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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 marzo 2024

Cassazione n. 40484/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 12/03/2024 del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto emesso de plano in data 12 marzo 2024 il presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto ai sensi degli artt. 69, comma 6, lett. b) e 35-bis Ord.pen. da [OSCURATO:PERSONA], dichiarando la carenza di interesse del reclamante, per essere la misura venuta meno, in quanto applicata in data 30/11/2021.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 666, comma 2, cod.proc.pen. e 35-bis Ord.pen.

Il presidente del Tribunale di sorveglianza ha emesso un decreto de plano in carenza dei presupposti per l'assunzione di una decisione senza contraddittorio.

Il decreto, inoltre, è viziato per la mancanza di chiarezza, non essendo specificato né l'oggetto né la data del reclamo.

Vi si afferma solo che «la misura» sarebbe venuta meno, senza specificare quale sia la misura oggetto dell'impugnazione, mentre se tale misura fosse costituita, ad esempio, dal regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis Ord.pen., la sua eventuale scadenza non eliminerebbe l'interesse del reclamante, potendo la sua applicazione impedire la futura concessione di benefici penitenziari.

I diritti della difesa sono stati violati anche per la omessa indicazione dell'oggetto nel decreto di fissazione dell'udienza davanti al tribunale di sorveglianza.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, per la sua genericità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.

2. Il decreto risulta non comprensibile, sia quanto all'oggetto del reclamo proposto dal detenuto, indicato in modo del tutto generico con l'espressione «reclamo avverso decisione su reclamo», senza riportare neppure gli estremi della decisione reclamata, sia quanto alla parte motivazionale, limitata alle parole «per carenza di interesse ... misura ormai venuta meno (applicata in data 30/11/2021)», senza indicare la natura della misura stessa. 2 )1 L'estrema sinteticità del provvedimento rende impossibile al destinatario conoscere con precisione l'oggetto del provvedimento, anche se questo può essere a lui noto in quanto autore del reclamo, e l'iter argomentativo che ha portato alla declaratoria di inammissibilità della sua istanza, ma soprattutto impedisce il controllo di legittimità su quest'ultimo, non essendo la corte di legittimità messa in grado di valutare la correttezza della procedura adottata, cioè della scelta di emettere un decreto de plano, e la fondatezza della decisione.

Deve, perciò, ribadirsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui «specie in ipotesi di declaratoria di inammissibilità di una domanda, il destinatario della decisione - così come ogni potenziale lettore - deve essere posto in condizione di comprendere agevolmente il motivo del mancato esame nel merito, posto che la inammissibilità preclude l'accesso al contraddittorio» (Sez. 1, n. 353 del 10/07/2017, dep. 2018, n.m., che ha annullato un decreto di inammissibilità per «scarsa chiarezza»).

3. La carenza di informazioni in merito all'oggetto del reclamo impedisce altresì, come detto, il controllo sulla legittimità della procedura adottata, dovendo precisarsi che, se il decreto fosse stato emesso nell'ambito di un procedimento in cui si era già pronunciato il magistrato di sorveglianza, con conseguente reclamo del destinatario al tribunale di sorveglianza, esso sarebbe illegittimo, essendo l'emissione de plano di un decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza consentita solo nei casi previsti dall'art. 666, comma 2, cod.proc.pen., cioè se l'istanza è priva delle condizioni di legge o costituisce mera riproposizione di altra già rigettata, dovendo altrimenti l'inammissibilità per una delle ragioni indicate dall'art. 591 cod.proc.pen., quale la carenza di interesse, essere valutata secondo la normale procedura prevista per i reclami avverso una decisione del magistrato di sorveglianza, e quindi con decisione resa dall'organo collegiale e non dal solo presidente del tribunale di sorveglianza. (Sez. 1, n. 24433 del 29/04/1995, Rv. 263970; Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Rv. 281896).

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e il decreto impugnato deve essere annullato, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.

P.Q.M. 3 I Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Così deciso il 13 s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 12/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso de plano in data 12 marzo 2024 il presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto ai sensi degli artt. 69, comma 6, lett. b) e 35-bis Ord.pen. da [OSCURATO:PERSONA], dichiarando la carenza di interesse del reclamante, per essere la misura venuta meno, in quanto applicata in data 30/11/2021. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 666, comma 2, cod.proc.pen. e 35-bis Ord.pen. Il presidente del Tribunale di sorveglianza ha emesso un decreto de plano in carenza dei presupposti per l'assunzione di una decisione senza contraddittorio. Il decreto, inoltre, è viziato per la mancanza di chiarezza, non essendo specificato né l'oggetto né la data del reclamo. Vi si afferma solo che «la misura» sarebbe venuta meno, senza specificare quale sia la misura oggetto dell'impugnazione, mentre se tale misura fosse costituita, ad esempio, dal regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis Ord.pen., la sua eventuale scadenza non eliminerebbe l'interesse del reclamante, potendo la sua applicazione impedire la futura concessione di benefici penitenziari. I diritti della difesa sono stati violati anche per la omessa indicazione dell'oggetto nel decreto di fissazione dell'udienza davanti al tribunale di sorveglianza. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, per la sua genericità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. 2. Il decreto risulta non comprensibile, sia quanto all'oggetto del reclamo proposto dal detenuto, indicato in modo del tutto generico con l'espressione «reclamo avverso decisione su reclamo», senza riportare neppure gli estremi della decisione reclamata, sia quanto alla parte motivazionale, limitata alle parole «per carenza di interesse ... misura ormai venuta meno (applicata in data 30/11/2021)», senza indicare la natura della misura stessa. 2 )1 L'estrema sinteticità del provvedimento rende impossibile al destinatario conoscere con precisione l'oggetto del provvedimento, anche se questo può essere a lui noto in quanto autore del reclamo, e l'iter argomentativo che ha portato alla declaratoria di inammissibilità della sua istanza, ma soprattutto impedisce il controllo di legittimità su quest'ultimo, non essendo la corte di legittimità messa in grado di valutare la correttezza della procedura adottata, cioè della scelta di emettere un decreto de plano, e la fondatezza della decisione. Deve, perciò, ribadirsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui «specie in ipotesi di declaratoria di inammissibilità di una domanda, il destinatario della decisione - così come ogni potenziale lettore - deve essere posto in condizione di comprendere agevolmente il motivo del mancato esame nel merito, posto che la inammissibilità preclude l'accesso al contraddittorio» (Sez. 1, n. 353 del 10/07/2017, dep. 2018, n.m., che ha annullato un decreto di inammissibilità per «scarsa chiarezza»). 3. La carenza di informazioni in merito all'oggetto del reclamo impedisce altresì, come detto, il controllo sulla legittimità della procedura adottata, dovendo precisarsi che, se il decreto fosse stato emesso nell'ambito di un procedimento in cui si era già pronunciato il magistrato di sorveglianza, con conseguente reclamo del destinatario al tribunale di sorveglianza, esso sarebbe illegittimo, essendo l'emissione de plano di un decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza consentita solo nei casi previsti dall'art. 666, comma 2, cod.proc.pen., cioè se l'istanza è priva delle condizioni di legge o costituisce mera riproposizione di altra già rigettata, dovendo altrimenti l'inammissibilità per una delle ragioni indicate dall'art. 591 cod.proc.pen., quale la carenza di interesse, essere valutata secondo la normale procedura prevista per i reclami avverso una decisione del magistrato di sorveglianza, e quindi con decisione resa dall'organo collegiale e non dal solo presidente del tribunale di sorveglianza. (Sez. 1, n. 24433 del 29/04/1995, Rv. 263970; Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Rv. 281896). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e il decreto impugnato deve essere annullato, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. P.Q.M. 3 I Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così deciso il 13 s
Decreto Cassazione n. 40484/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris