Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:367
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CJ0031
SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
30 aprile 2026 (
*1
)
«Impugnazione – Funzione pubblica – Assunzione – Concorso EPSO/AD/383/21 – Decisione di non iscrivere il ricorrente nell’elenco di riserva – Quadro giuridico applicabile a un concorso – Modalità e durata della prova di presentazione orale –Legittimo affidamento – Articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato III dello [OSCURATO:PERSONA] – Principio di buona amministrazione – Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali – Codice di buona condotta amministrativa per il personale della [OSCURATO:PERSONA] europea nei suoi rapporti con il pubblico – Risoluzione del Parlamento europeo per un’amministrazione dell’Unione europea aperta, efficace e indipendente – Ricorso di annullamento e di risarcimento danni»
Nella causa C‑31/25 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 18 gennaio 2025,
[OSCURATO:PERSONA]
, residente in Sofia (Bulgaria), rappresentato da I. Stoynev, advokat,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da J.-F. Brakeland e G. Niddam, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da J. Passer (relatore), presidente di sezione, D. Gratsias e B. Smulders, giudici,
avvocato generale: R. Norkus
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑1050/23; in prosieguo: la «sentenza impugnata»,
EU:T:2024:824
), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso proposto sulla base dell’articolo 270 TFUE, diretto, da un lato, all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/383/21, del 28 febbraio 2023, che respinge la sua domanda di riesame della decisione di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva costituito al termine della procedura di selezione (in prosieguo: la «decisione controversa») e, dall’altro, al risarcimento del danno che egli avrebbe subito a causa della mancata iscrizione del suo nome in tale elenco di riserva.
Contesto normativo
[OSCURATO:PERSONA]
2
L’articolo 41 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), intitolato «Diritto ad una buona amministrazione», prevede quanto segue:
«1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
a)
il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;
(…)
c)
l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell’Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
(…)».
3
L’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], intitolato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale», così dispone:
«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia».
[OSCURATO:PERSONA]
4
[OSCURATO:PERSONA] dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]») è fissato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della [OSCURATO:PERSONA] (
GU 1968, L 56, pag. 1
), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (
GU 2013, L 287, pag. 15
e rettifica in
GU 2016, L 289, pag. 21
).
5
L’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato III dello [OSCURATO:PERSONA] così dispone:
«Il bando di concorso è stabilito dall’autorità che ha il potere di nomina [(APN)], previa consultazione della commissione paritetica.
Il bando deve specificare:
(…)
e)
nel caso di concorso per esami, il tipo degli esami e la loro rispettiva valutazione;
(…)».
Bando di concorso controverso
6
Il 21 gennaio 2021, l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
il bando di concorso generale EPSO/AD/383/21 – Giuristi linguisti (AD 7) di lingua bulgara (BG) (
GU 2021, C 22A, pag. 1
; in prosieguo: il «bando di concorso controverso»). Tale concorso è stato organizzato al fine di costituire un elenco di riserva di giuristi linguisti di lingua bulgara, destinato a consentire la copertura di posti vacanti principalmente in seno al Parlamento europeo, al Consiglio dell’Unione europea e alla [OSCURATO:PERSONA] europea.
7
La parte introduttiva del bando di concorso controverso è così formulata:
«(…)
Il presente bando di concorsi e i suoi allegati costituiscono il quadro giuridicamente vincolante delle procedure di selezione.
Per le disposizioni generali relative ai concorsi generali, si veda l’Allegato II.
(…)».
8
La parte intitolata «Assessment center» di tale bando di concorso prevede quanto segue:
«(…)
Le competenze generali saranno valutate in parte da un colloquio basato sulle competenze generali (nella lingua 2) e un colloquio situazionale basato sulle competenze (anch’esso nella lingua 2). La presentazione orale (nella lingua 1) sarà seguita da una sessione di domande e risposte (anch’esse nella lingua 1) e valuterà le competenze generali, le competenze settoriali e la conoscenza del diritto dell’Unione europea. Infine, una sintesi da redigere nella lingua 1 di un testo formulato nella lingua 3 valuterà le competenze specifiche nella lingua 3.
(…)».
9
L’allegato II del bando di concorso controverso, intitolato «Disposizioni generali relative ai concorsi generali», fornisce informazioni sui concorsi generali.
Disposizioni generali del 2015
10
Le disposizioni generali relative ai concorsi generali, pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
il 27 febbraio 2015 (
GU 2015, C 70A, pag. 1
; in prosieguo: le «disposizioni generali del 2015»), indicano, nella loro parte introduttiva:
«Le presenti disposizioni generali sono parte integrante del bando di concorso e, insieme al bando, costituiscono il quadro normativo vincolante della procedura di concorso».
11
Il punto 2.5 di tali disposizioni generali, intitolato «Centro di valutazione», è così formulato:
«(…)
Il contenuto dei test relativi al centro di valutazione è convalidato dalla commissione giudicatrice. A seconda del concorso, questi test possono comprendere:
–
uno studio di caso: prova scritta relativa a uno scenario che presenta diversi problemi da risolvere o ai quali occorre reagire unicamente sulla base del materiale messo a disposizione;
–
una presentazione orale: prova individuale di analisi e di presentazione, nel corso della quale è chiesto al candidato di elaborare una proposta per gestire un problema fittizio connesso a una situazione professionale. Dopo aver analizzato la documentazione fornita, il candidato dovrà esporre le proprie idee a un pubblico ristretto;
–
intervista(-e) basata(-e) sulle competenze: esercizio individuale con l’obiettivo di raccogliere, in modo strutturato, informazioni fondamentali sulle competenze generali (e/o specifiche nel caso di concorsi specialistici) sulla base delle esperienze acquisite dal candidato;
(…)
I test utilizzati in ciascun concorso sono indicati nel relativo bando di concorso. Questi test sono inoltre illustrati nel dettaglio nell’opuscolo relativo al centro di valutazione che sarà fornito ai candidati convocati a questa fase del concorso».
Codice di buona condotta amministrativa
12
Il codice di buona condotta amministrativa per il personale della [OSCURATO:PERSONA] europea nei suoi rapporti con il pubblico, allegato alla decisione 2000/633/CE, CECA, Euratom della [OSCURATO:PERSONA], del 17 ottobre 2000, che modifica il suo regolamento interno (
GU 2000, L 267, pag. 63
) (in prosieguo: il «codice di buona condotta amministrativa»), contiene un’introduzione, la cui sezione intitolata «Campo d’applicazione» è così formulata:
«Il presente codice vincola tutto il personale soggetto allo statuto del personale delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (…), nonché alle altre norme sulle relazioni tra la [OSCURATO:PERSONA] e il suo personale che si applicano ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee. (…)
(…)».
13
Nel capitolo 1 di tale codice intitolato «Principi generali di buona amministrazione» figura una sezione denominata «Legalità», che prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] agisce in conformità del diritto e applica le norme e le procedure stabilite dalla legislazione comunitaria».
14
Nello stesso capitolo figura una sezione denominata «Coerenza», che contiene la seguente dicitura:
«[OSCURATO:PERSONA] è coerente nella sua condotta amministrativa e si conforma alla sua prassi normale. Qualsiasi eccezione a questo principio deve essere debitamente giustificata».
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2016
15
La risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2016 per un’amministrazione europea aperta, efficace e indipendente [2016/2610(RSP)] (
GU 2018, C 86, pag. 126
; in prosieguo: la «risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2016»), contiene una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per un’amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente, il cui considerando 11 enuncia quanto segue:
«Un’efficiente amministrazione dell’Unione è essenziale per l’interesse generale. L’eccesso come anche la mancanza di regole e procedure può portare a una cattiva amministrazione, che può anche derivare dall’esistenza di norme e procedure contraddittorie, incoerenti o poco chiare».
Fatti
16
I fatti all’origine della controversia sono stati esposti ai punti da 2 a 11 della sentenza impugnata nei seguenti termini:
«2
Il 21 gennaio 2021, l’[EPSO] ha pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
il [bando di concorso controverso] organizzato ai fini della costituzione, in particolare, di un elenco di riserva di giuristi linguisti di lingua bulgara, nel grado AD 7, destinato a coprire posti vacanti principalmente in seno al Parlamento europeo, al Consiglio dell’Unione europea e alla [OSCURATO:PERSONA].
3
Al punto 5 della parte intitolata “Modalità di selezione”, come modificato dal bando dell’8 marzo 2022, che modifica il [bando di concorso controverso], era indicato che le prove del centro di valutazione consistevano in tre test, vale a dire un colloquio basato sulle competenze generali (in inglese), una presentazione orale seguita da una sessione di domande e risposte e la redazione di una sintesi, nella lingua del concorso, di un testo redatto nella “lingua 3” prescelta, diversa dall’inglese o dalla lingua del concorso. Le otto competenze generali sarebbero valutate ciascuna su 10 punti e le competenze settoriali su 100 punti. Il punteggio minimo richiesto sarebbe, per quanto riguarda le competenze generali, di 40/80 in totale e, per quanto riguarda le competenze settoriali, di 20/40 per la presentazione orale e di 30/60 per la sintesi.
4
Il 30 gennaio 2021, il ricorrente ha presentato la propria candidatura al concorso sopra citato.
5
Dopo aver superato il test di tipo “questionario a scelta multipla” e il test di traduzione previsti dal [bando di concorso controverso], il ricorrente è stato invitato, con messaggio di posta elettronica del 31 maggio 2022, a partecipare, da remoto, a due prove orali del centro di valutazione. Secondo la lettera di invito, ciascuna prova doveva durare tra i 40 e i 50 minuti.
6
Dopo aver partecipato alla prova scritta del centro di valutazione, consistente nella redazione di una sintesi di testo, il ricorrente ha partecipato, rispettivamente il 13 e il 22 giugno 2022, al colloquio basato sulle competenze e alla prova di presentazione orale.
7
Con lettera del 29 novembre 2022, la commissione giudicatrice ha informato il ricorrente della sua decisione di non iscriverlo nell’elenco di riserva in quanto egli aveva ottenuto un punteggio inferiore al minimo richiesto (in prosieguo: la “decisione iniziale”). Tale lettera era accompagnata da un passaporto di competenze dal quale risultava che il ricorrente aveva ottenuto, da un lato, il punteggio complessivo di 189/260 e, dall’altro, il punteggio di 19/40 per la presentazione orale, mentre il minimo richiesto era di 20/40. Detta lettera precisava inoltre che i candidati iscritti nell’elenco di riserva avevano tutti ottenuto almeno il punteggio complessivo di 198/260.
8
Il 2 dicembre 2022, il ricorrente ha presentato alla commissione giudicatrice una domanda di riesame della decisione iniziale, con la motivazione che la prova di presentazione orale era viziata da un’irregolarità sostanziale. Con [la decisione controversa], la commissione giudicatrice ha confermato la decisione iniziale.
9
Il 19 marzo 2023, il ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto (…), con cui chiedeva l’annullamento della decisione iniziale e della [decisione controversa].
10
Il 30 maggio 2023, l’EPSO ha confermato la ricezione del reclamo del ricorrente e ha comunicato a quest’ultimo che la mancata risposta entro un termine di quattro mesi dalla presentazione di tale reclamo avrebbe dovuto essere considerata come una decisione implicita di rigetto del reclamo.
11
Il 20 luglio 2023, la mancata risposta dell’EPSO al reclamo del ricorrente entro il termine di quattro mesi previsto dall’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto ha configurato una decisione implicita di rigetto di tale reclamo (…)».
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
17
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 ottobre 2023, il ricorrente ha proposto un ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, diretto all’annullamento della decisione controversa nonché al risarcimento di un importo di EUR 7000 a titolo di risarcimento del danno che egli avrebbe subito a causa della mancata iscrizione del suo nome nell’elenco di riserva del concorso controverso.
18
A sostegno delle sue conclusioni dirette all’annullamento della decisione controversa, il ricorrente ha dedotto, in sostanza, tre motivi vertenti, il primo, sulla modifica illegittima della struttura e della portata della prova di presentazione orale, il secondo, sulla comunicazione illegittima di informazioni inesatte, poco chiare, ambigue, incoerenti e contraddittorie e, il terzo, sulla violazione del diritto di essere ascoltato nonché dell’obbligo di motivazione.
19
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso.
Conclusioni delle parti
20
Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede che la Corte voglia:
–
annullare la sentenza impugnata;
–
annullare la decisione controversa;
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno subito; e
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
21
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione e
–
condannare il ricorrente alle spese.
Sull’impugnazione
22
A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce, in sostanza, due motivi, che riguardano le conclusioni adottate dal Tribunale nel suo esame del primo e del secondo motivo in primo grado.
Sul primo motivo di impugnazione
Argomenti delle parti
23
Il primo motivo di impugnazione è composto di sei parti.
24
Con la prima parte, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente concluso che non era stato violato il suo legittimo affidamento in ordine alla struttura e alla portata della prova di presentazione orale.
25
In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore nel dichiarare, al punto 62 della sentenza impugnata, che la descrizione della prova di presentazione orale contenuta nel bando di concorso controverso e quella contenuta nelle disposizioni generali del 2015 non concordavano. Del resto, il Tribunale si contraddirebbe successivamente, al punto 127 della sentenza impugnata, indicando che le informazioni comunicate al ricorrente al riguardo erano precise, incondizionate e concordanti.
26
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente concluso, al punto 73 della sentenza impugnata, che il ricorrente non aveva fornito alcun elemento valido che consentisse di concludere che egli poteva effettivamente attendersi che la durata totale della prova di presentazione orale fosse di 20 minuti. Egli ritiene che una siffatta informazione provenisse direttamente dal sito Internet dell’EPSO e che egli avesse addotto, a tal fine, elementi di prova che il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione. A tal riguardo, il ricorrente sostiene che la lettera di invito del 31 maggio 2022, che menzionava espressamente che la prova sarebbe durata approssimativamente da 40 a 50 minuti, contravviene alla prassi abituale dell’EPSO consistente nell’indicare una durata precisa per questo tipo di prova. Egli ritiene che una siffatta formulazione lo autorizzasse a considerare che la durata menzionata comprendesse non solo la durata della presentazione orale, ma anche il tempo necessario alla configurazione tecnica e alle misure precauzionali connesse agli eventuali ritardi, dato che la prova si era svolta durante la pandemia di COVID-19 ed erano stati riscontrati diversi problemi tecnici.
27
La seconda parte del primo motivo verte sulla violazione delle disposizioni generali del 2015. In tale contesto, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare, ai punti 78 e 79 della sentenza impugnata, che rinviano ai punti da 63 a 67 di tale sentenza, che le disposizioni generali del 2015 non erano applicabili al concorso controverso. Egli fa valere, anzitutto, che il bando di concorso controverso, unitamente ai suoi allegati, conteneva solo informazioni lacunose o generiche sul contenuto e sulla durata delle prove previste. Ciò premesso, egli ritiene, contrariamente alla conclusione cui è giunto il Tribunale al punto 67 della sentenza impugnata, che fosse legittimo fare riferimento alle informazioni più dettagliate contenute sul sito Internet dell’EPSO nonché nelle disposizioni generali del 2015. Il ricorrente ritiene che il bando di concorso controverso, a causa della mancanza di informazioni dettagliate relative alle prove, fosse vincolante solo per quanto riguarda il numero e il tipo delle prove che dovevano aver luogo.
28
A tal riguardo, egli osserva che le disposizioni generali del 2015, pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, costituivano, tenuto conto del loro titolo e della loro formulazione, in particolare della menzione secondo cui esse costituiscono parte integrante dei bandi di concorso, «norme di portata generale» ai sensi della giurisprudenza e, pertanto, erano destinate a produrre effetti giuridici e dovevano essere applicabili nel caso di specie senza che fosse necessario che il bando di concorso controverso vi facesse espressamente riferimento.
29
Infine, il ricorrente ritiene che non si possa ammettere che il bando di concorso controverso e, in particolare, il suo allegato II, intitolato «Disposizioni generali relative ai concorsi generali», abbia derogato alle disposizioni generali del 2015, poiché la portata di tali testi differisce. Così, mentre le disposizioni generali contenute nell’allegato II si riferirebbero unicamente a questioni di ordine procedurale e tecnico, come i diplomi che devono possedere i candidati o le modalità di comunicazione con l’EPSO, le disposizioni generali del 2015 riguarderebbero questioni di merito, segnatamente la descrizione precisa del contenuto e della durata delle prove. Il Tribunale avrebbe quindi interpretato erroneamente la natura di queste ultime disposizioni nonché il loro rapporto con il bando di concorso controverso e, su tale base, avrebbe erroneamente rifiutato di tenerne conto nel caso di specie.
30
Nell’ambito della terza parte del primo motivo, il ricorrente fa valere che, nei limiti in cui si applicavano le disposizioni generali del 2015 e in cui, secondo le constatazioni del Tribunale al punto 62 della sentenza impugnata, le descrizioni della prova di presentazione orale nel bando di concorso controverso e in tali disposizioni generali non concordavano, il Tribunale ha violato l’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dell’allegato III dello [OSCURATO:PERSONA] considerando, ai punti da 81 a 88 della sentenza impugnata, che il bando di concorso controverso era conforme a tale disposizione in quanto la natura della prova vi veniva sufficientemente precisata.
31
A tal riguardo, il ricorrente sottolinea, da un lato, che le rispettive descrizioni della prova di presentazione orale nel bando di concorso controverso e nelle disposizioni generali del 2015, alle quali occorreva fare riferimento tenuto conto dell’imprecisione di tale bando, non concordavano, circostanza che il Tribunale avrebbe confermato al punto 62 della sentenza impugnata.
32
D’altro lato, poiché le disposizioni generali del 2015 e le informazioni disponibili sul sito Internet dell’EPSO precisavano che tale prova doveva essere composta da una presentazione orale di 5 minuti seguita da una sessione di domande e risposte di 15 minuti vertente su tale presentazione, e quindi avere una durata complessiva di 20 minuti, il ricorrente non avrebbe potuto legittimamente attendersi che la prova di presentazione orale includesse, a seguito di una presentazione orale di 20 minuti, una sessione, della durata di 30 minuti, dedicata a domande generali vertenti sulle sue conoscenze del diritto dell’Unione.
33
Con la quarta parte del primo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione, sancito all’articolo 41 della [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente addebita al Tribunale di aver fondato, al punto 94 della sentenza impugnata, il rigetto della quarta parte del primo motivo in primo grado unicamente sull’asserita inapplicabilità delle disposizioni generali del 2015, senza tuttavia prendere posizione sui suoi argomenti fondati sulla violazione dei principi di coerenza e di legalità, menzionati ai punti 91 e 92 di tale sentenza.
34
Nell’ambito della quinta parte del primo motivo, vertente sull’asserita violazione del codice di buona condotta amministrativa, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore, al punto 37 della sentenza impugnata, non concludendo nel senso di una violazione di tale codice e ritenendo che tale codice non fosse applicabile nel caso di specie. Fa valere che, in quanto membro del pubblico, egli poteva legittimamente esigere che l’EPSO rispettasse gli obblighi derivanti da detto codice. Poiché quest’ultimo è produttivo di effetti giuridici, il ricorrente avrebbe avuto il diritto di fondare un legittimo affidamento sul fatto che l’EPSO sarebbe rimasto fedele alle sue prassi, che si sarebbe conformato alla normativa e che avrebbe prestato la dovuta vigilanza nei suoi rapporti con i candidati.
35
Con la sesta parte del primo motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di buona fede, il ricorrente contesta al Tribunale, anzitutto, di aver concluso, al punto 108 della sentenza impugnata, che egli non aveva addotto alcun elemento di prova che dimostrasse la violazione di tali principi. A suo avviso, sulla base degli elementi di prova versati agli atti, tale violazione dovrebbe essere ritenuta accertata tenuto conto dell’applicabilità delle disposizioni generali del 2015 e dell’incompatibilità con queste ultime delle modalità della prova di presentazione orale previste dal bando di concorso controverso.
36
Il ricorrente fa poi valere che il Tribunale avrebbe dovuto chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre le informazioni relative ai precedenti concorsi organizzati dall’EPSO al fine di confermare che il concorso controverso si era discostato dalla sua prassi precedente.
37
Infine, egli contesta al Tribunale di aver ignorato gli argomenti relativi alle ragioni per le quali i messaggi privati della commissione giudicatrice, le informazioni contenute sul sito Internet ufficiale dell’EPSO e l’esperienza acquisita dal ricorrente in occasione della sua partecipazione a diversi concorsi dell’EPSO avevano fatto sorgere, in capo a quest’ultimo, un legittimo affidamento quanto alle modalità della prova di presentazione orale, come previste da tali fonti.
38
[OSCURATO:PERSONA] considera che il primo motivo d’impugnazione sia irricevibile e, in ogni caso, manifestamente infondato.
Giudizio della Corte
39
Occorre esaminare, anzitutto, la seconda parte del primo motivo di impugnazione.
Sulla seconda parte del primo motivo di impugnazione
40
Con tale parte, il ricorrente imputa, in sostanza, al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nel considerare, ai punti da 63 a 67, 78 e 79 della sentenza impugnata, che le disposizioni generali del 2015 non erano applicabili al concorso controverso.
41
Va rilevato che, al punto 64 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato, a giusto titolo, la giurisprudenza secondo cui un bando di concorso definisce il «quadro normativo» di uno specifico concorso in funzione dell’obiettivo stabilito dall’APN, tenendo presente che tale quadro normativo disciplina la procedura del concorso di cui trattasi, dal momento della pubblicazione del bando in questione fino alla pubblicazione dell’elenco di riserva che contiene i nomi dei vincitori del concorso in questione (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Italia,
C‑621/16 P
,
EU:C:2019:251
, punto
50
).
42
Infatti, dal momento che ciascun bando di concorso stabilisce il quadro normativo del concorso ad esso relativo, la commissione giudicatrice è vincolata dal testo di tale bando così come è stato pubblicato. La funzione essenziale del bando di concorso consiste proprio nell’informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare l’opportunità di presentare la propria candidatura (v., in tal senso, sentenza del 18 febbraio 1982, Ruske/[OSCURATO:PERSONA],
67/81
,
EU:C:1982:69
, punto
9
).
43
Nel caso di specie, ai punti 65 e 67 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che il bando di concorso controverso rinviava espressamente i candidati, per quanto riguarda le disposizioni generali applicabili ai concorsi generali, al suo allegato II, senza fare riferimento alle disposizioni generali del 2015.
44
Ciò premesso, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel considerare, al punto 79 della sentenza impugnata, che rinvia ai punti da 63 a 67 della stessa, che le disposizioni generali del 2015 non erano applicabili al concorso controverso.
45
Quanto all’indicazione contenuta nella prima pagina delle disposizioni generali del 2015, secondo la quale queste ultime «sono parte integrante del bando di concorso e, insieme al bando, costituiscono il quadro normativo vincolante della procedura di concorso», in mancanza di un rinvio a tali disposizioni generali nel bando di concorso controverso, essa non può essere sufficiente a rendere queste ultime applicabili al concorso controverso (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Italia,
C‑621/16 P
,
EU:C:2019:251
, punto
53
).
46
La circostanza, invocata dal ricorrente, secondo cui le disposizioni generali del 2015 contenevano elementi sotto taluni aspetti diversi o più sviluppati rispetto alle disposizioni generali contenute nell’allegato II del bando di concorso controverso non è quindi idonea a mettere in discussione la legittimità della constatazione del Tribunale richiamata al punto 43 della presente sentenza.
47
La seconda parte del primo motivo deve quindi essere respinta.
Sulla prima parte del primo motivo di impugnazione
48
A sostegno della prima parte del primo motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento, il ricorrente deduce, in primo luogo, un errore e una contraddizione nella motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale.
49
Occorre anzitutto rilevare che la seconda parte del primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che le disposizioni generali del 2015 non fossero applicabili al concorso controverso, è stata respinta.
50
Ne consegue che, nei limiti in cui, nella presente parte del primo motivo, il ricorrente si basa sulle disposizioni generali del 2015 per sostenere che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel non constatare, alla luce di queste ultime e della loro concordanza con il bando di concorso controverso, che egli godeva di un legittimo affidamento circa un determinato svolgimento della presentazione orale, il quale sarebbe stato violato, tale parte deve essere respinta, in quanto fondata su una premessa erronea.
51
Quanto all’affermazione di una contraddizione nella motivazione tra i punti 62 e 127 della sentenza impugnata, occorre constatare che essa è infondata, dal momento che la constatazione della mancanza di concordanza, di cui al punto 62 della sentenza impugnata, e la constatazione di concordanza, di cui al punto 127 di tale sentenza, si riferiscono a insiemi di testi diversi, la prima raffrontando il bando di concorso controverso e le disposizioni generali del 2015, la seconda raffrontando, da un lato, tale bando di concorso e, dall’altro, la lettera di invito nonché la pagina in cui viene enunciata la prova di presentazione orale.
52
In secondo luogo, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha erroneamente concluso, al punto 73 della sentenza impugnata, che egli non aveva fornito alcun elemento valido che consentisse di concludere che poteva effettivamente attendersi che la durata complessiva della prova di presentazione orale fosse di 20 minuti.
53
Va ricordato che dall’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto e che il Tribunale è pertanto competente in via esclusiva a constatare e a valutare i fatti pertinenti nonché gli elementi di prova. La valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo in caso di loro snaturamento. Un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova. Qualora affermi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, un ricorrente deve, in applicazione di tali disposizioni e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero condotto il Tribunale a tale snaturamento (sentenza del 2 ottobre 2025, WV/SEAE,
C‑243/24 P
,
EU:C:2025:742
, punto
76
e giurisprudenza citata).
54
Al punto 73 della sentenza impugnata, il Tribunale si è basato, in particolare, sul fatto che la lettera di invito del 31 maggio 2022 menzionava espressamente una durata compresa tra 40 e 50 minuti, per concludere, in sostanza, che il ricorrente non aveva dimostrato, con alcun valido elemento, di avere un legittimo affidamento nel fatto che la prova di presentazione orale sarebbe durata solo 20 minuti.
55
Orbene, con la sua censura riguardante il punto 73 della sentenza impugnata, il ricorrente cerca, in sostanza, di ottenere da parte della Corte un nuovo esame dei fatti, senza invocare uno snaturamento di questi ultimi da parte del Tribunale. Ne consegue che tale censura è irricevibile.
56
Ciò premesso, la prima parte del primo motivo deve essere respinta.
Sulla terza parte del primo motivo di impugnazione
57
Per quanto riguarda la terza parte del primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dell’allegato III dello [OSCURATO:PERSONA], occorre, in primo luogo, rilevare che tale parte è ampiamente fondata sulla premessa secondo cui le disposizioni generali del 2015 erano applicabili al concorso controverso. Orbene, è stato constatato, nell’ambito dell’esame della seconda parte del presente motivo, che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel concludere che le disposizioni generali del 2015 non erano applicabili a tale concorso. La terza parte del primo motivo è quindi, sotto tale profilo, fondata su una premessa errata ed è, pertanto, infondata.
58
In secondo luogo, nei limiti in cui il ricorrente contesta al Tribunale di aver violato l’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dell’allegato III dello [OSCURATO:PERSONA] nel ritenere, erroneamente, al punto 88 della sentenza impugnata, che il bando di concorso controverso fosse conforme a tale disposizione, occorre ricordare che, in forza di detta disposizione, spetta all’APN determinare, mediante l’adozione di un bando di concorso, nel caso di concorso per esami, il tipo degli esami e la rispettiva valutazione.
59
Tuttavia, la stessa disposizione non richiede che le indicazioni dettagliate relative a ciascuna prova siano fornite nel bando di concorso.
60
Nel caso di specie, la parte del bando di concorso controverso relativa al centro di valutazione indicava che «[l]a presentazione orale (nella lingua 1) sarà seguita da una sessione di domande e risposte (anch’esse nella lingua 1) e valuterà le competenze generali, le competenze settoriali e la conoscenza del diritto dell’Unione».
61
È giocoforza constatare che il Tribunale non ha commesso errori di diritto quando ha considerato, al punto 88 della sentenza impugnata, che la formulazione del bando di concorso controverso precisava la natura della prova, dato che ne risultava esplicitamente che la prova consisteva in una presentazione orale, seguita da una sessione di domande e risposte.
62
Inoltre, l’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dell’allegato III dello [OSCURATO:PERSONA] non esclude che le modalità specifiche della prova di presentazione orale possano essere precisate mediante documenti complementari al bando di concorso, come è avvenuto nel caso di specie. Infatti, come ricordato dal Tribunale, segnatamente ai punti 5 e 73 della sentenza impugnata, il ricorrente è stato informato, con la lettera di invito del 31 maggio 2022, che la prova controversa sarebbe durata «da 40 a 50 minuti all’incirca». Pertanto, il ricorrente conosceva, in tempo utile, le modalità temporali di tale prova e disponeva di tutte le informazioni necessarie per prepararvisi.
63
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve concludere che il Tribunale non ha violato l’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dell’allegato III dello [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che il bando di concorso controverso fosse conforme a tale disposizione.
64
Di conseguenza, la terza parte del primo motivo è infondata.
Sulla quarta parte del primo motivo di impugnazione
65
Con la quarta parte del primo motivo, il ricorrente contesta il rigetto della quarta parte del primo motivo in primo grado, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione, sancito all’articolo 41 della [OSCURATO:PERSONA], non a causa di un errore di diritto del Tribunale nell’interpretazione di tale disposizione, bensì a causa, in sostanza, della mancata risposta a taluni argomenti.
66
A tale riguardo, occorre ricordare che, in sede di impugnazione, il controllo della Corte è volto, in particolare, a verificare se il Tribunale abbia adeguatamente risposto a tutti gli argomenti addotti dal ricorrente, fermo restando che il motivo vertente sulla mancata risposta da parte del Tribunale ad argomenti addotti in primo grado equivale, in sostanza, a dedurre una violazione dell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 36 dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale ai sensi dell’articolo 53, primo comma, del medesimo [OSCURATO:PERSONA], e dall’articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale (sentenza del 27 febbraio 2025, OA/Parlamento,
C‑32/24 P
,
EU:C:2025:118
, punto
24
e giurisprudenza citata).
67
Tale obbligo di motivazione delle sentenze non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere i motivi sui quali si fonda la sentenza impugnata e alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di impugnazione (sentenza del 27 febbraio 2025, OA/Parlamento,
C‑32/24 P
,
EU:C:2025:118
, punto
25
e giurisprudenza citata).
68
Nel caso di specie, l’asserita violazione dell’articolo 41 della [OSCURATO:PERSONA], a causa della modifica arbitraria della struttura della prova di presentazione orale che il ricorrente ha evocato dinanzi al Tribunale, era fondata sulla premessa secondo cui le modalità relative alla prova controversa avrebbero potuto essere disciplinate da un quadro normativo diverso da quello previsto dal bando di concorso controverso, premessa ribadita nell’argomentazione del ricorrente relativa all’applicabilità delle disposizioni generali del 2015 e delle informazioni pubblicate sul sito Internet dell’EPSO alla prova controversa.
69
È giocoforza constatare che questa quarta parte del primo motivo in primo grado era direttamente subordinata alla prima e alla seconda parte di tale motivo, respinte dal Tribunale. Ciò premesso, il Tribunale poteva legittimamente limitarsi, al punto 94 della sentenza impugnata, a rinviare ai punti da 69 a 74 e da 63 a 67 di tale sentenza, nei quali aveva constatato che la prova di presentazione orale era conforme al bando di concorso controverso e che il quadro normativo vincolante applicabile al concorso controverso era costituito da tale bando di concorso.
70
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve concludere che la motivazione contenuta nel punto 94 della sentenza impugnata consente di conoscere adeguatamente le ragioni per le quali il Tribunale ha respinto la quarta parte del primo motivo in primo grado.
71
Pertanto, la quarta parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata.
Sulla quinta parte del primo motivo di impugnazione
72
Con la quinta parte del primo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore non avendo concluso nel senso di una violazione del codice di buona condotta amministrativa. Egli osserva che, al punto 37 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha motivato la sua conclusione infondata secondo cui, indipendentemente dalla questione del suo valore vincolante, tale codice non era destinato a disciplinare la situazione nel caso di specie.
73
In tale punto 37, il Tribunale ha indicato che dai termini stessi del codice di buona condotta amministrativa risulta che quest’ultimo è una guida di buona prassi amministrativa che le istituzioni e i loro agenti dovrebbero rispettare nei loro rapporti con il pubblico e che, pertanto, indipendentemente dalla questione del suo valore vincolante, esso non è destinato a disciplinare la situazione nel caso di specie. Da tale valutazione risulta che il Tribunale ha, implicitamente ma necessariamente, considerato che il ricorrente, nei suoi rapporti con l’EPSO, non era un membro del pubblico, bensì un candidato ad un concorso organizzato da tale agenzia, e che il suo rapporto con l’EPSO era disciplinato dalle disposizioni del bando di concorso controverso. Ne consegue che la motivazione contenuta in detto punto 37 era sufficiente alla luce dei requisiti di cui all’articolo 36 dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 53 di quest’ultimo, e che la valutazione effettuata dal Tribunale al medesimo punto 37 non contiene alcun errore di diritto.
74
Pertanto, tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre respingere la quinta parte del primo motivo in quanto infondata.
Sulla sesta parte del primo motivo di impugnazione
75
Con la prima censura della sesta parte del primo motivo, il ricorrente rileva, in sostanza, che il Tribunale avrebbe dovuto considerare dimostrata la violazione dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di buona fede, a causa dell’applicabilità delle disposizioni generali del 2015 e dell’incompatibilità della prova di presentazione orale con queste ultime.
76
Poiché tale argomento poggia sulla premessa dell’applicabilità delle disposizioni generali del 2015 al concorso controverso, che la Corte ha respinto nell’ambito dell’esame della seconda parte del primo motivo, occorre parimenti respingere tale censura in quanto infondata.
77
Con la seconda censura della sesta parte del primo motivo, il ricorrente contesta al Tribunale di non aver indagato, d’ufficio, sulle modalità dei concorsi precedenti organizzati dall’EPSO al fine di confermare che il concorso controverso si era discostato dalla prassi precedente.
78
Da una giurisprudenza costante emerge che il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito. Il valore probatorio o meno degli atti del processo rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti che esula dal controllo della Corte nell’ambito del ricorso di impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale o quando l’inesattezza materiale degli accertamenti effettuati da quest’ultimo risulti dagli atti (sentenza del 2 ottobre 2025, WV/SEAE,
C‑243/24 P
,
EU:C:2025:742
, punto
87
e giurisprudenza citata).
79
Analogamente, occorre ricordare che, alla luce dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo è il solo competente, in linea di principio, a valutare l’utilità di mezzi istruttori ai fini della soluzione della controversia. Spetta tuttavia alla Corte verificare se il Tribunale non abbia commesso un errore di diritto, in particolare rifiutando di disporre le misure richieste (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2013, Viega/[OSCURATO:PERSONA],
C‑276/11 P
,
EU:C:2013:163
, punti
39
e
40
nonché giurisprudenza citata).
80
Orbene, ciò non è avvenuto e il ricorrente non adduce alcun elemento che consenta di ritenere che il Tribunale, non indagando d’ufficio sulla prassi abituale dell’EPSO in materia, avrebbe violato un qualsivoglia diritto del ricorrente o che, senza tale indagine, il fascicolo non sarebbe sufficientemente istruito.
81
Ciò premesso, non si può addebitare al Tribunale di non aver indagato di propria iniziativa sulle prassi abituali dell’EPSO per quanto riguarda la prova di presentazione orale. Occorre, pertanto, respingere la seconda censura in quanto infondata.
82
Con la terza censura della sesta parte del primo motivo, il ricorrente fa valere, in sostanza, che il Tribunale ha ignorato, nel suo esame della sesta parte del primo motivo in primo grado, gli argomenti da lui formulati riguardo alle ragioni per le quali alcuni messaggi privati della commissione giudicatrice, le informazioni contenute sul sito Internet ufficiale dell’EPSO e l’esperienza acquisita dal ricorrente in occasione della sua partecipazione a diversi concorsi organizzati dall’EPSO avevano fatto sorgere in lui un legittimo affidamento quanto alle modalità della prova di presentazione orale che non corrispondevano a quelle sulla base delle quali la prova si è svolta.
83
Come ricordato al punto 67 della presente sentenza, l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, e dunque la motivazione del Tribunale può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo.
84
Nel caso di specie, occorre rilevare che, al punto 105 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fatto riferimento agli elementi presentati dal ricorrente che consentono, a suo avviso, di fondare un legittimo affidamento, quali messaggi privati della commissione giudicatrice, le informazioni contenute sul sito Internet ufficiale dell’EPSO nonché l’esperienza che egli aveva acquisito in occasione della sua partecipazione a diversi concorsi dell’EPSO. Esso ha tuttavia considerato, al punto 108 di tale sentenza, che il ricorrente non forniva, alla luce degli argomenti già esaminati nelle parti dalla prima alla quinta del primo motivo in primo grado, alcun elemento aggiuntivo concreto che consentisse di concludere nel senso di una violazione dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di buona fede.
85
Ne consegue che il Tribunale non ha ignorato gli argomenti del ricorrente.
86
Del resto, poiché il Tribunale aveva dichiarato, in modo chiaro, nell’ambito dell’esame delle prime cinque parti del primo motivo in primo grado e, più in particolare, nell’esame della prima di tali parti, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, da un lato, che talune fonti sulle quali si fondava il ricorrente non concordavano con il bando di concorso controverso e, dall’altro, che il quadro normativo applicabile al concorso controverso era costituito da tale bando di concorso, il Tribunale poteva, senza commettere errori di diritto, respingere, come ha fatto, gli argomenti del ricorrente. La terza censura non è quindi fondata.
87
Poiché tutte le parti dedotte a sostegno del primo motivo sono respinte, occorre respingere integralmente il primo motivo.
Sul secondo motivo di impugnazione
Argomenti delle parti
88
Il secondo motivo di impugnazione è suddiviso in quattro parti.
89
Nell’ambito della prima parte del secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, il ricorrente contesta al Tribunale, con una prima censura, di aver commesso un errore di diritto al punto 126 della sentenza impugnata dichiarando che il bando di concorso controverso e i suoi allegati costituivano l’unico quadro normativo applicabile al concorso controverso e che ciò era stato confermato dalla lettera di invito del 31 maggio 2022. Il ricorrente ribadisce la sua posizione riguardo all’applicabilità delle disposizioni generali del 2015 e ritiene altresì che tale lettera non potesse derogare all’applicazione di tali disposizioni.
90
Con una seconda censura, il ricorrente sostiene che il Tribunale si è contraddetto considerando, al punto 127 della sentenza impugnata, che le informazioni che gli erano state comunicate erano precise, incondizionate e concordanti, e affermando al contempo il contrario al punto 62 della summenzionata sentenza. Egli ritiene che sia erronea la conclusione del Tribunale quanto alla precisione delle informazioni relative alla prova di presentazione orale, sia perché la struttura di tale prova era descritta in modo divergente nelle disposizioni generali del 2015, sul sito Internet dell’EPSO e nelle diverse versioni dell’enunciato, sia perché tale prova era presentata come avente una durata di 20 minuti su tale sito Internet e in talune versioni di tale enunciato.
91
Con una terza censura, il ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto rifiutando, al punto 128 della sentenza impugnata, di riconoscere un valore giuridico al sito Internet dell’EPSO, in particolare della pagina «Esempi di test» di tale sito Internet. Egli fa valere che le informazioni pubblicate su detto sito Internet, relative alla descrizione e alla durata della prova di presentazione orale, erano conformi alle disposizioni generali del 2015 e alle informazioni indicate nell’enunciato.
92
Con la seconda parte del presente motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, il ricorrente, dopo aver ribadito la sua posizione secondo cui l’EPSO ha violato tale principio, contesta al Tribunale, da un lato, di aver commesso un errore, al punto 133 della sentenza impugnata, nel rifiutare di riconoscere un valore interpretativo alla risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2016, sebbene un siffatto valore interpretativo non debba essere dimostrato.
93
D’altro lato, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, al punto 134 di tale sentenza, nell’affermare che il ricorrente non aveva fornito alcun elemento che consentisse di dimostrare l’esistenza di una violazione del diritto ad una buona amministrazione alla luce delle incongruenze nella descrizione della prova di presentazione orale. Egli ritiene che, alla luce delle contraddizioni rilevate quanto alla descrizione e alla durata di tale prova, la violazione di detto principio sia sufficientemente grave.
94
La terza parte del secondo motivo verte sulla violazione del codice di buona condotta amministrativa. Il ricorrente, rinviando agli argomenti addotti nell’ambito della quinta parte del primo motivo, esposti al punto 34 della presente sentenza, ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel dichiarare, al punto 138 della sentenza impugnata, che tale codice non era applicabile nel caso di specie e che egli non aveva addotto elementi sufficienti per concludere nel senso di una violazione del principio di coerenza. A giudizio del ricorrente, la mera circostanza che esistano contraddizioni nella descrizione e nelle indicazioni relative alla durata della prova sia sufficiente a dimostrare che tale principio è stato violato. Egli aggiunge che il Tribunale avrebbe potuto chiedere d’ufficio alla [OSCURATO:PERSONA] di fornire informazioni sui precedenti concorsi organizzati dall’EPSO, al fine di dimostrare che l’organizzazione del concorso controverso si era discostata dalla prassi precedente di tale agenzia.
95
Con la quarta parte del secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di buona fede, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare, al punto 142 della sentenza impugnata, che egli non aveva fornito alcuna prova che consentisse di concludere per una violazione di tali principi. A tal riguardo, egli ritiene che il semplice fatto che esistano contraddizioni tra diverse informazioni messe a sua disposizione quanto alla descrizione e alla durata della prova dimostri che tali principi sono stati violati.
96
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il secondo motivo sia irricevibile o, in ogni caso, inoperante.
Giudizio della Corte
Sulla prima parte del secondo motivo di impugnazione
97
Con una prima censura, il ricorrente reitera, in sostanza, il suo argomento relativo all’applicabilità delle disposizioni generali del 2015 al concorso controverso.
98
A tal riguardo, è stato constatato, nell’ambito dell’esame della seconda parte del primo motivo, che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel concludere che le disposizioni generali del 2015 non erano applicabili al concorso controverso. La premessa di tale censura è quindi errata e detta censura deve pertanto essere respinta in quanto infondata.
99
Con una seconda censura, il ricorrente contesta al Tribunale di aver adottato una posizione contraddittoria ai punti 62 e 127 della sentenza impugnata. A suo avviso, mentre, al punto 127, il Tribunale ha ritenuto che le informazioni comunicate al ricorrente fossero precise, incondizionate e concordanti, esso avrebbe affermato il contrario al punto 62.
100
Orbene, è giocoforza constatare che il ricorrente ribadisce, in sostanza, l’argomento già presentato a sostegno della prima parte del primo motivo, che è già stato respinto dalla Corte al punto 51 della presente sentenza.
101
Con una terza censura, il ricorrente deduce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, al punto 128 della sentenza impugnata, nel considerare che la pagina «Esempi di test» del sito Internet dell’EPSO non aveva alcun valore giuridico e non prendendola in considerazione, al punto 127 della sentenza impugnata, a titolo delle informazioni di cui il ricorrente disponeva.
102
Nel caso di specie, occorre considerare che, alla luce della corretta conclusione del Tribunale secondo cui il quadro normativo vincolante del concorso era costituito dal bando di concorso controverso e dai suoi allegati, quest’ultimo non era tenuto a valutare, tenuto conto della pagina Internet intitolata «Esempi di test», gli argomenti del ricorrente. Il Tribunale non è quindi incorso in un errore di diritto nel constatare che tale pagina Internet alla quale si riferiva il ricorrente non aveva valore giuridico ma, tutt’al più, un valore indicativo.
103
Pertanto, tale censura deve essere respinta in quanto infondata e, conseguentemente, la prima parte del secondo motivo nel suo insieme.
Sulla seconda parte del secondo motivo di impugnazione
104
La seconda parte del secondo motivo riguarda la violazione del principio di buona amministrazione.
105
Per quanto riguarda la violazione di tale principio, il ricorrente si limita, anzitutto, a reiterare le sue critiche nei confronti dell’EPSO, senza tuttavia riferirsi specificatamente ad alcun punto della sentenza impugnata. Tali considerazioni sono, pertanto, irricevibili.
106
Del resto, occorre ricordare la constatazione, effettuata ai punti 68 e 69 della presente sentenza, secondo cui l’invocazione da parte del ricorrente di una violazione del principio di buona amministrazione si basa sull’erronea premessa secondo cui il quadro normativo vincolante del concorso non era limitato al bando di concorso controverso.
107
Per quanto riguarda la critica, da parte del ricorrente, del rifiuto del Tribunale di riconoscere, al punto 133 della sentenza impugnata, un valore interpretativo alla risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2016, è sufficiente rilevare che il ricorrente non spiega in che modo tale critica, ammesso che sia fondata, potrebbe comportare l’annullamento della sentenza impugnata.
108
Per quanto riguarda la critica, da parte del ricorrente, dell’affermazione del Tribunale, di cui al punto 134 della sentenza impugnata, secondo cui egli non ha fornito alcun elemento che consenta di dimostrare una violazione del principio di buona amministrazione, occorre rilevare che tale critica si basa, ancora una volta, sulla premessa secondo cui la descrizione della prova orale sarebbe stata incoerente.
109
Orbene, come correttamente affermato dal Tribunale nel suddetto punto 134, nonché come risulta, in sostanza, dai punti 61 e 62 della presente sentenza, il ricorrente, con il bando di concorso controverso e la lettera di invito del 31 maggio 2022, era debitamente informato in merito al quadro normativo vincolante applicabile al concorso e alle condizioni di svolgimento della prova orale.
110
La seconda parte del secondo motivo deve essere quindi respinta.
Sulla terza parte del secondo motivo di impugnazione
111
Con la terza parte del secondo motivo, il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore, al punto 138 della sentenza impugnata, nel concludere che il codice di buona condotta amministrativa non si applicava alla sua situazione. A suo parere, la violazione del principio di coerenza sancito da tale codice deriva direttamente dall’esistenza di contraddizioni tra diverse fonti di informazioni messe a sua disposizione quanto alla descrizione e alla durata della prova di presentazione orale. Parimenti, egli addebita nuovamente al Tribunale di non aver ingiunto, d’ufficio, alla [OSCURATO:PERSONA] di fornire le informazioni sulle pratiche da essa seguite in merito alle prove di presentazione orale nei concorsi precedenti.
112
È giocoforza constatare che tale parte del secondo motivo poggia sulla duplice premessa secondo cui, in primo luogo, il codice di buona condotta amministrativa si applica alla situazione del ricorrente e secondo cui, in secondo luogo, la descrizione della prova orale sarebbe stata incoerente.
113
Per quanto riguarda la prima premessa e come già rilevato al punto 73 della presente sentenza, non contiene alcun errore di diritto la valutazione effettuata dal Tribunale al punto 136 della sentenza impugnata e ricordata al punto 138 di tale sentenza. Per quanto riguarda la seconda premessa, il ricorrente si limita a ripetere la sua argomentazione relativa alla descrizione asseritamente incoerente della prova di presentazione orale. Orbene, tale argomentazione è stata respinta per le ragioni indicate, in particolare, ai punti 61 e 62 della presente sentenza.
114
Inoltre, per quanto riguarda l’asserito obbligo del Tribunale di informarsi d’ufficio sulle prassi dell’EPSO nell’ambito dell’organizzazione dei concorsi precedenti, dai punti da 77 a 81 della presente sentenza risulta che il Tribunale, nel caso di specie, non aveva alcun obbligo del genere ed era in grado di ritenere che lo stato degli atti consentisse di statuire sulla causa senza siffatte informazioni.
115
Occorre pertanto respingere la terza parte del secondo motivo in quanto infondata.
Sulla quarta parte del secondo motivo di impugnazione
116
Con la quarta parte del secondo motivo, il ricorrente afferma che il solo fatto che esistano contraddizioni tra diverse informazioni messe a sua disposizione in merito alla descrizione e alla durata della prova di presentazione orale dimostra che i principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di buona fede sono stati violati e che il Tribunale ha commesso un errore, al punto 142 della sentenza impugnata, nel non concludere per la violazione di tali principi.
117
È giocoforza constatare che, con tale parte, il ricorrente si limita, in sostanza, a ripetere la sua argomentazione sviluppata nella sua impugnazione, relativa alla descrizione asseritamente incoerente della prova orale, argomentazione che è già stata respinta.
118
Pertanto, occorre respingere la quarta parte del secondo motivo e, di conseguenza, il secondo motivo nel suo insieme.
119
Poiché nessuno dei motivi dedotti dal ricorrente a sostegno della sua impugnazione è stato accolto, quest’ultima deve essere integralmente respinta.
Sulle spese
120
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
121
Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente in sede di impugnazione, deve essere condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si fa carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’inglese.