Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 luglio 1970

Cassazione n. 00029/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/7/1970, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari in data 25/3/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 25/3/2021, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta, proposta da [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella Casa circondariale di Novara in regime differenziato, concernente l'esatta ottemperanza dell'ordinanza n.

SIUS 2016/1758 del 10/11/2016, relativa alla sintonizzazione in TV di alcuni canali radio nazionali (m2o, RTL102.5, GR Parlamento e Radio Italia solo musica italiana), già oggetto di pronuncia di ottemperanza con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari n.

SIUS 2019/1714 del 9/1/2020, che secondo il reclamante non era stata eseguita dal direttore della Casa circondariale di Novara.

Secondo il Collegio, infatti, doveva I escludersi la possibilità di una pronuncia di ottemperanza, avendo la Direzione del carcere fatto tutto il possibile, sia a livello tecnico, sia a livello amministrativo/giuridico, per dar corso alla richiesta di Attanasio e all'ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 9/1/2020.

Con lo stesso provvedimento, il Collegio sassarese ha respinto, in quanto generica, la domanda di Attanasio di ottenere su radio e televisore altri canali nazionali.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 666, comma 2, 125, comma 3, e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 35-bis, comma 5, Ord. pen. per mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato.

Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che il Tribunale di sorveglianza non avrebbe preso in considerazione una memoria del detenuto, scritta al computer e contenuta in un cd-Rom, che la Direzione del carcere non avrebbe mai inviato in vista dell'udienza del 25/3/2021 attraverso «i canali ufficiali e a spese dell'Amministrazione», pur trattandosi di un deposito avvenuto nell'aula della videoconferenza, equiparata all'aula del Tribunale.

Una memoria che sarebbe stata rilevante in quanto, con essa, sarebbe stata evidenziata la resistenza della Direzione della Casa circondariale di Novara a eseguire i provvedimenti della magistratura di sorveglianza; ciò che avrebbe reso indispensabile provvedere alla nomina di un altro commissario ad acta.

Tale memoria, ove conosciuta, avrebbe specificato la richiesta del detenuto, la quale, pertanto, non avrebbe potuto essere qualificata come «generica», secondo quanto, invece, ritenuto dal Tribunale.

3. In data 30/8/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorso sembra lamentare che, a causa del mancato inoltro della «memoria difensiva» contenuta nel cd-rom, il Tribunale di sorveglianza di Sassari avrebbe considerato come generica la domanda relativa alla possibilità di sintonizzazione, sull'apparecchio televisivo in dotazione, di ulteriori kii, canali radio a diffusione nazionale.3.

Tuttavia, dal contenuto della suddetta memoria, accessibile a questo Collegio soltanto in base a quanto riportato a pag. 3 dell'odierno ricorso, emerge unicamente che, sotto un primo profilo, il detenuto lamenterebbe la resistenza del Direttore del carcere di Novara nell'eseguire i provvedimenti della magistratura di sorveglianza; un aspetto, questo, del tutto eccentrico rispetto all'evocato thema decidendum.

Sotto altro profilo, con essa, il detenuto parrebbe richiamare una precedente richiesta in data 8/2/2021, che avrebbe riguardato «l'inserimento in TV dei canali» e che sarebbe stata respinta il 26/2/2021.

Dunque, si sarebbe al cospetto di una nuova istanza, del tutto distinta rispetto alla prima statuizione e alla richiesta di ottemperanza che la riguardava, sicché essa non avrebbe avuto, comunque, rilevanza in relazione alla procedura de qua.

Ciò in ragione del principio di diritto, qui condiviso e riaffermato, secondo cui il procedimento di ottemperanza ai sensi dell'art. 35-bis, comma 5, Ord. pen. presuppone la mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, del provvedimento del magistrato di sorveglianza di accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto e rappresenta una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione, rispetto al quale non possono trovare ingresso domande aventi carattere di novità e non può essere rivalutato il contenuto delle statuizioni emesse (Sez. 1, n. 39142 del 13/4/2017, Basco, Rv. 270996-01).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/7/1970, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari in data 25/3/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 25/3/2021, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta, proposta da [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella Casa circondariale di Novara in regime differenziato, concernente l'esatta ottemperanza dell'ordinanza n. SIUS 2016/1758 del 10/11/2016, relativa alla sintonizzazione in TV di alcuni canali radio nazionali (m2o, RTL102.5, GR Parlamento e Radio Italia solo musica italiana), già oggetto di pronuncia di ottemperanza con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari n. SIUS 2019/1714 del 9/1/2020, che secondo il reclamante non era stata eseguita dal direttore della Casa circondariale di Novara. Secondo il Collegio, infatti, doveva I escludersi la possibilità di una pronuncia di ottemperanza, avendo la Direzione del carcere fatto tutto il possibile, sia a livello tecnico, sia a livello amministrativo/giuridico, per dar corso alla richiesta di Attanasio e all'ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 9/1/2020. Con lo stesso provvedimento, il Collegio sassarese ha respinto, in quanto generica, la domanda di Attanasio di ottenere su radio e televisore altri canali nazionali. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 666, comma 2, 125, comma 3, e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 35-bis, comma 5, Ord. pen. per mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che il Tribunale di sorveglianza non avrebbe preso in considerazione una memoria del detenuto, scritta al computer e contenuta in un cd-Rom, che la Direzione del carcere non avrebbe mai inviato in vista dell'udienza del 25/3/2021 attraverso «i canali ufficiali e a spese dell'Amministrazione», pur trattandosi di un deposito avvenuto nell'aula della videoconferenza, equiparata all'aula del Tribunale. Una memoria che sarebbe stata rilevante in quanto, con essa, sarebbe stata evidenziata la resistenza della Direzione della Casa circondariale di Novara a eseguire i provvedimenti della magistratura di sorveglianza; ciò che avrebbe reso indispensabile provvedere alla nomina di un altro commissario ad acta. Tale memoria, ove conosciuta, avrebbe specificato la richiesta del detenuto, la quale, pertanto, non avrebbe potuto essere qualificata come «generica», secondo quanto, invece, ritenuto dal Tribunale. 3. In data 30/8/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorso sembra lamentare che, a causa del mancato inoltro della «memoria difensiva» contenuta nel cd-rom, il Tribunale di sorveglianza di Sassari avrebbe considerato come generica la domanda relativa alla possibilità di sintonizzazione, sull'apparecchio televisivo in dotazione, di ulteriori kii, canali radio a diffusione nazionale.3. Tuttavia, dal contenuto della suddetta memoria, accessibile a questo Collegio soltanto in base a quanto riportato a pag. 3 dell'odierno ricorso, emerge unicamente che, sotto un primo profilo, il detenuto lamenterebbe la resistenza del Direttore del carcere di Novara nell'eseguire i provvedimenti della magistratura di sorveglianza; un aspetto, questo, del tutto eccentrico rispetto all'evocato thema decidendum. Sotto altro profilo, con essa, il detenuto parrebbe richiamare una precedente richiesta in data 8/2/2021, che avrebbe riguardato «l'inserimento in TV dei canali» e che sarebbe stata respinta il 26/2/2021. Dunque, si sarebbe al cospetto di una nuova istanza, del tutto distinta rispetto alla prima statuizione e alla richiesta di ottemperanza che la riguardava, sicché essa non avrebbe avuto, comunque, rilevanza in relazione alla procedura de qua. Ciò in ragione del principio di diritto, qui condiviso e riaffermato, secondo cui il procedimento di ottemperanza ai sensi dell'art. 35-bis, comma 5, Ord. pen. presuppone la mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, del provvedimento del magistrato di sorveglianza di accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto e rappresenta una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione, rispetto al quale non possono trovare ingresso domande aventi carattere di novità e non può essere rivalutato il contenuto delle statuizioni emesse (Sez. 1, n. 39142 del 13/4/2017, Basco, Rv. 270996-01). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 00029/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris