CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 45592/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata riguardo alla pena,da rideterminare in anni 2, mesi 11 di reclusione ed euro 300 di multa; per il rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, dichiarando estinto per prescrizione il reato contestato al capo b) e rideterminando la pena per il reato di cui al capo a) in anni tre di reclusione ed euro 300 di multa ciascuno, la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Lucca - Sezione distaccata di Viareggio il giorno 8 febbraio 2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato previsto dagli artt.110, 624, 625 nn. 4 e 5 cod. pen. per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altra persona rimasta non identificata, del portafogli di [OSCURATO:PERSONA], sottraendolo dal marsupio, in Pietrasanta il 27 giugno 2009. 2. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per vizio di motivazione, sia in quanto illogico il sillogismo probatorio che ha condotto alla conferma della sentenza di primo grado, sia per incompletezza della sentenza, che non si è confrontata con le doglianze difensive. In particolare, il difensore lamenta che il giudice di appello abbia trascurato di esaminare le doglianze difensive in merito alla attendibilità della deposizione del teste di polizia giudiziaria, limitandosi a reiterare la valutazione inerente alla credibilità del teste senza spiegare in quale modo l'agente di polizia giudiziaria fosse pervenuto a riconoscere la corrispondenza all'identità della ricorrente delle immagini tratte da un filmato inoltrato dalla polizia giudiziaria di Modena. 3. Con atto a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con unico motivo, per violazione dell'art. 179 cod. proc. pen. La difesa lamenta che la Corte di appello, a fronte della dedotta nullità del giudizio di primo grado per omessa notifica, agli imputati e al loro difensore, del decreto che dispone il giudizio nonché, nella fase precedente, dell'avviso di cui all'art.415 bis cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile la censura ritenendo erroneamente che il motivo di gravame non contenesse l'indicazione degli atti la cui notifica è stata omessa nonché degli imputati ai quali non sarebbe stata effettuata la notificazione, nonostante nell'atto di appello tali indicazioni fossero presenti. 4. Con atto, a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno censurato la sentenza impugnata, con un primo motivo, per violazione di norma processuale e carenza o contraddittorietà della motivazione in relazione alla richiesta di assoluzione degli imputati, la cui identificazione come responsabili del reato è stata affidata al solo intuito del teste di polizia giudiziaria che ha preso visione di un filmato. Tale filmato è stato consegnato dalla parte offesa e non vi è prova della genuinità né della provenienza. Il riconoscimento è effettuato senza che siano state indicate le modalità tecnico-scientifiche con le quali si è giunti a identificare gli imputati come coloro che erano ripresi nel filmato. 4.1. Con un secondo motivo hanno dedotto violazione di norma penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla lamentata eccessività della pena. 4.2. Con il terzo motivo hanno dedotto violazione di norma processuale per errore di calcolo nella determinazione della pena in seguito alla declaratoria di estinzione del reato di cui al capo b). La Corte di appello ha riformato la sentenza, rideterminando la pena, ma detraendo la sola pena della multa laddove il giudice di primo grado aveva aumentato la pena base, ai sensi dell'art.81 cod. pen., per il reato di cui al capo b) dell'imputazione, nella misura di mesi uno di reclusione ed euro 150 di multa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA] non supera il vaglio di ammissibilità in quanto aspecifico. Il giudice di primo grado aveva dato atto della rituale notificazione del decreto di citazione a giudizio nei confronti di tutti gli imputati, rimasti contumaci. La Corte di appello, a fronte della generica deduzione dell'irritualità delle 'notificazioni, ha ritenuto inammissibile tale censura. Il ricorso omette di confrontarsi con tale punto della decisione; ivi si sostiene, in contrasto con quanto emerge dagli atti, la deduzione in appello della totale omissione della notificazione del decreto di citazione a giudizio. 2. Il ricorso a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA] possono essere esaminati congiuntamente, essendo entrambi inerenti, sotto il profilo della violazione di legge e sotto il profilo del vizio di motivazione, al punto della decisione Concernente l'identificazione degli imputati quali autori del reato contestato. 2.1. Le telecamere di sorveglianza a circuito chiuso presenti nel bar dell'area di servizio [OSCURATO:PERSONA] avevano ripreso l'azione criminosa e gli autori del furto; gli inquirenti erano stati nuovamente chiamati presso l'area di servizio in data 4 luglio per un ulteriore borseggio e le telecamere avevano ripreso una scena analoga ad opera delle medesime persone. Al contempo, la Polizia di Modena aveva identificato gli autori di un borseggio perpetrato in altra area di servizio e gli inquirenti, confrontando i fotogrammi dei filmati inviati da Modena con quelli a loro disposizione, avevano potuto constatare l'identità degli autori delle azioni criminose. I giudici della Corte di Appello hanno svolto ampia analisi in merito all'attendibilità del teste Ramacciotti, agente di polizia che ha effettuato gli accertamenti del caso, sviluppando il tema del valore probatorio del riconoscimento di persone su video o fotografie (pag.8). 2.2. Si tratta di decisione in linea con il principio interpretativo espresso dalla Corte di legittimità, a mente del quale le individuazioni fotografiche effettuate durante le indagini di polizia giudiziaria costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, la cui valutazione è legittima anche quando la conclusione della certezza si raggiunga, da parte di chi non abbia memoria diretta delle sembianze della persona da riconoscere, attraverso il richiamo di un giudizio espresso in precedenza (Sez. 5, n. 43655 del 25/05/2015, Volpini, in motivazione; Sez.6, n.12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26290801; Sez.2, n. 17336 del 29/03/2011, [OSCURATO:PERSONA]. 25008101). 2.3. L'individuazione fotografica di un soggetto si considera, infatti, manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, soggetta, alla stregua della deposizione testimoniale, alle regole processuali che consentono l'utilizzabilità in dibattimento di dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini preliminari (Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Corcione, Rv. 25798501). 2.4. Nel caso in esame, peraltro, il testimone, al momento dell'escussione in dibattimento, ha affermato di essere certo della sua attività di identificazione; correttamente, dunque, la Corte di Appello ha spiegato le ragioni della piena credibilità dell'individuazione effettuata dalla polizia giudiziaria, attribuendo rilievo al fatto che l'individuazione fosse avvenuta con alto grado di convinzione da parte del ricognitore e fosse stata corroborata da elementi estrinseci, costituiti dalle riprese dalle telecamere di sorveglianza, sottoponendo così alla dovuta verifica l'attendibilità della testimonianza. 2.5. Per tali ragioni i suindicati motivi di ricorso si rivelano infondati. 3. Le censure svolte nel secondo motivo del ricorso a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA], inerenti all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena, non sono ammissibili. Nella sentenza impugnata è stata congruamente motivata la determinazione di non riconoscere agli imputati le circostanze attenuanti generiche in considerazione della reiterazione delle condotte delittuose. Si richiama, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez. U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 26533201). Occorre inoltre ricordare, con riguardo al giudizio discrezionale di determinazione del trattamento sanzionatorio, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701). Nel caso concreto, il giudice di appello ha, peraltro, sottolineato che il giudice di primo grado aveva già irrogato la pena in misura pari al minimo edittale. 4. Il terzo motivo del ricorso a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Il giudice di primo grado aveva operato, in motivazione, sulla pena base irrogata per il reato contestato al capo a) dell'imputazione, l'aumento ai sensi dell'art.81, comma 2, cod. pen. per il reato contestato al capo b), di un mese di reclusione e di euro 150,00 di multa, ma in dispositivo aveva omesso di applicare l'aumento della pena detentiva, irrogando la pena finale di tre anni di reclusione ed euro 450,00 di multa. Posto che, nella motivazione della sentenza di primo grado, la pena base era stata indicata in misura pari ad anni tre di reclusione ed euro 300,00 di multa, peraltro corrispondente al minimo edittale, deve ritenersi che il giudice di appello, nel rideterminare la pena a seguito della dichiarazione di prescrizione del reato sub b), e nel rispetto del principio secondo il quale nel contrasto tra dispositivo e motivazione occorre contemperare il decisum con l'individuazione dell'esatta volontà del giudicante (Sez. 2, n.11072 del 26/02/2020 , Chishimba, Rv. 278997), ha correttamente omesso di ridurre anche la pena detentiva, già determinata nel dispositivo di primo grado senza applicare l'aumento enunciato nella motivazione. 5. I ricorsi devono essere, pertanto, rigettati con condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali