CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 marzo 2024
Cassazione n. 31239/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di TCRINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .1* [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 29 marzo 2024 con cui il magistrato di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di concessione della liberazione anticipata per il periodo detentivo dal 03/06/2022 al 02/02/2023, per essere stata la pena irrogata interamente espiata in regime cautelare di arresti domiciliari; rilevato che il ricorrente deduce l'erroneità del provvedimento, per non avere il giudice valutato la sussistenza dell'interesse alla pronuncia; ritenuto che il ricorso debba essere qualificato come reclamo, in quanto il provvedimento impugnato è un'ordinanza emessa de plano dal magistrato di sorveglianza in tema di concessione della liberazione anticipata, contro la quale l'impugnazione esperibile, ai sensi dell'art. 69-bis, comma 3, Ord. pen., è il reclamo al tribunale di sorveglianza, come ribadito da questa Corte, secondo cui «Il provvedimento di inammissibilità della richiesta di concessione del beneficio della liberazione anticipata, pronunciato de plano dal magistrato di sorveglianza, è impugnabile con reclamo al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 69-bis, comma terzo, ord. pen., e non mediante ricorso per cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la procedura prevista dall'art. 69-bis Ord. pen. in tema di liberazione anticipata costituisce /ex specialis rispetto a quella dettata, in generale, dall'art. 666 cod. proc. pen.)» (Sez. 1, n. 36235 del 25/01/2017, Rv. 270717; vedi anche Sez. 1, n. 28598 del 03/07/2008, Rv. 240483; Sez. 1, n. 17417 del 01/04/2015, Rv. 263328); ritenuto pertanto che, in applicazione dei principio del favor impugnationis stabilito dall'art. 568, comma 5, cod.proc.pen., il presente ricorso debba essere qualificato come reclamo ai sensi dell'art. 69-bis, comma 3, Ord.pen., per il quale è competente il tribunale di sorveglianza di Torino al quale vanno perciò trasmessi gli atti, per la ulteriore trattazione; P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così deciso il 01 luglio 2024