CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14806/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6L;[OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA] (06432250485), in persona delsuo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocatoGiuseppe Conoscenti ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]);Numero registro generale 2892/2022Numero sezionale 233/2026Numero di raccolta generale 14806/2026Data pubblicazione 18/05/2026Agenzia delle Entrate Riscossione (13756881002), in persona del suoPresidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato (80224030587; [OSCURATO:EMAIL]);– controricorrenti –e sul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA] (06432250485), in persona delsuo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocatoGiuseppe Conoscenti ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente in via incidentale –contropersona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente al ricorso incidentale –Agenzia delle Entrate Riscossione (13756881002), in persona del suoPresidente p.t.;– intimata -avverso la sentenza n. 2253/2021, depositata il 15 giugno 2021, dellaCommissione tributaria regionale della Lombardia;Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 15 aprile 2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];uditi l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per le Fattorie di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per il [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 3 MedioValdarno, e l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, in via principale, per lacassazione della sentenza impugnata e, in via subordinata, per il rigettoNumero registro generale 2892/2022Numero sezionale 233/2026Numero di raccolta generale 14806/2026Data pubblicazione 18/05/2026del ricorso principale con accoglimento del ricorso incidentale delConsorzio.1. – Con sentenza n. 2253/2021, depositata il 15 giugno 2021, laCommissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto, perquanto di ragione, l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, così pronunciando in parziale riforma della sentenza diprime cure che aveva accolto l’impugnazione di una cartella dipagamento notificata dietro iscrizione a ruolo dei contributi consortilidi bonifica dovuti dalla contribuente per gli anni 2013 e 2014.1.1 – A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevatoche:- destituita di fondamento rimaneva la difesa svolta dallacontribuente circa la sussistenza della legittimazione passivadell’agente della riscossione – da questi contestata con l’atto di appello- in quanto le contestazioni svolte in giudizio riguardavano «… in viaesclusiva, … l'attività dell'ente impositore [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 3 MedioValdarno», così che l'Agenzia delle entrate Riscossione risultavacarente di «legittimazione passiva, per essere estranea ai fattilamentati ed oggetto di causa»; né «Trattandosi di cartella esattoriale,… era richiesta la fase del contraddittorio vera e propria, cosi comepreteso»;- del pari destituita di fondamento rimaneva l’eccezione diinammissibilità dell’appello per difetto di jus postulandi in quantosussisteva «la possibilità per l'Agente della Riscossione di essererappresentata da legali esterni, se iscritti in un elenco formato incoerenza con il codice dei contratti pubblici.»;- la nuova disciplina regionale delle attività di bonifica (l. regioneToscana, 27 dicembre 2012, n. 79, art. 26) aveva sostituito il pianodelle attività di bonifica alla previgente previsione di un piano generaleNumero registro generale 2892/2022Numero sezionale 233/2026Numero di raccolta generale 14806/2026Data pubblicazione 18/05/2026di bonifica (l. regione Toscana, 5 maggio 1994, n. 34, art. 8) e dettopiano «nel caso de quo, risulta da documentazione agli atti, esserestato regolarmente approvato per la sola annualità 2014», così che ilcontributo non poteva ritenersi dovuto (anche) per l’anno 2013;- l’ente impositore aveva dato conto dei presupposti impositivi ariguardo degli «immobili della società contribuente … [che]…ricadevano nel perimetro consortile» avendo «effettuato opere dimanutenzione ordinaria e di sorveglianza di corsi d'acqua» cheavevano evitato danni, e dalle quali erano conseguiti incrementi emigliorie che avevano «permesso di conservare il valore economicodegli immobili circoscritti nel perimetro consortile, evitando ildeterioramento»; e dagli stessi criteri di calcolo del contributo (cheavevano riguardo alla rendita catastale degli immobili, al redditoagrario e dominicale) poteva desumersi l’utilizzazione (anche) «diindici, più specifici, quali ad esempio, densità ed esercizio dellecanalizzazioni, dei corsi d'acqua, degli impianti di sollevamento, dellasofferenza idraulica ed altro ancora» che concorrevano alladeterminazione dell'indice di beneficio unitario;- andava, altresì, disattesa l’eccezione di giudicato esternoproposta con riferimento alla sentenza n. 1244/2017 dellaCommissione Tributaria Regionale della Toscana in quanto « … lefattispecie prese a confronto per gli anni 2012 e per gli anni 2013 e2014, non sono equiparabili. Non vi è comunanza di profili, tenutoconto che per l'annualità relativa all'anno 2012 il Piano generale dibonifica non era stato approvato, mentre per le annualità 2014, il Pianogenerale di bonifica era stato approvato e, quindi vi era unriconoscimento effettivo delle opere di bonifica eseguite … ».2. – Fattorie di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per la cassazione dellasentenza sulla base di sei motivi.Numero registro generale 2892/2022Numero sezionale 233/2026Numero di raccolta generale 14806/2026Data pubblicazione 18/05/2026Il [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorsoe, con successivo ricorso, ha a sua volta impugnato la sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale della Toscana sulla base di tre motividi ricorso cui Fattorie di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resiste con controricorso.L’Agenzia delle Entrate-Riscossione resiste con controricorso alricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.Le parti private hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In via pregiudiziale, va disattesa l’eccezione di inammissibilitàarticolata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione che assume, perl’appunto, la tardiva notifica del ricorso introduttivo (in data 16 luglio2018) a fronte di cartella di pagamento notificata il 9 maggio 2018.Difatti, va osservato, la sentenza resa in primo grado dallaCommissione Tributaria Provinciale di Milano reca uno specificoaccertamento in fatto in ordine alla tempestiva proposizione delricorso; e su detto accertamento, in difetto di impugnazione, si èformato il giudicato.Trattandosi, dunque, di accertamento in fatto cui si correla ilgiudicato espresso, l’eccezione di parte rimane in questa sede essastessa inammissibile (v., da ultimo, Cass. Sez. U., 29 agosto 2025, n.24172).2. – Tenuto, poi, conto del principio di unità dell'impugnazione -secondo il quale l'impugnazione proposta per prima determina lapendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, sottopena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte leeventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, le quali,pertanto, hanno sempre carattere incidentale, - va considerato che, neiprocedimenti con pluralità di parti, avvenuta ad istanza di una di essela notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, cui questo siastato notificato, devono proporre, a pena di decadenza, i loro eventualiNumero registro generale 2892/2022Numero sezionale 233/2026Numero di raccolta generale 14806/2026Data pubblicazione 18/05/2026ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento eperciò nella forma delle impugnazioni incidentali; ne consegue che ilricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, in forza degliartt. 333 e 371 cod. proc. civ., avrebbe potuto proporre soltantoimpugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima, deve avernei requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se lanotificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giornida quello dell'impugnazione principale (Cass. Sez. U., 25 giugno 2002,n. 9232 cui adde Cass., 18 dicembre 2024, n. 33127; Cass., 26novembre 2019, n. 30775; Cass. Sez. U., 20 marzo 2017, n. 7074;Cass., 18 luglio 2014, n. 16501; Cass., 30 dicembre 2009, n. 27887;Cass., 22 ottobre 2004, n. 20593; Cass. Sez. U., 25 novembre 2003,n. 17981).Nella fattispecie, pertanto, deve considerarsi come principale ilricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (ricorso che è statonotificato, a mezzo pec, il 17 gennaio 2022) e come incidentale(tempestivo) il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 3 MedioValdarno (ricorso che è stato notificato, a mezzo del servizio postale,con spedizione del 13 gennaio 2022; notifica perfezionatasi il 18 ed il19 gennaio 2022).3. – Va anteposto l’esame dei primi quattro motivi del ricorsoprincipale.4. - Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsaapplicazione di legge con riferimento all’art. 81 cod. proc. civ., ed ald.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39, deducendo, in sintesi, laricorrente che illegittimamente il giudice del gravame aveva escluso lalegittimazione passiva dell’agente della riscossione che, diversamente,deve essere considerato sostituto processuale dell’Ente impositore pura fronte di questioni che involgevano (piuttosto che la regolarità e laNumero registro generale 2892/2022Numero sezionale 233/2026Numero di raccolta generale 14806/2026Data pubblicazione 18/05/2026validità degli atti di riscossione) il merito della pretesa impositiva, nèpotendosi ravvisare alcun difetto di contraddittorio laddove evocato ingiudizio il solo agente della riscossione.4.1 – Il motivo è destituito di fondamento.Premesso che il motivo di ricorso non attinge l’intervento volontariodel [OSCURATO:PERSONA] – e che, in buona sostanza, finisce col confondere lalegitimatio ad processum dell’agente della riscossione (che non è stataesclusa, tanto che l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione nonè stato dichiarato inammissibile) con la legitimatio ad causam relativaai motivi di impugnazione dell’atto impositivo, - come la Corte ha avutomodo di rilevare, il legittimato passivo, quando sia posto in discussioneil fondamento del credito erariale, è l'ente impositore, (cfr. Sez. U. 25luglio 2007 n. 16412, in motivazione; v., altresì, Cass., 9 novembre2016, n. 22729; Cass., 11 marzo 2011, n. 5832; Cass., 6 maggio 2002,n. 6450; Cass., 17 settembre 2001, n. 11667 e, ancora di recente,Cass., 31 gennaio 2025, n. 2286 che, sulla base della disposizione dicui al d.lgs. n. 112 del 1999, art. 39, ritiene ammissibile l’interventodell’Ente impositore anche in appello).Il profilo trattato nella gravata sentenza, pertanto, riguardava(solo) la posizione dell’agente della riscossione rispetto ai titoli posti afondamento delle eccezioni svolte dalla contribuente (eccezioni cheinvolgevano il presupposto impositivo e le modalità di esercizio delpotere impositivo); né la pronuncia ha rimesso espressamente indiscussione la legittimazione processuale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, così come i principi di diritto enunciati dalla Corte in temadi legittimazione passiva dell’agente della riscossione nel giudiziointrodotto con l’impugnazione della cartella di pagamento, sia pur su diuna causa petendi correlata ai vizi, - piuttosto che dell’attività diriscossione, - del procedimento di formazione del titolo esecutivo, indifetto di un litisconsorzio necessario (v., Cass. Sez. U., 22 settembreNumero registro generale 2892/2022Numero sezionale 233/2026Numero di raccolta generale 14806/2026Data pubblicazione 18/05/20262017, n. 22080) con l’Ente impositore cui si deve riconoscere il dirittodi intervenire in giudizio a seguito della chiamata di cui all’art. 39, cit.,qualificabile in termini di litis denuntiatio.5. - Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 11 e 12,assumendo che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare il difettoinsanabile di jus postulandi in capo all’appellante agente di riscossionelibero foro.5.1 – Nemmeno questo motivo può trovare accoglimento.Come, difatti, in più occasioni rimarcato dalla Corte, le disposizionidi cui all’art. 12, cit., non precludono né agli enti impositori né allostesso agente della riscossione di farsi assistere in giudizio da difensoriabilitati, anche perché una siffatta preclusione «mal si concilierebbecon l'art. 24, comma 2^, Cost.» (così Cass., 6 settembre 2004, n.17936 cui adde, ex plurimis, Cass., 23 giugno 2025, n. 16797; Cass.,15 ottobre 2018, n. 25625; Cass., 23 ottobre 2006, n. 22804).Ancora di recente, poi, con riferimento alla posizione dell’[OSCURATO:PERSONA]Riscossione, le Sezioni Unite della Corte hanno rilevato lagenerale facoltà dell'Agenzia di avvalersi degli avvocati del libero foronei giudizi davanti alle Commissioni tributarie (al di fuori, pertanto, deicasi riservati all'Avvocatura erariale su base convenzionale), facoltàche costituisce «una conferma della ricostruzione del sistema dellarappresentanza e difesa in giudizio del nuovo Ente …che esige ilrafforzamento e la razionalizzazione e non già alcuna limitazione dellefacoltà di avvalimento di una rappresentanza tecnica pure nonistituzionale, già in precedenza riconosciute anche solo in viaermeneutica» (così Cass. Sez. U., 19 novembre 2019, n. 30008 cuiNumero registro generale 2892/2022Numero sezionale 233/2026Numero di raccolta generale 14806/2026Data pubblicazione 18/05/2026adde Cass., 19 luglio 2023, n. 21370; Cass., 28 febbraio 2023, n.6058; Cass., 10 giugno 2021, n. 16314).6. - Il terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 cod. civ., sull’assunto che illegittimamente il giudice delgravame aveva escluso l’efficacia ultrattiva del giudicato che si eraformato (giusta sentenza n. 1244/2/17, del 15 maggio 2017, dellaCommissione Tributaria Regionale della Toscana) relativamente aicontributi richiesti per l’anno 2012.Soggiunge la ricorrente che detto giudicato trovava fondamento nelrilevato difetto di un piano generale di bonifica e che lo stesso piano diclassifica, già vigente, doveva ritenersi posto a fondamento deicontributi consortili (ora) in contestazione, l’adozione di un nuovo pianoessendo destinata a produrre effetti solo dall’anno 2015.6.1 – Anche questo motivo è destituito di fondamento e vasenz’altro disatteso.Innanzitutto, va rimarcato, il giudice del gravame, come si èanticipato, ha chiaramente distinto le fattispecie hinc et indeesaminate, così escludendo la conferenza dell’evocato giudicatoesterno.In termini generali, peraltro, si è affermato che l'accertamentocondotto con riferimento all'insussistenza del beneficio specifico ediretto per diverse annualità contributive non può considerarsisuscettibile di applicazione ultrattiva venendo, per l'appunto, in rilievoelemento di fattispecie che (ben) può variare in relazione ai diversiperiodi di imposizione (Cass., 17 febbraio 2025, n. 4016; Cass., 16febbraio 2025, n. 3897; Cass., 26 luglio 2023, n. 22697).La insussistenza (accertata nella sentenza passata in giudicato) diun piano generale di bonifica non può vincolare ex se la valutazionegiudiziale della fattispecie in cui (insussistente il piano generale) siaNumero registro generale 2892/2022Numero sezionale 233/2026Numero di raccolta generale 14806/2026Data pubblicazione 18/05/2026stata adottato però un piano di classifica, in quanto il rapporto tra i duefondiario), e in particolare sul suo riparto che, nel caso di insussistenzadel piano generale, pone a carico dell’Ente impositore l’onere dellaprova del beneficio fondiario (v. Cass., 6 febbraio 2015, n. 2241).7. - Col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravatasentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 118 d.a.cod. proc. civ. e del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36,deducendo, in sintesi, che la sentenza poggiava su di una motivazioneapparente che, dunque, non dava conto dei presupposti giustificatividei rilievi svolti, rilievi secondo i quali l'ente impositore aveva prodotto«documenti validi», le difese svolte dalla contribuente risultavano«vaghe», il [OSCURATO:PERSONA] aveva «effettuato opere di manutenzioneordinaria e di sorveglianza di corsi d'acqua, e di tutto questo, ne hatratto vantaggio anche l'odierna società».7.1 – Questo motivo è manifestamente destituito di fondamento.Innanzitutto, va osservato, la parte estrapola un passaggiomotivazionale dall’intero contesto argomentativo che deve essere(diversamente) preso in considerazione ai fini in discorso; e dettocontesto (seppur connotato da sovrapposizioni concettuali non semprestrettamente consequenziali tra di loro) non ha affatto contenutimeramente apparenti e incomprensibili.Difatti, come anticipato, la gravata sentenza ha rilevato che l’enteimpositore aveva dato conto dei presupposti impositivi a riguardo degli«immobili della società contribuente … [che] …ricadevano nel perimetroconsortile» avendo «effettuato opere di manutenzione ordinaria e disorveglianza di corsi d'acqua» che avevano evitato danni e dalle qualierano conseguiti incrementi e migliorie che avevano «permesso diconservare il valore economico degli immobili circoscritti nel perimetroNumero registro generale 2892/2022Numero sezionale 233/2026Numero di raccolta generale 14806/2026Data pubblicazione 18/05/2026consortile, evitando il deterioramento»; e dagli stessi criteri di calcolodel contributo (che avevano riguardo alla rendita catastale degliimmobili, al reddito agrario e dominicale) poteva desumersil’utilizzazione (anche) «di indici, più specifici, quali ad esempio, densitàed esercizio delle canalizzazioni, dei corsi d'acqua, degli impianti disollevamento, della sofferenza idraulica ed altro ancora» checoncorrevano alla determinazione dell'indice di beneficio unitario.Come, poi, la Corte ha ripetutamente rilevato, deve considerarsiapparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste ilprovvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni delladecisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidoneea far conoscere l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez.U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n.8053).8. – Il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione dilegge con riferimento alla l. regione Toscana, 27 dicembre 2012, n. 79,art. 26, comma 1, alla l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 20, comma 4, edall’art. 2697 cod. civ., sull’assunto che il piano delle attività di bonificarisultava (solo) trasmesso alla Regione, non anche approvato dallaGiunta regionale (art. 26, cit.) né potendosi concepire, al riguardo, laformazione di un silenzio assenso.8.1 – Col sesto motivo, e sempre ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione di legge con riferimento al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215,art. 10, alla l. regione Toscana, 5 maggio 1994, n. 34, artt. 3 e 16, edalla l. regione Toscana, 27 dicembre 2012, n. 79, art. 29, sull’assuntoNumero registro generale 2892/2022Numero sezionale 233/2026Numero di raccolta generale 14806/2026Data pubblicazione 18/05/2026che illegittimamente il giudice del gravame aveva identificato ilpresupposto impositivo «anche in termini solo di “danno evitato”»quando – secondo disposizioni di legge statale e regionale nonché dictadella giurisprudenza di legittimità – detto presupposto si correla allasussistenza di un beneficio specifico e diretto.9. – Questi motivi vanno esaminati congiuntamente agli spiegatimotivi di ricorso incidentale che, a loro volta, espongono le seguenticensure.9.1 - Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., il [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsaapplicazione della l. regione Toscana, 27 dicembre 2012, n. 79, artt.33, 33-bis e 48, deducendo, in sintesi, che il piano generale di bonifica,non era più previsto dalla sopravvenuta disciplina regionale che avevaabrogato la l. regione Toscana, 5 maggio 1994, n. 34, artt. 8 e 10, esostituito detto piano col piano annuale delle attività di bonifica.E, soggiunge il ricorrente, in via transitoria, l’art. 33-bis, comma 1,cit. (introdotto dalla l. regione Toscana, 8 marzo 2013, n. 8, art. 5),aveva (diversamente) previsto che «I ruoli per il pagamento delcontributo consortile relativo all’anno 2013 sono emessi sulla base deipiani di classifica e delle modalità di riparto vigenti alla data di entratain vigore della presente legge.».9.2 - Il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 cod. civ. sull’assunto che illegittimamente ilgiudice del gravame aveva escluso la debenza del contributo consortilerichiesto per l’anno 2013 sul mero rilievo del difetto di approvazione diun piano delle attività di bonifica in quanto, da un siffatto deficit diprova, non avrebbe potuto conseguire che la verifica dei dati probatorida esso esponente offerti al giudizio secondo il principio che un siffattoNumero registro generale 2892/2022Numero sezionale 233/2026Numero di raccolta generale 14806/2026Data pubblicazione 18/05/2026onere probatorio alloca in capo all’ente impositore in assenza di unpiano generale di bonifica.9.3 - Il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., espone la denuncia di omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, assumendo ilConsorzio che – avuto riguardo agli stessi rilievi dal giudice delgravame svolti con riferimento alla realizzazione di opere di«manutenzione ordinaria e di sorveglianza di corsi d'acqua», operedalle quali erano conseguiti incrementi e migliorie svolte che avevano«permesso di conservare il valore economico degli immobili circoscrittinel perimetro consortile, evitando il deterioramento» - con riferimentoal periodo di imposta relativo all’anno 2013 il giudice del gravameaveva tenuto in non cale i fatti decisivi correlati alla sussistenza di unbeneficio fondiario specifico e diretto.10. – Il quinto ed il sesto motivo del ricorso principale vannosenz’altro disattesi mentre vanno accolti il primo ed il secondo motivodel ricorso incidentale, dal cui esame consegue l’assorbimento del terzomotivo.11. – Il sesto motivo del ricorso principale, così come si è rilevatoa riguardo del quarto motivo, isola dal contesto argomentativo dellagravata sentenza, sopra ripercorso, il riferimento ad un «dannoevitato» che ex se (al di là della sua impropria valenza semantica) nondà conto della complessiva ratio decidendi che, per l’appunto, correlail beneficio fondiario a realizzate «opere di manutenzione ordinaria e disorveglianza di corsi d'acqua», alle conseguite migliorie (che avevano«permesso di conservare il valore economico degli immobili circoscrittinel perimetro consortile, evitando il deterioramento») ed allaricorrenza di specifici indici di determinazione di detto beneficio.11.1 - Quanto, poi, al quinto motivo del ricorso principale, - che sipone, peraltro, in frontale contrasto con l’accertamento operato dalNumero registro generale 2892/2022Numero sezionale 233/2026Numero di raccolta generale 14806/2026Data pubblicazione 18/05/2026giudice del gravame secondo il quale il piano delle attività di bonificaera stato approvato nell’anno 2014 («nel caso de quo, risulta dadocumentazione agli atti, essere stato regolarmente approvato per lasola annualità 2014») – le ragioni della relativa infondatezzaconseguono, innanzitutto, dagli stessi rilievi dal giudice del gravamesvolti, rilievi che ben risultano sottesi al secondo motivo del ricorsoincidentale.Difatti, va rimarcato, la stessa insussistenza di un piano generaledelle attività di bonifica non eliderebbe il rilievo che, ad ogni modo,consegue dall’accertamento in fatto condotto dalla CommissioneTributaria Regionale che, come si è più volte detto, ha rilevato che ladocumentazione prodotta dal [OSCURATO:PERSONA] dava conto del beneficiofondiario, sinanche nell’esposizione dei criteri di determinazionedell’indice utilizzato per il calcolo dei contributi (v. Cass., 6 febbraio2015, n. 2241, cit.).11.2 – Va, peraltro, soggiunto che la Corte ha già avuto modo diesaminare il contesto regolatorio correlato alla l. regione Toscana, 27dicembre 2012, n. 79, rilevando, per un verso, che il piano delle attivitàdi bonifica non è atto diverso dal piano generale di bonifica (Cass., 1maggio 2026, n. 12190) e, per il restante, che, alla stregua delladisciplina transitoria posta dall’art. 37, comma 3, l. cit., sino«all'approvazione del nuovo piano di classifica restano in vigore i pianivigenti alla data di entrata in vigore della presente legge» (Cass., 1agosto 2025, n. 22196).E, del resto, così come la ricorrente incidentale osserva nel primomotivo di ricorso, a detta disciplina transitoria si correlava la stessadisposizione di cui all’art. 33-bis secondo la quale «I ruoli per ilpagamento del contributo consortile relativo all’anno 2013 sono emessisulla base dei piani di classifica e delle modalità di riparto vigenti alladata di entrata in vigore della presente legge.».Numero registro generale 2892/2022Numero sezionale 233/2026Numero di raccolta generale 14806/2026Data pubblicazione 18/05/202612. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione aimotivi di ricorso incidentale accolti e, non essendo necessari ulterioriaccertamento di fatto, la causa va decisa nel merito, con integralerigetto del ricorso originario della contribuente.Le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrenteprincipale nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processualiper il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115del 2002, art. 13, c. 1-quater). P.Q.MLa Corte- rigetta il ricorso principale;- accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale,assorbito il terzo;- cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e,decidendo la causa nel merito, rigetta integralmente l’originario ricorsodella contribuente;- condanna Fattorie di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e del [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 3Medio Valdarno, delle spese del giudizio di appello che liquida in €2.000,00 per compensi professionali di ciascuna parte, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessoridi legge;- condanna Fattorie di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e del [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 3Medio Valdarno, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €1.800,00 per compensi professionali di ciascuna parte, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessoriNumero registro generale 2892/2022Numero sezionale 233/2026Numero di raccolta generale 14806/2026Data pubblicazione 18/05/2026di legge, quanto alla difesa del [OSCURATO:PERSONA], oltre spese prenotate adebito quanto alla difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso proposto, a norma delcomma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] StallaIl Consigliere estensoredott. [OSCURATO:PERSONA]