CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 22596/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19874-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 19874/2022 Cron. Rep. Ud. 22/06/2023 CC avverso la sentenza n. 252/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/06/2022 R.G.N. 507/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza in atti, ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Vicenza che, con riferimento all'accertamento della qualificazione del rapporto (co.co.co. o lavoratore autonomo), aveva dichiarato il difetto di interesse ad agire sulla domanda, così come riqualificata ai sensi dell'art. 2033 c.c., diretta a conseguire la condanna della [OSCURATO:PERSONA] convenuta al pagamento della somma di euro 133.068,11 versata all’INPS ( a titolo di contributi previdenziali come lavoratore autonomo) perché, secondo il tribunale, doveva essere presente in giudizio l’INPS; e che aveva inoltre rigettato l’ulteriore domanda proposta dal ricorrente volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità, nullità, inefficacia della revoca del mandato conferitogli e la conseguente domanda di carattere risarcitorio.A fondamento della sentenza la Corte di appello ha affermato che in relazione alla vicenda della riqualificazione del rapporto previdenziale e del relativo danno, il rapporto del ricorrente fosse da qualificare come autonomo ai sensi dell'art. 49, 1 comma del TUIR, mentre non era riconducibile alla fattispecie prevista dal 2° comma lett. a) dell'art. 49 del TUIR nella versione antecedente alle modifiche introdotte dalla l.342/2000 ovvero dall'articolo 49, comma lett. c-bis nella versione successiva alle modifiche introdotte dalla l.342/2000, in quanto tali disposizioni prevedono appunto che debba trattarsi di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, al contrario di quanto risultava per il rapporto relativo al ricorrente. Per quanto riguarda invece il risarcimento del danno per ingiustificato recesso dal contratto di mandato la Corte d'appello confermava che gli episodi contestati al ricorrente appellante costituissero giusta causa di revoca del mandato ai sensi dell'art. 1725 del codice civile. Contro la sentenza ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] con otto motivi ai quali ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] (S ocietà italiana autori e editori) con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ex art 380bis1, primo comma c.p.c. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il primo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione di legge artt. 409 n. 3, 115 comma 1, 414 comma 312, 329, 437, comma 2, c.p.c., 49 comma 2 lett. c) TUIR ( oggi art. 50 comma 1 lett. c bis TUIR); art. 2 comma 26 e ss legge n. .335/1995; art.2729 e art.2909 c.c. Con questo motivo il ricorrente deduce l'errata qualificazione del rapporto come autonomo sostenendo la violazione del giudicato implicito, la violazione del principio di non contestazione, l’omessa valutazione di indici gravi, precisi e concordanti aventi il carattere della decisività, la scorretta qualificazione del rapporto operata dalla Corte ai fini contributivi e previdenziali. Il motivo deve essere disatteso perché infondato. 1.1.- In primo luogo, va esclusa qualsiasi violazione del giudicato interno atteso che la parte totalmente vittoriosa in primo grado ( come era la [OSCURATO:PERSONA] in quel giudizio) non ha l’onere di proporre appello incidentale; e comunque perché la questione del risarcimento del danno in relazione ai contributi versati (o comunque di restituzione dell’importo dei contributi che si assumono indebitamente versati) negata in primo grado per difetto di interesse era stata riproposta in appello dallo stesso ricorrente ed implicava anche la corretta qualificazione del rapporto; trattandosi di questioni interdipendenti. Nella domanda prospettata dal ricorrente non può aversi risarcimento del danno (per indebito versamento di contributi) se non in presenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. E dunque nessun giudicato interno ha violato la Corte d’appello allorché, pur in mancanza di un esplicito motivo di appello, ha accolto l’eccezione della [OSCURATO:PERSONA] in merito alla qualificazione del rapporto; operazione peraltro che il giudice avrebbe dovuto comunque effettuare ex officio per decidere sulla domanda restitutoria o risarcitoria, avendo il primo giudice rigettato la domanda di danno “a prescindere dalla qualificazione della domanda nel primo senso o nell’altro”, per carenza di interesse, in mancanza della presenza in giudizio dell’INPS ritenuta necessaria dal primo giudice. In tal senso è pure la giurisprudenza unanime di questa Corte la quale ha statuito anche a Sezioni Unite (n.12076/2007) il principio secondo cui “soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art.346 cod. proc. civ., può limitarsi a riproporle mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione, di cui intende ottenere l'accoglimento, ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa”. Nella stessa direzione si pongono da ultimo Cass.nn.9265/2021, 15255/22, 6716/2018, 12875/2019. 1.2.- Quanto alla violazione del principio di non contestazione ed alla qualificazione del rapporto come autonomo, le censure sollevate in ricorso sono in parte infondate ed in parte inammissibili. Inammissibile è la censura circa la violazione del principio di non contestazione anzitutto perché il principio di non contestazione attiene ai fatti e non alla qualificazione giuridica di un rapporto; in secondo luogo perché la [OSCURATO:PERSONA] ha sempr e sostenuto che il rapporto andasse qualificato come autonomo e che non fossero rilevanti gli indici generali desumibili dall’art. 409 c.p.c. dovendosi approfondire la questione nei termini in cui essa è regolata dall’art. 49 del TUIR. 1.3.- Si tratta de lla impostazione correttamente seguita pure dal giudice del merito che ha anche ritenuto irrilevanti gli stessi asseriti elementi fattuali dedotti dal ricorrente ai fini della soluzione della controversia. Nel caso di specie, infatti, a giudizio della Corte d'appello, era stato accertato che il ricorrente fosse dotato di una propria organizzazione; in particolare disponendo di propri locali (ovvero di un ufficio), aveva una segretaria con orario part-time e si avvaleva di accertatori esterni; inoltre era sempre stato remunerato con un sistema a provvigioni e quindi non aveva mai ricevuto una “retribuzione periodica prestabilita” essendo i suoi compensi variabili di mese in mese; aveva sempre svolto la sua attività “in modo professionale” (aveva sempre avut o una partita IVA) ed inoltre egli per tutta la durata del rapporto aveva sempre addebitato alla [OSCURATO:PERSONA] la cosiddetta rivalsa del 4% in conformità con quanto previsto dalla circolare INPS n.83/1997 in materia di inquadramento dei mandatari [OSCURATO:PERSONA]. Tale ricostruzione fattuale riconduce il rapporto del ricorrente all'interno della fattispecie del lavoro autonom o piuttosto che del lavoro dei collaboratori coordinati e continuativi; ovvero all'interno di quei lavoratori autonomi che l'art. 1, comma 212, della leg ge n. 622 del 1996 prevedeva fossero autorizzati ad applicare al momento dell'emissione delle loro fatture la cosiddetta rivalsa Inps 4% essendo poi obbligati al pagamento diretto dei contributi con le tempistiche. Ed ovviamente a fronte della correttezza di tale statuizione sul piano logico e giuridico, il ricorso non può contestare la esistenza in fatto degli elementi individuati dalla Corte di appello in merito all’esistenza della professionalità, dell’organizzazione e della natura del compenso percepito; senza incorrere nell’inammissibilità della censura non essendo dato a questa Corte di legittimità, per giurisprudenza costante, il compito di riesaminare gli accertamenti di fatto e la motivazione adottata se non negli stretti termini indicati nell’art. 360 n. 5 e n. 4 cod. proc. civ. Ciò a seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., disposto dall'art. 54 co. l, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"; ne consegue che, al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte - formatasi in materia di ricorso straordinario - in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 23940 del 2017).1.4.- Quanto ai parametri normativi che rilevano per la giusta soluzione della questione ai fini previdenziali essi sono stati quindi desunti, alla luce della fattispecie concreta, dall’art. 49 TUIR e sono stati individuati tenendo distinti da un lato i lavoratori autonomi con diritto alla rivalsa del 4% e dell’altro i co.co.co. con pagamento dei contributi da parte del committente (con onere suddiviso in 2/3 ed 1/3). 1.5.- La sentenza impugnata ha quindi operato una ricostruzione fattuale coerente con il parametro normativo individuato ai fini della decisione ed ha effettuato la sussunzione della fattispecie concreta nella relativa fattispecie legale, la quale ultima si fonda appunto sulla fondamentale distinzione - ch e emerge fin dalla legge n. 335/1995 istitutiva della Gestione separata - tra lavoratori autonomi tout court ai sensi dell’art 49, 1 comma, del TUIR e collaboratori coordinati e continuativi ai sensi del 2° comma lett. a) della stessa norma. I primi sono i soggetti che esercitano per professione abituale ancorché non esclusiva attività di lavoro autonomo; i secondi sono invece coloro che svolgono attività non rientrante nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1 e che, pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale, sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. Questa distinzione, riaffermata pure dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 12.02.2010, n. 3240, ha una fondamentale ricaduta proprio a livello contributivo dal momento che solo i secondi beneficiano del pagamento dei contributi ad opera del committente, che ne è il debitore sostanziale ai sensi dell’art 2, comma 30, della legge n. 335/1995 ed art. 1 del d.m. 2 maggio 1996 del Ministero del Lavoro; laddove i primi (lavoratori autonomi) sono tenuti a pagare in proprio i contributi, salvo la rivalsa del 4% nei confronti del committente. 2.- Con il secondo motivo di ricorso viene sollevata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, comma 1 e 132 , comma 2 n. 4 c.p.c. (omessa motivazione sulla censura della finalità ritorsiva della revoca per l'attività sindacale del ricorrente).Il motivo è inammissibile per difetto di decisività e rilevanza, atteso che, come si dirà, sussiste l’individuazione di una autonoma ratio decidendi che si fonda su una legittima causa di risoluzione del rapporto. In ogni caso la pretesa antisindacalità è in realtà priva di qualsivoglia dimostrazione atteso che l’affermazione riportata in ricorso non dimostra lo svolgimento di “una intensa attività sindacale” ma al più il mero possesso della qualifica di sindacalista; ed è quindi carente la prova a monte dell’attività da cui desumere in termini eziologici la reazione di antisindacalità allegata dal ricorrente. 3.- Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.115, 116 , 228 e 229 c.p.c., 1720 , 1721, 2119, 1455, 2730 e 2733 (errato accertamento di indebita appropriazione di somme). 4.- Con il quarto motivo viene sollevata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 132, 2 comma n. 4 c.p.c.; 171 e ss. , 182 ter l. 633/1941; 361 e 357 c.p.; art 2219 e 1455 c.c. (legittimità delle denunce penali proposte dal ricorrente).5.- Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.2119, 1455, 1460, 1175 e 1375 c.c.; art. 115 c.p.c. art. 4 e ss legge n. 241/1990; artt. 52 e 74 quater comma 6 dpr n. 663/1972; art. 7 comma 1 e art. 12 comma 1 e 2 legge n. 212/2000; art. 357 c.p. (verifiche documentali erariali). 6.- Con il sesto motivo di ricorso si solleva violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 132 comma 2 n. 4 c.p.c.; 2119 e 1455 c.c. (infondatezza delle accuse di minacce e linguaggio incontinente); 7.- I motivi tre, quattro, cinque e sei, sono inammissibili perché promiscuamente sollevati avverso statuizioni in fatto ed in diritto, privi di autosufficienza, contrassegnati da profili di novità e tendenti ad una complessiva rivisitazione del giudizio emesso dalla Corte d’appello, come se quello in oggetto fosse un terzo grado di giudizio di merito. 8.- Le medesime censure in fatto si rivelano tanto più inammissibili dal momento che (rispetto alla questione in esame) si versa indubbiamente in una ipotesi di doppia conforme prevista dall’art. 348- ter, comma 5, c.p.c. 9.- Come dimostrano le stesse esplicazioni didascaliche, riportate a corredo dei motivi, il ricorrente sotto la parvenza di censure di diritto, intende rimettere in discussione in questa sede l’accertamento dei fatti in materia di trasmissione denunce, difetti di collaborazione, inottemperanza direttive, comportamenti asseritamente ritorsivi su cui la Corte di appello ha motivato il proprio convincimento in modo logico ed analitico, senza vizi di alcun tipo, né logici né giuridici. 10.- Essa ha infatti ritenuto anzitutto che il ricorrente si fosse appropriato di somme di denaro in modo indebito, in spregio al contratto di mandato di cui ha richiamato puntualmente il contenuto ( “la liquidazione dei compensi relativi ai verbali validati dalla sede, se non ritenuti nulli dall'Agenzia delle Entrate, avverrà con accredito diretto da parte della [OSCURATO:PERSONA] a seguito di presentazione della fattura, entro il tredicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di validazione della sede [OSCURATO:PERSONA]”) ; ha ricordato che lo stesso ricorrente aveva affermato che si sarebbe trattato di “un gesto di protesta dimostrativo” (e a nulla vale la tardiva negazione della propria sottoscrizione nel ricorso pure in difetto di autosufficienza). 11.- A fronte del menzionato inadempimento non conta indagare il profilo penalistico del fatto; e nemmeno rileva il richiamo operato in ricorso alla previsione di cui all’art. 1721 c.c. “secondo cui il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi con precedenza sul mandante sui creditori di questo”. In primo luogo perché quest’ultimo argomento introduce, in questa sede, un profilo giuridico inammissibile, perché nuovo, e di cui non parla la sentenza impugnata. Ed in ogni caso perché la regola dell’art. 1721 c.c. se prevede il diritto del mandatario di soddisfarsi con precedenza, non lo autorizza a trattenere le somme incassate in violazione delle regole stabilite nel contratto di mandato. 12.- Non vale a giustificare il comportamento in oggetto neppure la validazione tardiva della [OSCURATO:PERSONA] e nemmeno il fatto che il ricorrente avesse titolo a ricevere detti compensi per l'attività svolta e non pagata; posto che qui non è in discussione il diritto al compenso, ma la pretesa del ricorrente di soddisfarsi da sé medesimo e di trattenere le stesse somme senza essere autorizzato, in via diretta ed in violazione delle regole contrattuali che prevedono il pagamento ad opera della mandante. E che neppure consentono la compensazione con eventuali crediti. È quindi infondato affermare sia che il ricorrente fosse autorizzato dalla legge a ritenere le somme incassate; sia che il ricorrente potesse procedere ad una sorta di autotutela, mentre erano in corso accertamenti ed uno scambio di informative per chiarire i problemi che erano insorti nelle verifiche di alcuni atti redatti dal ricorrente e che incidevano sulla liquidazione. 13.- Anche con riguardo, a quest’ultimo punto, riferito alla ritardata validazione dei controlli erariali, il ricorrente ripropone argomenti che sono stati tutti disattesi dalla Corte d’appello la quale, nell’ambito dei propri poteri discrezionali di valutazione delle prove, ha ricostruito la vicenda diversamente. Talché risulta inammissibile affermare in questa sede che le anomalie riscontrate non fossero reali e che la vera motivazione per cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sollevato i rilievi è stata per bloccare i pagamenti dei servizi svolti dal ricorrente poiché i rilievi sono pretestuosi e usati ai soli fini ritorsivi;laddove all'opposto i giudici di appello hanno accertato che il ritardo nella validazione degli atti era giustificato da una serie di anomalie presenti nei verbali, come evidenziato dalle mandante con lettera del 14.11.2013. 14.- La Corte di appello ha inoltre ricordato come significativa la vicenda riguardante le numerosissime denunce presentate nel giugno 2013 (circa una quarantina) per violazione della legge sul diritto d'autore per l'utilizzo gratuito di musica di sottofondo in esercizi pubblici. Ed ha aggiunto che, come correttamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], la concertazione e l'informazione agli organi centrali delle modalità di condotta è nel campo del diritto d'autore particolarmente doverosa, essendo la fattispecie di cui all'articolo 171 e ss. legge sul diritto d’Autore punibile solo se ricorra il fine di lucro, onde garantire un'uniforme interpretazione della disposizione in tutti i circondari in presenza di condotte di scarso disvalore sociale di dubbia rilevanza penale. Inoltre il ricorrente chiedeva di avere copia di tutte le informative trasmesse dalla sede [OSCURATO:PERSONA] di Venezia alla polizia giudiziaria sostanzialmente minacciando i preposti della stessa mandante di denuncia ove non avessero provveduto entro 15 giorni. Infine, in data 02/12/2013 comunicava che avrebbe ripreso la sistematica trasmissione delle informative delle notizie di reato agli organi competenti al dichiarato fine di moltiplicare le provvigioni per il contrasto alle utilizzazioni a suo dire abusive. 15.- Secondo la Corte di merito il travalicamento di competenze e comunque l'eccesso di zelo del ricorrente era dichiaratamente prodromico ad alimentare il monte provvigioni con la moltiplicazione di attività di verificazione e di dubbia efficacia. Come ad es. aver segnalato in data 12 Febbraio 2013 il parroco della Chiesa di Mason vicentino per avere organizzato un concerto corale senza la preventiva autorizzazione, mentre si trattava di un gruppo di bambini che trasportati sopra un carro da una parrocchia all'altra del paese cantavano delle canzoni dello Zecchino d'oro. Ed inoltre aver segnalato tale [OSCURATO:PERSONA] come responsabile di aver organizzato in data 6 gennaio 2013 presso piazza dei Terzi a Chiuppano un concerto corale bandistico senza preventiva autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] mentre poi si appurava che durante tale evento era stata eseguita solo musica di pubblico dominio. In entrambi i casi il Pertile compilava gli atti di constatazione in ufficio, sulla scorta di notizie raccolte successivamente ed a notevole distanza di tempo dallo svolgimento del degli spettacoli, in assenza dunque di repertorio rilevato, in quanto non vi fu effettivamente un accesso e quindi un controllo in loco da parte del mandatario. 16.- Inoltre, secondo la Corte d’appello, il ricorrente minacciava in data 5 maggio 2014 denuncia ex art. 610 c.p. (per violenza privata) con riferimento a qualsiasi ulteriore pressione che eventualmente subita per espletare mansioni non dovute o previamente concordate, con missiva inviata alla direzione [OSCURATO:PERSONA] di Venezia nonché di Roma, redatta con linguaggio e tono privo delle minimali regole di continenza che devono regolare il rapporto fra le parti. Anche a non voler considerare la vicenda della “minaccia” come rilevante in senso penalistico, non vi è dubbio che il tono utilizzato fosse fuori luogo ed espressivo di un atteggiamento conflittuale in alcun modo giustificato che travalicava i doveri di correttezza che incombevano sul ricorrente.17.- Come si vede, nel caso di specie, a fronte peraltro di una doppia pronuncia conforme, ci si confronta con una motivazione congrua, non illogica, cui la parte ricorrente si limita a contrapporre una diversa interpretazione e lettura dei fatti attraverso censure che lungi dal dedurre l’omissione di elementi decisivi si limitano a sollecitare una rilettura e una diversa valutazione del materiale di prova,, e si risolvono nella domanda a questa Corte di legittimità di un nuovo accertamento di fatto, che è estraneo ai suoi compiti e alla sua posizione in seno all'ordinamento ed è invece prerogativa del giudice di merito. 18.- La censura di novità delle contestazioni non è stata dedotta tempestivamente fin dal primo grado di giudizio ed è in ogni caso infondata, secondo la giurisprudenza di questa Corte la quale ha statuito che (sentenza n. 7019 del 25/03/2011) che “ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso, a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche "aliunde" o che essi siano, in caso di controversia, dedotti e correlativamente accertati dal giudice”. Inoltre, in tema : Cass. ordinanza n. 10028 del 15/04/2021 secondo la quale «ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso stesso, a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche "aliunde"». 19.- E lo stesso vale per la censura rela tiva alla tardività della contestazione; dal momento che il ricorrente non dimostra, nel rispetto della regola di autosufficienza, quando ha sollevato la relativa questione. Risulta anzi dal ricorso per cassazione che abbia sollevato la questione in appello e quindi tardivamente. In ogni caso, anche per quanto riguarda la stessa questione della tempestività degli addebiti è evidente che essa non può essere apprezzata in modo astratto, dal momento che bisogna prendere in considerazione la contestazione complessiva, come correttamente affermato dalla Corte di appello (ed alcuni episodi contestati al ricorrente risalgono al 2014 e sono prossimi alla revoca del mandato avvenuta il 20 maggio 2014). Anche sotto questo profilo la sentenza è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n.7019 del 25/03/2011) la quale ha già affermato che: “Ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso, a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche "aliunde" o che essi siano, in caso di controversia, dedotti e correlativamente accertati dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto gli addebiti noti all'agente in considerazione della corrispondenza intercorsa tra le parti)”. 20.- La Corte d'appello ha pure statuito correttamente allorché ha rigettato l'eccezione di intempestività degli addebiti perché la fattispecie del rapporto di agente è estranea alle tutele di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 70. 21.- Inoltre la Corte territoriale ha osserva to giustamente come nella fattispecie c ontasse il complessivo e reiterato inadempimento dell’agente ed ha ben riassunto il profilo sostanziale della contestazione laddove ha osservato che quello che si contestava al Pertile era una condotta complessiva di insufficiente collaborazione, nonché di riottosità a rispettare le indicazioni della [OSCURATO:PERSONA] in materia di verifiche erariali e a seguire le indicazioni in materia di denunce penali per la violazione dei diritti d'autore oltre che di aver trattenuto somme di denaro da versare alla [OSCURATO:PERSONA]; in sintesi , quello che si addebitava al Pertile era una totale mancanza di cooperazione con la convenuta. La Corte ha ricordato come emblematica proprio la vicenda di cui alla lettera 6 gennaio 2014 con la quale in relazione alla richiesta della [OSCURATO:PERSONA] di completare una verifica erariale nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 90 ads si addebitava al ricorrente una totale mancanza di cooperazione. Ed ha quindi aggiunto che pure questo episodio era sintomatico per confermare la volontà del Pertile di non tenere conto alcuno delle indicazioni fornite dalla mandante che, nell'affiancare un'ulteriore ispettore al ricorrente, voleva evitare i conflitti insorti in occasione di altri controlli, avuto riguardo alle numerose lamentele pervenute alla sede di Venezia da parte degli esercenti rientranti nella circoscrizione mandataria di Thiene sulle modalità operative negli accertamenti utilizzati dal ricorrente, nonché alla circostanza di non volere estendere la verifica anche alle annualità 2011 e 2012. 22. Quanto ai requisiti della giusta causa della revoca del mandato, va ribadito che nel contratto di agenzia il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. In tali termini questa Corte ha appunto riconosciuto con sentenza n. 29290 del 12/11/2019, che: “L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenz a della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata. Nella stessa direzione, è anche l’ordinanza n. 22246 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] secondo cui: «In tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco" attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività». 23.- Il settimo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1455, 1723, 1725, 1362 e ss. c.c., 115 e 132, comma 2 n. 4 c.p.c. (assenza di giusta causa del recesso); sostiene il ricorrente che la Corte d’appello ha sbagliato allorché ha affermato che la materia del caso di specie dovesse ritenersi disciplinata dall'art.1725 c.c. anziché dall'art. 1723 c.c. come invece avrebbe dovuto essere, giacché il mandato conferito dalla [OSCURATO:PERSONA] non risponde esclusivamente all'interesse di quest'ultima quale mandante ma ope legis all'interesse di tutti gli autori anche non iscritti alla [OSCURATO:PERSONA]. L’art. 1723, 2 comma c.c. stabilisce che “Il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca”. Il motivo è inammissibile laddove deduce in questa sede un profilo giuridico e di fatto nuovo ex art.1723 c.c. siccome non risulta sollevato ritualmente in primo ed in secondo grado; tale indubbiamente è la questione se il mandato fosse anche conferito nell'interesse di terzi, su cui la sentenza della Corte d'appello nulla ha detto. In ogni caso il motivo è comunque infondato perché al ricorrente il mandato è stato revocato per giusta causa sicché la fattispecie concreta rientrerebbe comunque anche nella disciplina dell’art. 1723 c.c. 24.- L'ottavo motivo di ricorso solleva la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1363 1367 c.c.; 10 e 14 c.p.c.; 5 D.m. 20 luglio 2012, n. 140 e art 5 D.M. n. 55 del 2014, in relazione alla quantificazione delle spese di lite pari ad € 16.000, oltre accessori, al cui pagamento è stato condannato il ricorrente secondo lo scaglione parametrato al valore della controversia (€574.068,00). Tale quantificazione sarebbe però errata perché il valore della controversia alla luce delle domande svolte doveva essere ritenuto indeterminabile con la conseguente determinazione di un minore importo a titolo di spese; avendo il ricorrente formulato nel ricorso in appello le domande precisate nel foglio di conclusione dell'udienza cartolare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nelle quali compaiono oltre agli importi richiesti con le domande anche la locuzione “o della somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia (punto 1) o per le somme minori o maggiori che si riterrà di giustizia (punto 4)”. Il motivo non può accogliersi, pur dovendosi correggere la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art.384, 4 comma c.p.c. Va infatti considerato che seppure è vero , in generale, che il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti (Cass. 10984/2021; Cass. 19455/ 2018); va comunque considerato che nel caso di specie la liquidazione operata dalla Corte di appello pari ad € 16.000 rientra comunque nello scaglione del valore indeterminato della causa e la relativa statuizione risulta perciò conforme al diritto, attesa pure la complessità ed eterogeneità delle domande svolte dal ricorrente. 10.- Per tutte le ragioni fin qui esposte il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale , a n orma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P