CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 marzo 2024
Cassazione n. 07944/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30965/2020r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].), con sede in Torino, alla via Lagrange n. 20, in persona del legale rappresentante pro temporeAvv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i , giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilianoin Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 35 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o , giusta procur a special e allegat a al controricorso, dagli AvvocatiMaria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla Via di [OSCURATO:PERSONA] da Tolentinon. 67 (Legance – [OSCURATO:PERSONA]) . - controricorrent e - avverso la sentenza, n. cron. 1011 /20 20 , del la [OSCURATO:PERSONA],pubblicata in data 13 / 10 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 08/03/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) hanno promosso ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Torino del 13 ottobre 2020, n. 1011, affidandosi a tre motivi. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Successivamente alla fissazione dell’odierna adunanza camerale, è stata depositata la rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritta, con la corrispondente accettazione del controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., i menzionati atti si rivelano idonei a determinare l'estinzione di questogiudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle relative spese avendone le parti costituite concordato la loro integrale compensazione. 2. È inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 (cfr. Cass. n. 6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass. nn. 32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021; Cass.nn. 23731 e 9152 del 2020; Cass. nn. 31580 e 5247 del 2019; Cass. nn. 25485 e 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015). [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile de