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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 novembre 2023

Cassazione n. 35236/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21082/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, via dei Gracchi 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, via P oli 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché E 21 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA CORTE D ’ APPELLO NAPOLI n. 5725/2018 depositata il 28/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un terreno in S. [OSCURATO:PERSONA] (BN), identificato in catasto con le p.lle 20 e 239 del foglio 28, ha proposto -in separato giudizio - opposizione alla stima delle indennità di esproprio e asservimento che è stata accolta dalla Corte d’appello di Napoli; che nel presente giudizio il Leppa ha agito dinanzi alla stessa Corte deducendo di essere proprietario e coltivatore diretto dei fondi espropriati e per questo di avere diritto anche all’indennità aggiuntiva, ex art. 40 del dPR n. 327/2001; che la Corte napoletana, con ordinanza del 28.5.2019, ha dichiarato la domanda inammissibile sulla base di due rationes decidendi: l’indennità pretesa non costituisce un autonomo titolo indennitario e non può essere richiesta separatamente dalla indennità espropriativa per la perdita del bene; comunque per ottenere l’indennità aggiuntiva il Leppa ha agito tardivamente oltre il termine di trenta giorni previsto a pena di inammissibilità dall’art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011; che avverso questa ordinanza il Leppa ha proposto ricorso per cassazione, resistito da E21 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dalla Regione [OSCURATO:PERSONA].

CONSIDERATO che il ricorrente ha denuncia to violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 54 d.lgs. n. 327/2001 e 29 del d.lgs. n. 150/2011, deducendo – in contrapposizione alla contraria affermazione della Corte di merito –la natura del diritto all’indennità aggiuntiva quale titolo autonomo e separato dalle indennità di esproprio e di asservimentoe, quindi, la sua azionabilità in via autonoma da parte del proprietario che sia anche “coltivatore diretto” (primo motivo) e la proponibilità della domanda nel rispetto del termine ordinario di prescrizione (secondo motivo); che i motivi pongono una questione, sulla quale questa Corte si è pronunciata con sentenza n. 19931/2017con riferimento alla legge n. 865 del 1971 affermando che “ la domanda avente ad oggetto l’indennità aggiuntiva di cui all’art. 17 della l. n. 865 del 1971 da parte del proprietario coltivatore del fondo, diversamente da quanto accade o può accadere per tutti gli altri soggetti che hanno titolo a richiedere quell’emolumento (e che sono presi in considerazione dal comma 2 della richiamata disposizione), non può essere richiesta separatamente da quella relativa alla perdita del bene, risolvendosi essa - in tali casi - in una modalità di calcolo della somma complessivamente dovuta dall’espropriante a colui che venga privato del suo diritto reale in uno con l’attività di coltivatore del fondo, somma che perciò deve essere calcolata accrescendo l’ammontare della perdita del cespite di base con l’indennità aggiuntiva del coltivatore, a ristoro della perdita complessiva, in un unico e non frazionabile giudizio di stima”, che non vi sono altre pronunce in merito e la questione riveste rilievo nomofilattico e dev’essere quindi discussa nuovamente in udienza pubblica con specifico riferimento all’ipotesi di mancata determinazione della indennità aggiuntiva; p.q.m. rinvia la causa a nuovo r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21082/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, via dei Gracchi 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, via P oli 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché E 21 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA CORTE D ’ APPELLO NAPOLI n. 5725/2018 depositata il 28/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un terreno in S. [OSCURATO:PERSONA] (BN), identificato in catasto con le p.lle 20 e 239 del foglio 28, ha proposto -in separato giudizio - opposizione alla stima delle indennità di esproprio e asservimento che è stata accolta dalla Corte d’appello di Napoli; che nel presente giudizio il Leppa ha agito dinanzi alla stessa Corte deducendo di essere proprietario e coltivatore diretto dei fondi espropriati e per questo di avere diritto anche all’indennità aggiuntiva, ex art. 40 del dPR n. 327/2001; che la Corte napoletana, con ordinanza del 28.5.2019, ha dichiarato la domanda inammissibile sulla base di due rationes decidendi: l’indennità pretesa non costituisce un autonomo titolo indennitario e non può essere richiesta separatamente dalla indennità espropriativa per la perdita del bene; comunque per ottenere l’indennità aggiuntiva il Leppa ha agito tardivamente oltre il termine di trenta giorni previsto a pena di inammissibilità dall’art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011; che avverso questa ordinanza il Leppa ha proposto ricorso per cassazione, resistito da E21 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]. CONSIDERATO che il ricorrente ha denuncia to violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 54 d.lgs. n. 327/2001 e 29 del d.lgs. n. 150/2011, deducendo – in contrapposizione alla contraria affermazione della Corte di merito –la natura del diritto all’indennità aggiuntiva quale titolo autonomo e separato dalle indennità di esproprio e di asservimentoe, quindi, la sua azionabilità in via autonoma da parte del proprietario che sia anche “coltivatore diretto” (primo motivo) e la proponibilità della domanda nel rispetto del termine ordinario di prescrizione (secondo motivo); che i motivi pongono una questione, sulla quale questa Corte si è pronunciata con sentenza n. 19931/2017con riferimento alla legge n. 865 del 1971 affermando che “ la domanda avente ad oggetto l’indennità aggiuntiva di cui all’art. 17 della l. n. 865 del 1971 da parte del proprietario coltivatore del fondo, diversamente da quanto accade o può accadere per tutti gli altri soggetti che hanno titolo a richiedere quell’emolumento (e che sono presi in considerazione dal comma 2 della richiamata disposizione), non può essere richiesta separatamente da quella relativa alla perdita del bene, risolvendosi essa - in tali casi - in una modalità di calcolo della somma complessivamente dovuta dall’espropriante a colui che venga privato del suo diritto reale in uno con l’attività di coltivatore del fondo, somma che perciò deve essere calcolata accrescendo l’ammontare della perdita del cespite di base con l’indennità aggiuntiva del coltivatore, a ristoro della perdita complessiva, in un unico e non frazionabile giudizio di stima”, che non vi sono altre pronunce in merito e la questione riveste rilievo nomofilattico e dev’essere quindi discussa nuovamente in udienza pubblica con specifico riferimento all’ipotesi di mancata determinazione della indennità aggiuntiva; p.q.m. rinvia la causa a nuovo r
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