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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06927/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l'incapacità di intendere e di volere è questione già sottoposta al vaglio dei giudici di merito che hanno rilevato come l'ultima perizia .effettuata, sì tenendol conto delle precedenti, ma anche sulla base. di nuova visita ed elementi aggiornati, evidenziava la sussistenza della capacità di intendere e di volere del ricorrente; che tale valutazione non ha in alcun modo inciso sulla decisione di primo grado là dove ha ritenuto di applicare la diminuente del vizio parziale di mente; rilevato che il secondo motivo ,con cui si deduce la mancata risposta in merito alla dedotta n insussistenza dell'elemento soggettivo di cui al secondo motivo di appello 1 è geneticamente inammissibile, tenuto conto che il ricorrente non ha al riguardo articolato alcun motivo specifico, limitandosi a richiedere in via subordinata, nelle conclusioni (pag. 7 motivo di appello), di assolvere l'imputato per carenza dell'elemento soggettivo, questione in concreto superata alla luce della accertata capacità di intendere e di volere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l'incapacità di intendere e di volere è questione già sottoposta al vaglio dei giudici di merito che hanno rilevato come l'ultima perizia .effettuata, sì tenendol conto delle precedenti, ma anche sulla base. di nuova visita ed elementi aggiornati, evidenziava la sussistenza della capacità di intendere e di volere del ricorrente; che tale valutazione non ha in alcun modo inciso sulla decisione di primo grado là dove ha ritenuto di applicare la diminuente del vizio parziale di mente; rilevato che il secondo motivo ,con cui si deduce la mancata risposta in merito alla dedotta n insussistenza dell'elemento soggettivo di cui al secondo motivo di appello 1 è geneticamente inammissibile, tenuto conto che il ricorrente non ha al riguardo articolato alcun motivo specifico, limitandosi a richiedere in via subordinata, nelle conclusioni (pag. 7 motivo di appello), di assolvere l'imputato per carenza dell'elemento soggettivo, questione in concreto superata alla luce della accertata capacità di intendere e di volere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 06927/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris