CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2024
Cassazione n. 04966/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; invero dalla lettura delle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata risulta che la Corte d'appello ha ritenuto sulla base di plurimi elementi anche esterni alla denuncia della persona offesa sussistere il delitto presupposto; peraltro i giudici del merito hanno chiarito che il ricorrente era stato sorpreso a caricare gli attrezzi e gli pneumatici nella macchina guidata da Pilloni quando si trovavano nelle vicinanze del magazzino aggiungendo che le cose erano nascoste nella vegetazione da dove erano state - alla luce della distanza in cui si trovava l'autovettura - recuperate dal ricorrente; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]