CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 28373/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ud.27/09/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15777/2022 R.G. proposto da : B B [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E MARCHI, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ANTONINO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.[OSCURATO:PERSONA] n. 37/2022depositata il 12/04/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 37/22, depositata il 28.2.2022, la Commissione dei Ricorsi contro i Provvedimenti dell’Ufficio italiano Brevetti e Marchi ha rigettato il ricorso, ex art. 136 c.p.i., proposto da B B Hotels s.a.s. avverso il provvedimento con cui l’[OSCURATO:PERSONA] e Marchi ha respinto l’opposizione proposta dalla stessa B B Hotels s.a.s. avverso la domanda di registrazione di marchio italiano n. 302017000023250 presentata da BB Hotels s.r.l. in relazione al marchio complesso (denominativo-figurativo) BB Hotels, caratterizzato da un’unica scritta rettangolare “BB Hotels”, senza l’interposizione della “e” commerciale e con dicitura sottostante “the key points of the city”. [OSCURATO:PERSONA], preliminarmente, non ha ammesso la documentazione integrativa, prodotta innanzi ad essa dalla B B Hotels sas allo scopo di provare la diffusione del suo brand, per mancanza della traduzione italiana prescritta dall’art. 147 c.p.i. [OSCURATO:PERSONA], avendo escluso l’accresciuta forza distintiva del marchio dell’opponente, ha ritenuto che la sua sigla B B costituisse un segno debole, in quanto evocativo dei servizi resi, con la conseguenza che le differenze di forma, carattere e colore del marchio “BB Hotels” erano idonee ad escludere ogni rischio di confusione rispetto a quello di “B B Hotels”. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione B B Hotel s.a.s. affidandolo a quattro motivi. BB Hotels s.r.l. ed il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e Marchi hanno resistito in giudizio con controricorso. B B Hotels s.a.s. e BB Hotels s.r.l. hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata dalla Avvocatura dello Stato, di inammissibilità del ricorso per nullità della procura di B B Hotels s.a.s., che va rigettata. In particolare, nel controricorso depositato nell’interesse dell’UIBM, l’Avvocatura dello Stato ha sollevato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale notarile conferita dal legale rappresentante pro tempore di B B Hotels, Sig. [OSCURATO:PERSONA], ai propri difensori, sostenendo che alle società di diritto straniero non trova applicazione il principio per cui, in caso di procura notarile, è sufficiente che il soggetto certificatore della firma resa dal legale rappresentante di persona giuridica attesti di avere verificato l’esistenza dei poteri rappresentativi di colui che rilascia procura al difensore. Il potere rappresentativo del legale rappresentante di B B Hotels non sarebbe, infatti, verificabile nei pubblici registri italiani e – secondo l’Avvocatura dello Stato – sarebbe stato onere della ricorrente fornirne prova. Tale eccezione è destituita di fondamento. Va osservato che, in un caso analogo a quello di specie, questa Corte, nella sentenza n. 21641/2023, ha evidenziato, richiamando gli artt. 3 e 5 della [OSCURATO:PERSONA] del 5 ottobre 1961 - ratificata dall'Italia con la L. n. 1253 del 1966, che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri, stabilendo l'automatico riconoscimento reciproco dei rispettivi atti pubblici, inclusi quelli in forma notarile formati secondo le rispettive leggi – che “… L'art. 3 della Convenzione dispone che l'unica formalità che possa essere richiesta per attestare la veridicità della firma, il titolo in virtù del quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l'autenticità del sigillo o del bollo onde l'atto è munito, è l'apposizione della postilla, qual è definita nell'art. 4, rilasciata dall'autorità competente dello Stato dal quale emana il documento. L'art. 5, par. 2, dispone che la postilla, quando sia dovutamente compilata, attesta l'autenticità della firma, il titolo secondo il quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l'identità del sigillo o del bollo onde l'atto è rivestito...” E’ stato quindi statuito da questa Corte, nella predetta pronuncia, che la certificazione del notaio statunitense della qualità di legale rappresentante del sottoscrittore della procura, oltre che la debita apposizione della apostille, così come previsto dalle norme applicabili, e il deposito della traduzione italiana asseverata della procura, eranosufficienti a rendere valida la procura alle liti. Va comunque osservato che nel caso, di specie, essendo la procura alle liti stata conferita da una società di diritto francese, grazie alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 (di cui sono firmatari sia la Francia che l’Italia), ratificata con L. n. 106/90, è stata prevista l’esenzione delle apostille. In particolare, l’art. 2 della Convenzione di Bruxelles ha previsto l’esonero, per gli atti a cui si applica la Convenzione - ossia gli atti pubblici, tra cui gli atti notarili che, redatti sul territorio di uno Stato contraente, devono essere esibiti sul territorio di un altro Stato - da qualsiasi forma di legalizzazione o altra formalità equivalente (come ad esempio l’apostille), con la conseguenza che per far valere l’atto notarile italiano in un paese aderente a questa convenzione è sufficiente la firma del notaio e l’apposizione del suo sigillo. Nel caso di specie, nel rispetto della predetta convenzione, la sottoscrizione della procura di B B Hotels è stata debitamente attestata dal Dott. [OSCURATO:PERSONA], a pag. 3, il quale ha certificato di avere verificato che il [OSCURATO:PERSONA] era il Presidente legale rappresentante di B B Hotels ed era titolare dei poteri per il conferimento della procura. Infatti, il Notaio dichiara che “presa visione dell’estratto Kbis della società B B HOTELS datato 8 giugno 2022, della copia del verbale delle deliberazioni collettive dei soci di detta società datata 15 luglio 2021 e della copia dello statuto aggiornato al 1° ottobre 2019 della società stessa, certifico (i) che la firma apposta sul documento è quella del Sig. Vincent QUANDALLE, nato il 23 maggio 1963 a Lille (59), che agisce in qualità di Presidente della suddetta società, (ii) che detta persona ha firmato il documento davanti a me il giorno 8 giugno 2022, e (iii) che è munito di ogni potere a tale scopo”. Tale dichiarazione e certificazione notarile è sufficiente a determinare il rigetto dell’eccezione di nullità della procura di B B Hotels avanzata dall’Ufficio anche alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 31963/2021, che ha enunciato il principio di diritto secondo cui “Per la rappresentanza processuale della persona giuridica è sufficiente l'indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, senza che, in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativa all'effettiva esistenza del potere esercitato, si configuri l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo”. E’ proprio quello che è avvenuto nel caso in esame in cui l’Avvocatura dello Stato ha sollevato una generica eccezione di nullità della procura di B B Hotels, non avendo specificato i motivi per cui sarebbero carenti i poteri di rappresentanza del legale rappresentante di B B Hotels, limitandosi ad addurre un’asserita mancanza di documentazione. 2. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 147 e 148 c.p.i. in relazione agli artt. 6 e 47 D.M. 13 gennaio 2010 n. 33 (“Regolamento di attuazione del c.p.i.), per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto che la mancata traduzione in lingua italiana dei documenti dalla stessa prodotti nel giudizio di opposizione determinasse la loro inutilizzabilità ai fini probatori. Espone la ricorrente che dalla lettura degli artt. 147 e 148 c.p.i. emerge che il requisito della lingua italiana riguarda la procedura di deposito e le sole domande o istanze di registrazione di un brevetto o di un marchio. In ogni caso, è previsto che l’UIBM, prima di dichiarare l’irricevibilità, conceda un termine per eventualmente integrare la documentazione istruttoria. Nessuna norma del c.p.i. o di altri codici di rito sanciscono sanzioni o decadenze. Né a diverse conclusioni potrebbe giungersi sulla base di quanto previsto dal regolamento di attuazione del c.p.i., atteso che l’art. 47, nel disciplinare la traduzione in lingua italiana di atti stranieri, richiama l’art. 6 sulla possibile asseverazione (non l’art. 5 che concerne l’irricevibilità) e non impone alcuna traduzione integrale in italiano. [OSCURATO:PERSONA] ha, pertanto, erroneamente escluso, solo perché prodotti in lingua inglese, l’utilizzabilità di numerosi documenti prodotti da B B Hotels che avrebbero dimostrato il carattere distintivo rafforzato del suo marchio. 3. Il motivo è infondato. Va preliminarmente osservato che è destituita di fondamento l’affermazione di parte ricorrente secondo cui il requisito della lingua italiana riguarderebbe (soltanto) la procedura di deposito e le sole domande o istanze di registrazione di un brevetto o di un marchio, e non anche il procedimento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, va evidenziato che l’art. 147 c.p.i. disciplina non solo le domande o istanze di registrazione di un brevetto o di un marchio, ma anche i ricorsi “menzionati nel presente codice”, tra cui rientra, ovviamente, il ricorso ex art. 136 c.p.i. proposto innanzi alla [OSCURATO:PERSONA]. Tenuto conto, che, a norma dell’art. 147, comma 1° , c.p.i., secondo periodo, le modalità di deposito di tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice” sono determinate “con decreto dello stesso Ministro”, la norma da applicare, a tal fine, è l’art. 47 comma 5° del D.M. 13 gennaio 2010 n. 33 (Regolamento di attuazione del codice di proprietà industriale) – recentemente modificato dall’art. 34 del DM del 1 giugno 2021 n. 119 - che prevede che “ Ogni documentazione o comunicazione successiva alla presentazione dell'atto di opposizione è inviata con le modalità sopra indicate direttamente ed esclusivamente all'Ufficio italiano brevetti e marchi. La traduzione dei documenti, depositati in lingua straniera, diversi da quelli indicati all'articolo 176, comma 4, lettera a), del Codice, deve essere inviata entro il termine di trenta giorni dalla data di deposito del documento originale. Alla traduzione si applica l'articolo 6”. L’art. 47, comma 5° , del regolamento di attuazione del codice di proprietà industriale è quindi esplicito nel richiedere l’obbligo della traduzione in lingua italiana dei documenti depositati in lingua straniera. D’altra parte, tale precetto è pienamente coerente con quanto previsto dall’art. 148, comma 5° , c.p.i. secondo cui non solo “tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all’art. 147”, ma anche “gli atti allegati”, devono essere redatti in lingua italiana e degli atti in lingua diversa dall’italiana deve essere fornita la traduzione in lingua italiana (che dovrà essere depositata nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 47, comma 5° , del regolamento di attuazione del c.p.i., in virtù dell’espresso richiamo disposto da tale codice). E’ bene, inoltre, precisare che il deposito della traduzione in lingua italiana “entro il termine fissato dall’Ufficio” è previsto dall’art. 148, comma 5°,c.p.i. solo per la descrizione e non p er altri documenti. Alla luce delle sopra illustrate osservazioni, deve ritenersi corretta la decisione della Commissione dei ricorsi di non utilizzare ai fini probatori la documentazione integrativa depositata dalla ricorrente in lingua inglese. Né, infine, per affermare l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di tener conto dei documenti depositati in lingua inglese, è persuasivo il richiamo della ricorrente all’orientamento di questa Corte secondo cui la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per i documenti prodotti dalle parti (vedi Cass.n. 12525/2015), non essendovi dubbio che la legislazione in materia di proprietà industriale abbia una natura speciale rispetto a quella ordinaria (giustificandosi peraltro l’obbligo di traduzione in lingua italiana previsto dal legislatore italiano con la complessità ed il particolare tecnicismo che caratterizza la materia della proprietà industriale). 4. Con il secondo motivo è stato dedotto l’omesso di esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non avere la [OSCURATO:PERSONA] considerato la circostanza che la registrazione del marchio B B Hotels era avvenuta molti anni prima della diffusione tra il pubblico dell’acronimo B B nel settore dei servizi ricettivi minori, oggi nota come “[OSCURATO:PERSONA]”. Inoltre, il segno B B non poteva essere qualificato come debole in quanto proveniente non dal predetto acronimo, bensì dall’associazione (di fantasia) delle iniziali del fondatore di tale catena alberghiera, signor Branelec, e del luogo di fondazione, Brest. Anche di tale fatto storico non vi era traccia nella motivazione della sentenza impugnata, nonostante, fosse stato ritualmente introdotto dalla ricorrente nel contraddittorio delle parti, e, segnatamente, nel ricorso in opposizione nel giudizio innanzi alla [OSCURATO:PERSONA]. L’omesso esame di tali circostanze rivestiva carattere essenziale, per essersi riverberato nella valutazione di debolezza del marchio. 5. Il motivo presentaprofili di inammissibilità ed infondatezza. In primo luogo, alquanto generica è la circostanza dedotta dalla ricorrente, secondo cui la registrazione del marchio B B Hotels sarebbe avvenuta molti anni prima della diffusione tra il pubblico dell’acronimo B B nel settore dei servizi ricettivi minori, oggi nota come “[OSCURATO:PERSONA]”, non avendo avuto la ricorrente nemmeno cura di precisare quando sarebbe esattamente avvenuta, a suo avviso, la diffusione tra il pubblico dell’acronimo B B. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tenere conto di una circostanza nemmeno ben definita nella sua realtà effettuale. Palesemente infondata è, invece, l’affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto che la sigla B B sarebbe di fantasia in quanto deriverebbe dall’associazione delle iniziali del fondatore di tale catena alberghiera, signor Branelec, e del luogo di fondazione, Brest. Con tale rilievo la [OSCURATO:PERSONA] si è espressamente confrontata, rilevando che le lettere B B “sono dunque evocative dei servizi resi né possono suggerire significati di fantasia segnalati dal ricorrente (iniziali del fondatore della società e della città dove è stata fondata) perché il pubblico non sarebbe in grado di individuarli attraverso la lettura dell’acronimo largamente utilizzato e comunemente conosciuto nel settore alberghiero per rappresentare la tipologia dell’ospitalità elargita). Dunque, la [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto omesso di considerare la circostanza dedotta dalla ricorrente, ma l’ha motivatamente ritenuta irrilevante. 6. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma 2° c.p.i., per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente qualificato come “debole” la capacità distintiva del marchio B B Hotels, avendo evidenziato che rimarrebbe tale anche in caso di accresciuta forza distintiva. Ad avviso della ricorrente, tale affermazione si pone in contrasto con l’istituto del rafforzamento del marchio di cui all’art. 13 comma 2° c.p.i., atteso che un marchio originariamente debole ben può acquisire capacità distintiva per effetto della sua diffusione commerciale e pubblicitaria. 7. Il motivo è inammissibile, anche se la motivazione deve essere corretta a norma dell’art. 384,ult. C omma , c.p.c.. Va osservato che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, alla luce della documentazione allegata dalla odierna ricorrente in lingua italiana, che non fosse stata raggiunta la prova dell’accresciuta capacità distintiva del marchio B B per effetto del suo uso. [OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, osservato che “in ogni caso qualora si volesse ritenere accresciuta la forza distintiva del marchio oltre il suo valore intrinseco ciò inciderebbe sulla possibilità di un suo maggiore riconoscimento da parte del pubblico senza peraltro venir mutata la natura e connotazione originaria che nel caso di specie rimanda ad un segno estremamente debole”. Non vi è dubbio che l’affermazione in diritto della Commissione Ricorso, sopra riportata, sia erronea alla luce della giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. n. 22953/2015; vedi anche Cass. n. 5091/2000 e Cass. n. 12490/2003) secondo cui “In tema di marchio, la tutela del cosiddetto "secondary meaning", prevista dall'art. 47 bis del r.d. n. 929 del 1942, introdotto dal d.lgs. n. 480 del 1992, si riferisce ai casi in cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintive per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, acquisti in seguito tali capacità per effetto del consolidarsi del suo uso sul mercato, così che l'ordinamento si trova a recepire il "fatto" della acquisizione successiva di una "distintività" attraverso un meccanismo di "convalidazione" del segno. Tale principio è estensibile anche al caso di trasformazione di un marchio originariamente debole in uno forte, onde va riconosciuta al marchio "originariamente" debole la stessa tutela accordata ai marchi "originariamente" forti e l'accertamento della relativa contraffazione va effettuato secondo i criteri che presiedono alla tutela del marchio forte, atteso che il segno in origine caratterizzato da una minor capacità individualizzante, una volta pervenuto alla convalidazione dovuta all'uso, abbisogna della più rigorosa tutela riconosciuta al marchio forte, in mancanza della quale anche lelievi modificazioni che il marchio debole deve invece tollerare otterrebbero l'effetto di frustrare il risultato conseguito attraverso l'uso di mercato”. Deve quindi essere ritenuta non corretta l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’accresciuta forza distintiva di un marchio, per effetto del suo uso, non ne muterebbe comunque la natura e connotazione originaria, di talch é un marchio originariamente debole tale rimarrebbe (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). Va, tuttavia, osservato che la predetta erronea affermazione in diritto della [OSCURATO:PERSONA] è ininfluente ai fini della decisione, atteso che tale organo giudicante ha reso due autonome rationes decidendi ( significativa è, a tal fine, l’espressione “…in ogni caso qualora si volesse ritenere accresciuta la forza distintiva del marchio…” ) affermando, come prima, che non fosse stata fornita dalla B B sas la prova dell’accresciuta capacità distintiva del marchio B B per effetto del suo uso. Orbene, è orientamento consolidato di questa Corte che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (vedi Cass.n. 18641 del 27/07/2017; vedi anche Cass. n. 13880 del 06/07/2020 che è arrivata alla stessa soluzione dell’inammissibilità pur con un percorso logico diverso, ovvero per l'esistenza del giudicato sulla "ratio decidendi" non censurata). 8. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 12, comma 1 , lett d) , c.p.i.., per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente applicato i criteri che fondano il giudizio di confondibilità tra i segni. La sentenza impugnata ha evidenziato le differenze tra i due segni in modo analitico, non considerando glielementi salienti dei marchi in conflitto, né la sostanziale coincidenza degli elementi verbali dei “B B Hotels“ e “BB Hotels” con l’unica differenza della mancanza della commerciale del marchio successivo. La Corte d’appello, non considerando che la parte denominativa di un marchio prevale su quella figurativa, si è, invece, focalizzata sulle differenze tra le parti figurative dei segni in conflitto. Infine, il giudice d’appello ha operato un raffronto analitico tra le forme grafiche dei marchi in conflitto, non considerando che il raffronto deve eseguirsi tra il marchio che il consumatore e il ricordo mnemonico dell’altro. 9. Il motivo è infondato. Va osservato , in primo luogo, che non emerge affatto dalla lettura della sentenza impugnata che la [OSCURATO:PERSONA], nel porre a confronto i segni in conflitto, abbia provveduto ad un esame analitico di ogni elemento, e non a una valutazione globale e sintetica. In particolare, la Commissione ha evidenziato che “complessivamente, perciò le differenze evidenziate di forma, carattere e colore dei due segni sono sufficienti a differenziarli, generando un’impressione distinta come tale inidonea a confondere o sviare la clientela anche sotto il profilo del rischio di associazione”. L’espresso riferimento operato dalla [OSCURATO:PERSONA] all’impressione complessiva generata dai due segni esclude che la stessa abbia provveduto al dedotto (dalla ricorrente) esame analitico. Destituita di fondamento è l’altra critica secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe individuato “gli elementi salienti” dei marchi in conflitto. La ricorrente, nonostante l’accertata debolezza del proprio marchio, pretende di applicare, nel giudizio di contraffazione, i criteri ben più rigorosi che presiedono alla tutela del marchio forte, non considerando che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la distinzione tra marchi forti e marchi deboli (e cioè tra segni che rispettivamente non presentano, o presentano, aderenza concettuale al prodotto o al servizio offerto) rileva nel senso che, mentre per il marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte (tra le tante: Cass. 14 maggio 2020, n. 8942; Cass. 18 giugno 2018, n. 15927; Cass. 24 giugno 2016, n. 13170). Non vi è dubbio che in un marchio complesso, come quello di cui è causa, le modifiche possano riguardare anche gli elementi figurativi, soprattutto in una situazione, come quella di specie, in cui la parte denominativa del marchio sia - come accertato dalla [OSCURATO:PERSONA] – meramente descrittiva del servizio di accoglienza alberghiera reso (limitato al pernottamento e alla prima colazione). Va, inoltre, osservato che la [OSCURATO:PERSONA] ha argomentato in modo articolato l’insussistenza del rischio di confusione tra i segni non solo alla luce delle evidenziate differenze di forma, carattere e colore dei due segni, ma, altresì, rilevando che il segno BB Hotels presentava anche la dicitura sottostante “the key points of the city”. La complessiva valutazione di fatto compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA] non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (profilo nemmeno dedotto dalla ricorrente). Ne consegue che la censura con cui la ricorrente ha affermato che le differenze figurative non erano tali da escludere il rischio di confusione tra segni si appalesa inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (tenendo conto del fatto che l’Avvocatura dello Stato, a differenza della BB Hotels s.r.l., non ha depositato la memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ.). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali , in favore del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], che liquida in € 8.500,00, oltre spese prenotate a debito come per legge, e in favore di BB Hotels s.r.l., che liquida in € 11.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spes