificato, con una versione diversa e deponente per la complessiva opacità dell'iniziativa (a cui ha evidentemente contribuito la dolosa sottrazione della contabilità, non contestata dal ricorso per cassazione), con il pagamento del saldo del prezzo delle rimanenze dello stabilimento di Torriana; e con ciò rimarcando la necessità di una interpretazione globale dei singoli frammenti delle operazioni, distinte solo sul piano formale, ma in realtà unitariamente caratterizzate da un disegno spoliativo di lampante rilevanza penale, attraverso il quale la società è stata definitivamente "parcheggiata" senza futuro e abbandonata al destino del fallimento.

E quando tutti i fattori aziendali, potenzialmente idonei a generare avviamento - che ne incorpora, a sua volta, la complessiva attitudine a creare reddito - siano oggetto di distacco, in assenza di adeguata contropartita, ben si configura il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione ex art. 216 primo comma n. 1 I.f. (cfr. Cass. Sez. 5, n. 5357 del 30/11/2017, Sirna, Rv. 272108, che ha richiamato sez. 5, n. 3817 del 11/12/2012 e sez. 5, n. 8598 del 24/05/1982, Rv. 155357), come integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale (sez.5, n. 34464 del 14/05/2018, Innocenti, Rv.273644; sez.5, n.42218 del 19/10/2021, Cannella, Rv. 282040). 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore dell'imputato, in data 11 gennaio 2024, ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso. Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona, che ha confermato la sua affermazione di responsabilità, sancita in primo grado, in relazione ai delitti di cui agli artt. 216 comma 1 n. 1, 216 comma 1 n. 2, 223 - ritenuta contestata in fatto l'aggravante dei più fatti di bancarotta di cui all'art. 219 cpv. n. 1 - del r.d. n. 267/42, commessi il 10 luglio 2012 nella qualità di socio accomandatario e amministratore della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & c.. 2.E' stato articolato un solo motivo, che ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di reità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con esclusivo riferimento all'operazione di cessione del contratto di leasing immobiliare originariamente stipulato dalla fallita con la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., dal momento che la stessa sentenza impugnata avrebbe sostenuto come il negozio giuridico di trasferimento fosse stato privo di efficacia dannosa per i creditori, avendo ridotto gli oneri finanziari, attinenti l'entità dei canoni di locazione rimasti impagati, a carico della [OSCURATO:SOCIETA]., salvo poi condannare l'imputato sulla base di precedente giurisprudenziale inconferente. L'annullamento della sentenza comporterebbe, necessariamente, una rivisitazione del trattamento sanzionatorio per gli altri delitti oggetto della condanna. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.Va premesso che la sentenza impugnata costituisce una ipotesi di c.d. doppia conforme, sicché «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Cass. pen., sez. 12.06.2019 - dep. 6.09.2019, n. 37295, rv. 27218). v 2.Mette conto ancora ricordare che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, in quanto i medesimi, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata, devono considerarsi non specifici e dunque soltanto apparenti (Cass. sez.2, n.42046 del 17/7/19, Boutartour, rv.277710; sez.6, n. 20377 del 2009, rv. 243838; sez. 5, n. 28011 del 2013, rv. 255568; sez.2, n. 11951 del 2014, rv. 259425). 3.11 ricorrente non si confronta, compiutamente, con la "ratio decidendi" delle sentenze di merito, che - contrariamente a quanto assunto nell'unico motivo dell'atto d'impugnazione - sono concordi nell'attribuire alle singole alienazioni negoziali in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. la veste di una complessiva dissimulazione di un contratto di cessione di azienda a connotazione distrattiva, in quanto proiettato nel più ampio progetto di accantonamento della società, poi fallita, a favore di altro ente, destinato a "replicarne" l'attività. La pronuncia del tribunale - par. 3 "la valutazione del materiale probatorio" - e quella della Corte d'appello, pagg.5-8 - hanno messo in rilievo che i contratti traslativi dei beni dell'impresa commerciale - esaminati dunque alla luce dell'operazione di natura sostanzialmente dissipativa del capannone, svolta nel medesimo torno di tempo ed avente ad oggetto la cessione del contratto di leasing - sono intercorsi tra parti strettamente correlate, con la costituzione ad hoc di una società riconducibile al medesimo vertice imprenditoriale e contesto organizzativo, facente capo all'imputato medesimo; in altre parole, il management dell'impresa poi fallita si è risolto, in una fase di dissesto, a dismettere integralmente i fattori produttivi dell'attività - di cui, oltre al magazzino, facevano parte i beni strumentali, tra i quali il capannone - in pregiudizio del ceto creditorio, distaccandoli a proprio favore attraverso la creazione di persona giuridica destinata a proseguirne, nello stesso sito e con i medesimi dipendenti e macchinari, per quanto possibile, la parte "buona", potenzialmente foriera di utili. In questa prospettiva ricostruttiva, la sentenza del primo giudizio di cognizione e quella di secondo grado non hanno affatto valutato, riduttivamente, la congruità delle somme che si sostengono corrisposte per il trasferimento del contratto di leasing immobiliare e dunque la sua irrilevanza penale, ma hanno osservato che il dirottamento delle merci delle sedi operative di Torriana ed Argelato è avvenuto senza effettiva corresponsione del corrispettivo, che il valore patrimoniale delle medesime era consistente e ben superiore alla cifra di euro 149.000 che si assume pattuita e che in ogni caso non risulta elargita, e che analoga simulazione ha investito il subentro nel contratto di leasing della ALATO s.r.I., amministrata da un ex dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che era solo un prestanome del GIULIANELLI, tanto che l'importo di 106.000 euro - che in tesi difensiva rappresenterebbe l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria non pagati dalla di poi fallita, erogati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della concedente all'atto del subentro nel contratto di leasing - è stato in un primo tempo giustificato, con una versione diversa e deponente per la complessiva opacità dell'iniziativa (a cui ha evidentemente contribuito la dolosa sottrazione della contabilità, non contestata dal ricorso per cassazione), con il pagamento del saldo del prezzo delle rimanenze dello stabilimento di Torriana; e con ciò rimarcando la necessità di una interpretazione globale dei singoli frammenti delle operazioni, distinte solo sul piano formale, ma in realtà unitariamente caratterizzate da un disegno spoliativo di lampante rilevanza penale, attraverso il quale la società è stata definitivamente "parcheggiata" senza futuro e abbandonata al destino del fallimento. E quando tutti i fattori aziendali, potenzialmente idonei a generare avviamento - che ne incorpora, a sua volta, la complessiva attitudine a creare reddito - siano oggetto di distacco, in assenza di adeguata contropartita, ben si configura il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione ex art. 216 primo comma n. 1 I.f. (cfr. Cass. Sez. 5, n. 5357 del 30/11/2017, Sirna, Rv. 272108, che ha richiamato sez. 5, n. 3817 del 11/12/2012 e sez. 5, n. 8598 del 24/05/1982, Rv. 155357), come integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale (sez.5, n. 34464 del 14/05/2018, Innocenti, Rv.273644; sez.5, n.42218 del 19/10/2021, Cannella, Rv. 282040). 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
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