CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2025
Cassazione n. 02833/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata non è consentita dalla legge in sede di legittimità in quanto si adduce una violazione di legge - legata alla configurabilità dell'ipotesi di reato contestata al ricorrente, ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 391 ter cp sul versante della introduzione di un dispositivo telefonico all'interno di un istituto penitenziario- fondata su un aspetto in fatto non puntualizzato nel gravame di merito - l'assenza della scheda Sim inserita nei dispositivi rinvenuti nella disponibilità dell'imputato-, comunque inconferente rispetto alla specifica condotta in contestazione, correlata alla mera introduzione dello strumento idoneo alla comunicazione, rispetto alla quale la soglia della rilevanze penale della condotta deve ritenersi anticipata ancor più di quanto è a dirsi per le altre condotte considerate dalla fattispecie in esame; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 novembre 2025.