CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 1998
Cassazione n. 06479/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/09/1998 avverso l'ordinanza del 30/08/2023 del GIP TRIBUNALE di SONDRIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Premesso che secondo l'orientamento consolidato di Questa corte la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223) e che il momento dell'emissione di un provvedimento da parte del giudice è quello nel quale avviene il deposito presso la cancelleria, e non quello della data inserita in sede di materiale stesura del provvedimento, atteso che tale deposito è requisito formale della esternazione del provvedimento e con esso si raggiunge la rilevanza intersoggettiva dell'atto processuale (Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016 Rv. 269306 - 01; Sez. 3, n.42520 del 24/10/2002, Curigliano, Rv. 222962; Sez. 2, n. 1317 del 23/11/2004, Sufaj, Rv. 230969). Rilevato che il provvedimento del Giudice è certamente successivo alla scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del decreto del Questore, dovendosi aver riguardo, a tal fine, alla data del deposito dell'atto in cancelleria, non a quellainserita dal giudice in sede di materiale stesura del provvedimento (notifica del provvedimento del questore in data 28/08/2023, ore 17,30, convalida del 30/08/2023 ore 15,29, deposito in data 31/08/2023 ore 9,30). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]