CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 gennaio 2021
Cassazione n. 43541/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] PEDICINI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Stefano propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, in data 21 aprile 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 16 settembre 2020 con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed curo 800,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 628, comma 2, cod. nen. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, l'inosservanza dell'art. 179 cod. proc. pen.; la sentenza di secondo grado è affetta da nullità in quanto il decreto di citazione in appello emesso in data 14 gennaio 2021 è stato erroneamente notificato al precedente difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA] che aveva rinunciato all'incarico professionale in data 25 novembre 2020.All'udienza del 21 aprile 2021 la Corte territoriale ha trattato il procedimento, senza tenere in conto la missiva trasmessa dal nuovo difensore di fiducia con la quale veniva eccepita la mancata notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello. La difesa ha, inoltre, sottolineato che la sentenza di appello indica erroneamente come difensore del ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nonostante la rinuncia all'incarico da parte della stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. Dal controllo degli atti risulta che il decreto di fissazione del giudizio di appello è stato erroneamente notificato all'[OSCURATO:PERSONA] CAMPANELLO nonostante detto legale avesse già rinunciato al mandato difensivo il giorno 25 novembre 2020 e, quindi, in ir_ anteriore alla data di emissione del decreto (14 gennaio 2021). A seguito di tale rinuncia, il Tribunale di Milano aveva, in data 30 novembre 2020, nominato un difensore di ufficio e l'imputato [OSCURATO:PERSONA] aveva designato un nuovo difensore di fiducia, con atto depositato presso la Cancelleria del giudice di primo grado in data 4 dicembre 2020. Tali circostanze erano conoscibili dai giudici dell'appello essendo i predetti atti contenuti nel fascicolo dibattimentale pervenuto presso la Corte territoriale in data 8 gennaio 2021. 2. A fronte della mancata notificazione del decreto di citazione in appello al nuovo difensore di fiducia dell'imputato, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione della stessa. L'omessa notifica al difensore dell'avviso per l'udienza camerale fissata per la discussione dell'appello, integrando una lesione del diritto di difesa, comporta la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178 lett. c) stesso codice, nullità che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., del difensore non avvisato. (Sez. 6, n. 10593 del 19/02/2019, Tampieri, Rv. 275211- 01, Sez. 6, n. 37532 del 07/07/2016, Senatore, Rv. 268154 - 01). 3. La fondatezza del ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per l'ulteriore corso. Così de