CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27956/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto: il primo, secondo e quinto motivo prospettano una rilettura delle fonti di prova e sono manifestamente infondati, atteso che la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità dell'imputato per il reato contestato sulla base di una motivazione persuasiva, immune da vizi logici o giuridici, e strettamente aderente al compendio probatorio (si veda pagina 2); il terzo e quarto motivo non sono stati dedotti in appello. ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 20