CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36149/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di condanna pronunziata dal Tribunale di Rimini per il delitto di cui all'art. 4915 c.p. 2. Considerato che l'unico motivo proposto, che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata disapplicazione della recidiva reiterata, è inammissibile, siccome generico, oltre ad essere meramente riproduttivo della doglianza proposta in sede di appello. Sul punto, incensurabile è la valutazione della Corte territoriale, la quale ha adeguatamente argomentato in ordine alla sussistenza dell'aggravante in parola, in ragione della negativa personalità del ricorrente (gravato da numerosi precedenti penali) e delle modalità della condotta, tali da denotare - secondo un apprezzamento insindacabile nella presente sede - una accresciuta pericolosità sociale e capacità a delinquere; 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 luglio