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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06974/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 29644-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elettivamente domiciliato in Roma, via M. Prestinari n. 13, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Arrigo- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p._,, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope iegis- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2219/67/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, depositata il 18.05.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 27 gennaio 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che A seguito di verifica condotta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. relativamente all'anno d'imposta 2005, l'Agenzia delle entrate notifoè alla società (e alla [OSCURATO:SOCIETA].) avviso di accertamento, con cui, rideterminando il reddito d'impresa, richiese il pagamento di C 1.652.664,00 a titolo di ires, irrogando sanzioni per il medesimo importo.

Con l'atto RGN 29644/2015 Consig1fe reliFecierici i impositivo l'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che un complesso di operazioni di cessioni, di scissioni e costituzione di nuove società, messe in atto tra la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] s.a., società portoghese controllante al 100% la società ricorrente, la [OSCURATO:SOCIETA]. di nuova costituzione, e la [OSCURATO:SOCIETA]., fossero estranee a finalità economico- imprenditoriali, dettate invece da un disegno elusivo di risparmio d'imposte.

Nel concreto l'Amministrazione finanziaria riteneva che le suddette operazioni fossero finalizzate al trasferimento di un immobile, in proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., alla [OSCURATO:SOCIETA]., evitando la cessione diretta, fiscalmente più onerosa, mediante la meno dispendiosa tassazione di plusvalenze di carattere finanziario.

La società (e la [OSCURATO:SOCIETA].) che contestava l'addebito dell'ufficio, adì la Commissione tributaria provinciale di Brescia, che con sentenza n. 38/12/2012 accolse il ricorso.

L'appello, proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, fu invece accolto, con il conseguente rigetto del ricorso introduttivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha censurato con cinque motivi la sentenza, di cui ha chiesto la cassazione.

Si è costituita la Agenzia delle entrate con controricorso, che ha contestato le avverse ragioni del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.

All'udienza del 27 gennaio 2022 la causa è stata trattata.

Considerato che Agli atti risulta che la [OSCURATO:SOCIETA]., destinataria di un avviso di accertamento per la medesima operazione e parte del giudizio dinanzi al giudice di merito, ha impugnato la stessa decisione, ed il procedimento risulta iscritto ai R.G. con n. 29872/2015.

Si rende pertanto necessaria la riunione dei ricorsi e la loro trattazione congiunta.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta del presente cori il procedimento iscritto nel R.G. con n. 29872/2015.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 29644-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elettivamente domiciliato in Roma, via M. Prestinari n. 13, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Arrigo- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p._,, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope iegis- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2219/67/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, depositata il 18.05.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 27 gennaio 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che A seguito di verifica condotta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. relativamente all'anno d'imposta 2005, l'Agenzia delle entrate notifoè alla società (e alla [OSCURATO:SOCIETA].) avviso di accertamento, con cui, rideterminando il reddito d'impresa, richiese il pagamento di C 1.652.664,00 a titolo di ires, irrogando sanzioni per il medesimo importo. Con l'atto RGN 29644/2015 Consig1fe reliFecierici i impositivo l'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che un complesso di operazioni di cessioni, di scissioni e costituzione di nuove società, messe in atto tra la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] s.a., società portoghese controllante al 100% la società ricorrente, la [OSCURATO:SOCIETA]. di nuova costituzione, e la [OSCURATO:SOCIETA]., fossero estranee a finalità economico- imprenditoriali, dettate invece da un disegno elusivo di risparmio d'imposte. Nel concreto l'Amministrazione finanziaria riteneva che le suddette operazioni fossero finalizzate al trasferimento di un immobile, in proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., alla [OSCURATO:SOCIETA]., evitando la cessione diretta, fiscalmente più onerosa, mediante la meno dispendiosa tassazione di plusvalenze di carattere finanziario. La società (e la [OSCURATO:SOCIETA].) che contestava l'addebito dell'ufficio, adì la Commissione tributaria provinciale di Brescia, che con sentenza n. 38/12/2012 accolse il ricorso. L'appello, proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, fu invece accolto, con il conseguente rigetto del ricorso introduttivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha censurato con cinque motivi la sentenza, di cui ha chiesto la cassazione. Si è costituita la Agenzia delle entrate con controricorso, che ha contestato le avverse ragioni del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto. All'udienza del 27 gennaio 2022 la causa è stata trattata. Considerato che Agli atti risulta che la [OSCURATO:SOCIETA]., destinataria di un avviso di accertamento per la medesima operazione e parte del giudizio dinanzi al giudice di merito, ha impugnato la stessa decisione, ed il procedimento risulta iscritto ai R.G. con n. 29872/2015. Si rende pertanto necessaria la riunione dei ricorsi e la loro trattazione congiunta. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta del presente cori il procedimento iscritto nel R.G. con n. 29872/2015. Così d
Sentenza Cassazione n. 06974/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris