CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 20314/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 913/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 9 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] 14 SC C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e RAVI’[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 678/2017 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Oggetto: Consorzi di Bonifica - Regione Sicilia - Contratti a termine- Rinuncia R.G.N. 913/2018 Pag.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. La Corte di Appello di Catania, esclusa la fondatezza della eccezione di decadenza dal potere di impugnare i contratti in questione, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva accertato la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati tra [OSCURATO:PERSONA] ed il Consorzio di Bonifica n. 9 di Catania, dichiarava che tra il ricorrente ed il Consorzio si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dalla stipula del primo di detti contratti avvenuta in data 21.10.2000 e, per l’effetto, condannava il Consorzio al pagamento di un’indennità ex art. 32 del d.lgs. n. 183 del 2010 pari a otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; riteneva che, qualificati gli enti consortili di bonifica siciliani come enti pubblici economici, dovesse applicarsi, quanto alla stipula dei contratti a termine, la disciplina di diritto comune prevista, ratione temporis, dalla l. n. 230 del 1962 e successivamente dal d.lgs. n. 368/2001; sottoposto ad esame il contratto del 21.10.2000, rilevava la nullità della clausola di durata non essendo stata offerta prova dell’adibizione del lavoratore ad attività di carattere straordinario e/o stagionale, emergendo piuttosto dalla documentazione in atti che i contratti stipulati erano relativi a tutto l’arco dell’anno (il che contraddiceva la dedotta stagionalità) ed allo svolgimento di opere di manutenzione, normale attività del Consorzio; quanto alla richiesta di conversione, ad essa non ostava - secondo i giudici di appello -il principio per cui le assunzioni del personale a tempo indeterminato vanno precedute da pubblico concorso nel range temporale segnato dalla vigenza della l.r. Sicilia n. 18 del 1999 e fino all’entrata in vigore della l.r. Sicilia n. 15 del 2004, perché in quell’arco temporale la normativa regionale, come ricostruita dalle Sez. Unite di questa Corte nella sentenza n. 4685/2015, non prevedeva affatto l’obbligo del concorso in relazione agli enti pubblici economici dipendenti o vigilati dalla regione e dagli enti locali; corretta era anche la quantificazione del risarcimento del danno ex art. 32 l. n. 183 del 2010; 3. per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso il Consorzio, articolato in quattro motivi; 4. ha resistito con controricorso il lavoratore; R.G.N. 913/2018 Pag.5. il ricorrente in data 8.5.2023 ha depositato memoria, contestuale atto di rinuncia al ricorso e dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di adesione alla rinuncia. Rilevatoche: 1. l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., comporta, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese vista l’accettazione manifestata da parte controricorrente (ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ.); 2. il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,