CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 1998
Cassazione n. 00989/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/04/1998 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Prato del 1 giugno 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di evasione e dichiarazione di false generalità e, con la recidiva contestata e la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo e unico motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale espressamente afferma che l'episodio contestato appare di particolare allarme sociale, se si considera che l'imputato, avendo già beneficiato dalla concessione degli arresti domiciliari, non solo è evaso, ma è stato anche rinvenuto in auto con altri soggetti intento probabilmente al compimento di attività illecite, non avendo fornito alcuna spiegazione alternativa. Da ciò ne consegue una spiccata capacità a delinquere dell'imputato che non lo rende meritevole di alcun beneficio né può essere positivamente valorizzato il fatto che nel corso del controllo abbia successivamente fornito ai militari della Guardia di Finanza le sue vere generalità, dal momento che ciò è avvenuto solo dopo che gli operanti avevano accertato l'insussistenza di riscontri alle false generalità già fornite); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de