CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31314/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con l'unico motivo il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di mancanza della motivazione sulla responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti. Il ricorso è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. Le contestazioni effettuate con l'appello concernevano solo la qualità di amministratore di fatto; su tale motivo la Corte di appello ha specificamente motivato, sicché è inesistente il vizio di mancanza di motivazione. Il motivo è, poi, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da una specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Il motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità; è avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 giugn